IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs 13.01.03 n. 36, il Piano di Adeguamento presentato dalla Soleco S.r.l. su delega del Comune di Chieti, relativo alla discarica comunale ubicata in località “Casoni” del Comune di Chieti, costituito dagli elaborati progettuali indicati in premessa;

2)   di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con:

-    D.G.R. n. 4707/1989, avente per oggetto: “Comune di Chieti – Bonifica e Ampliamento della discarica R.S.U. esistente”, successivamente prorogata/rinnovata con DD.GG.RR. n. 9057/91, n. 6560/93, n. 983/98 e n. 2727/99;

-             Ordinanza dirigenziale n. 057 del 13.06.01, concernente la realizzazione della variante in corso d’opera relativa all’adeguamento funzionale, con recupero energetico, della discarica comunale sita in località “Casoni” di Chieti;

-             Determinazione dirigenziale n. DF3/36 del 17.04.03, concernente la proroga all’esercizio della discarica in oggetto;

-             Determinazione dirigenziale n. DF3/28 del 07.03.05, concernente la proroga, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97, dell’autorizzazione regionale giusta Ordinanza dirigenziale n. 057/01 alla realizzazione dei lavori di variante in corso d’opera per l’adeguamento funzionale, con recupero energetico, della discarica sita in località “Casoni” di Chieti, già prorogata con nota prot. n. 5123 del 13.06.03;

      con conseguente richiamo a tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite e compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;

3)   di classificare la discarica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03, come “discarica per rifiuti non pericolosi”;

4)   di autorizzare, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/03, la prosecuzione dell’esercizio della discarica, già autorizzato con DF3/36 del 17.04.03, sino alla data di scadenza della predetta autorizzazione, salvo proroga da rilasciarsi ai sensi di legge, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

a)             relativamente al progetto di adeguamento delle opere infrastrutturali:

-    in merito ai profili finali della discarica, alla luce della direttiva regionale prot. n. 9444 del 03.11.04, intervenuta successivamente alla valutazione del PdA in argomento, si prescrive di dare corso alla realizzazione del pacchetto di chiusura, così come indicato negli elaborati di Piano di Adeguamento.

-       realizzazione tempestiva della copertura superficiale finale in esito agli assestamenti dovuti al fenomeno delle subsidenze;

-       messa in opera di un sistema automatico di estrazione del percolato dai pozzi, asservito al livello di percolato nei pozzi stessi in modo tale da evitare un ristagno di percolato sul fondo della discarica;

-    in merito al sistema di registrazione in continuo del livello del percolato nei serbatoi, si prescrive di verificare l’esistenza di un “sistema di registrazione” in automatico e di darne comunicazione all’ARTA competente per l’installazione;

b)             relativamente al piano di gestione operativa della discarica:

-       divieto di modificare l’ammissibilità di tipologie di rifiuti rispetto a quelli per cui si era precedentemente autorizzati;

-       presentazione del Piano di Intervento contenente tutte le procedure da attuare in condizioni straordinarie di gestione dell’impianto all’ARTA competente per territorio.

c)             relativamente al piano di sorveglianza e controllo:

-       controllo delle acque raccolte nel punto di scarico delle acque meteoriche di ruscellamento con modalità da concordare col Dipartimento dell’ARTA di Chieti.

d)             relativamente a quanto previsto dall’art. 17, punto 4, in merito alla fissazione dei tempi per i lavori di adeguamento:

-       Entro 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento:

      -    messa in opera di un sistema automatico di estrazione del percolato;

      -    verifica dell’esistenza di un “sistema di registrazione” in automatico del livello del percolato nei serbatoi ed installazione dello stesso, previa comunicazione all’ARTA territorialmente competente.

-       Entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento:

      -    presentazione all’ARTA dipartimento competente per territorio, del Piano di Intervento, contenente tutte le procedure da attuare in condizioni straordinarie di gestione dell’impianto.

5)   di stabilire che, nella discarica in argomento possono essere smaltiti solo i rifiuti i cui codici risultino direttamente correlabili con le tipologie di rifiuti per i quali la discarica risulta attualmente autorizzata; l’integrazione dei codici, già autorizzati con quelli individuabili in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 36/03, dovrà essere richiesta con le procedure definite dall’art. 21 della L.R. 83/00 e s.m.i.;

6)   di prescrivere che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti) e al competente Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A. di Chieti, la data di conclusione dei lavori di cui al precedente punto 4) entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla conclusione dei lavori stessi;

7)   di disporre la verifica, da parte del competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA di Chieti, del rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 4);

8)   di prescrivere il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle seguenti disposizioni:

-    D.G.R. n. 1398 del 29/11/2006, avente per oggetto ” L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 21, commi 13 e 14. Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

-    D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto " L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;

-    D.G.R. 22.02.2006, n. 132 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 1387 del 29.12.04”;

-             D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registro di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (albo nazionale gestori ambientali);

-    D.M. 03.08.2005 e s.m.i., avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

-             D.Lgs.36/03 – art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”;

-    L.R. 23.06.2006, n. 22 in materia di modalità di gestione e raggiungimento degli obiettivi per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili;

-    ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dalla L.R. 83/00 e s.m.i e dal D.Lgs. 36/03;

-    DGR n. 1528 del 27.12.2006 avente per oggetto “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”;

-    L.R. 16.06.2007, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

9)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla DECO S.p.A., all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Direzione Centrale, all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;

11) di notificare il presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di Chieti;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini