IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
1) di rettificare, la determinazione N. DN3/1093 del 13.12.2006 per le motivazioni riportate in premessa;
2) di stabilire, che ai sensi delle disposizioni riportate all’art. 183 del D.Lgs n. 152/06 comma 1 lettera l), la Ditta Coccia Nicola è autorizzata per l’esercizio dell’attività di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili , equivalente alla fase “D15” Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo on cui sono prodotti), dell’allegato B, e alla fase “R13” Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) dell’allegato C;
3) di confermare integralmente quanto altro contenuto nella citata Determinazione n. DN3/1093 del 13.12.2006;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), l’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Regionale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Teramo;
5) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Coccia Nicola sede Legale Frazione Collenaresco – Via Nazionale per Teramo 181/A – 64021 Giulianova (TE);
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini