LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore;
Vista la L.R. 4 dicembre 2006 n. 43, disciplinante Disposizioni per disciplinare gli interventi e le competenze della Regione Abruzzo in relazione al grande evento dei XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara- Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket Femminile dell’anno 2007;
Vista la nota del Sindaco di Chieti n. 44/GAB del 21/02/2007;
Vista la disposizione contenuta nell’art. 5 della prefata legge recante la disciplina delle procedure amministrative per favorire la realizzazione del Villaggio del Mediterraneo, e le opere infrastrutturali ad esso connesse;
Considerato che l’art. 5 comma 3 della legge sopraccitata prevede la possibilità che la Giunta Regionale stabilisca procedure accelerate per favorire la realizzazione del Villaggio del Mediterraneo, anche attraverso conferenze di servizio ed accordi di programma;
Dato atto che: il Villaggio del Mediterraneo, riconosciuto come opera di interesse generale è ubicato in Chieti;
Dato atto che il Comune di Chieti nella nota n. 44/GAB del 21/02/2007 ha stabilito che alla riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale ed ad una più razionale utilizzazione del territorio comunale, ai fini della realizzazione del Villaggio del Mediterraneo si provvederà attraverso un Programma Integrato di Intervento, ai sensi dell’art. 30 bis della L.R. 18/83, nel testo in vigore;
Che: all’adozione ed attuazione del Programma Integrato di Intervento per la realizzazione del Villaggio del Mediterraneo si provvederà attraverso un Accordo di Programma;
Considerato che ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 30 bis comma 7 della L.R. 18/83, nel testo in vigore, alla proposta di Accordo di Programma occorre dare adeguata pubblicità per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte;
Dato atto che il Direttore della Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
Il Comune di Chieti ai sensi dell’art. 30 bis comma 7 della L.R. 18/83, nel testo in vigore, provvederà a dare adeguata pubblicità alla proposta di Accordo di Programma, per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, con le seguenti modalità:
- pubblicazione della proposta di Accordo di Programma sull’Albo Pretorio del Comune di Chieti per otto giorni consecutivi;
- pubblicazione informatica sul sito web del Comune di Chieti per otto giorni consecutivi;
- pubblicazione attraverso manifesti murali nel territorio del Comune di Chieti.
Di stabilire che l’Autorità regionale competente provvederà tempestivamente per la materia di cui alla D.G.R. 119/2002;
Di provvedere tempestivamente alla pubblicazione sul B.U.R.A. del Decreto sindacale di approvazione dell’Accordo di Programma;
Di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).