IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di diffidare la Ditta Di Berardino Pierino, C.da Galliano, 6 – Loreto Aprutino (PE), al più scrupoloso rispetto della vigente normativa inerente la gestione dei rifiuti e in particolare, al più scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali, in relazione agli adempimenti concernenti le comunicazioni periodiche relative ai rifiuti movimentati, così come stabilito dalla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006, pubblicata sul B.U.R.A. n. 110 – Serie speciale del 15.12.2006;

2)   di intimare la Ditta Di Berardino Pierino a produrre le comunicazioni trimestrali così come disposto al punto 5) della ordinanza DF3/06/02, entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente autorizzazione, in quanto non risultano agli atti del DP ARTA di Pescara, così come si rileva dalla relazione dell’Arta del 02.02.2007;

3)   di stabilire che ci riserviamo valutazioni, in ordine agli esiti di quanto indicato al precedente punto 2) e stabiliamo che in presenza di ulteriori violazioni accertate dai controllori, in merito all’esercizio dell’impianto in oggetto, saranno adottati, senza ulteriore preavviso, i consequenziali provvedimenti sanzionatori, secondo quanto stabilito al citato art. 208 comma 13, del D.Lgs n. 152/06;

4)   di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., l’Ordinanza N. DF3/06 del 31.01.2002 inerente: “ l’esercizio di un impianto di autodemolizione, equivalente alla fase R13 e D15, come da Allegati B e C del 152/06 e s.m.i. a favore della Ditta Di Berardino Pierino, C.da Galliano, 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE), individuato al foglio di mappa n. 13, particelle catastali n. 247 e 156, per una superficie di 3.500 mq. e una potenzialità complessiva dell’impianto di 60 tonnellate;

5)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 s.m.i., recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 4) è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di scadenza dell’autorizzazione N. DF3/06 del 31.02.2002 ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;

6)   di obbligare, per quanto stabilito ai punti 1), 2) e 3) della nota A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Pescara prot. n. 622 del 02/05/2007, citati in premessa, la ditta in indirizzo all’adempimento delle prescrizioni della suddetta nota, qui di seguito rielencate:

1.   il rifiuto pericoloso da ammettere all’impianto sia individuato nel codice CER 16 01 04* (veicoli fuori uso)

2.   sia data piena attuazione ai contenuti del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso, per quanto attiene sia la parte impiantistica sia le modalità di gestione e trattamento del citato rifiuto pericoloso

3.   i rifiuti prodotti dalla attività autorizzata riportino il codice di origine di cui al capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco) e agli appropriati sub-capitoli e codici a sei cifre dell’elenco del nuovo CER

7)   di stabilire che i codici CER ammissibili all’impianto, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., sono qui di seguiti elencati:

 

Elenco1: il seguente codice può essere trattato solo in ingresso all’impianto di autodemolizione

C.E.R.2002

DESCRIZIONE

16 01 04*

Veicoli fuori uso

 

I codici CER derivanti dalla gestione dell’impianto in argomento, sono di seguito riportati:

 

Elenco 2: i seguenti codici di rifiuto possono essere trattati solo in uscita

 C.E.R. 2002

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 01*

Olio per circuiti idraulici contenitori PCB.

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio acqua.

14 06 01*

Clorofluoricarburi. HCFC, HFC.

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio <air bag>).

16 01 11*

Pastiglie per freni, contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diverso da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso. Doversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

19 10 04

Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

 

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli devono essere cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 192, n. 122 secondo le disposizioni contenute nell’art. 231, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e nel D.Lgs 209/2003;

8)   di fare salva la disamina e la valutazione complessiva del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

9)   di prescrivere che le operazioni di trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.             effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. n. 209/03;

b.             effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.             rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.             rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

f.    Le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   Devono esser promossi, con l’osservanza di criteri di economicità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

10) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

11) di obbligare la Ditta Di Berardino Pierino, beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;

12) di prescrivere che nell’impianto in oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

14) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

15) di richiamare la Ditta Di Berardino Pierino, autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Loreto Aprutino (PE), l’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Regionale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Pescara;

17) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Di Berardino Pierino, con sede legale e produttiva in Contrada Galliano, 6 – 65014 Loreto Aprutino (PE)

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini