CITTA’ DI AVEZZANO (Aq)

Art. 31
(Il Presidente del Consiglio Comunale) (nuovo testo)

1.   Il Presidente del Consiglio è eletto con votazione segreta, in base alle proposte fatte pervenire da almeno un quinto (sette) dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, all’ufficio del segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio.

2.   Ciascun consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto. Per l’elezione, nelle prime due votazioni sono richiesti i 2/3 (ventuno) dei voti dei componenti il Consiglio, ivi compreso il Sindaco; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta (sedici) dei componenti il Consiglio. Se non viene raggiunta la maggioranza richiesta dopo cinque votazioni consecutive, la proposta decade e l’elezione è rinviata alla seduta successiva ove saranno applicate le stesse procedure di elezione.

3.   Il Presidente assume la carica appena eletto.

4.   Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, sospensione, decesso o revoca.

5.   La revoca opera a seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo (undici) dei componenti il Consiglio, computando a tal fine il Sindaco, ed approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (sedici).

6.   In caso di cessazione del Presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale è convocato entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, per gli adempimenti di competenza, dal vice Presidente vicario, ed in caso di assenza di quest’ultimo dall’altro vice Presidente.

Art. 34
(Funzionamento del Consiglio) (nuovo testo)

1.   Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente Vicario ed a seguire dall’altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano come individuato dall’art. 40 T.U.E.L. n. 267/2000 o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

2.   Salvi i casi previsti dallo Statuto e dal regolamento le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

3.   Il Consiglio è sciolto nei casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 43
(Processi verbali delle deliberazioni) (nuovo testo)

1.   Le modalità di redazione dei processi verbali delle deliberazioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 47
(Commissioni consiliari) (nuovo testo)

1.   Il regolamento del Consiglio determina i poteri, la composizione, la organizzazione delle Commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i gruppi consiliari, la rappresentanza. Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

2.   Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale, nonché esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto; le Commissioni possono formulare proposte per i provvedimenti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.

3.   Il funzionamento delle sedute delle Commissioni è disciplinato con apposito Regolamento.

4.   Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze -delegate dal Sindaco- partecipano, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5.   Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per l'esame e lo studio di argomenti di particolare interesse e rilevanza; Commissioni speciali possono essere altresì costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa.

6.   Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la vota solo nella sua interezza.

Art. 60
(Attività regolamentare) (nuovo testo)

1.   I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 41, fatta eccezione per i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici e servizi che sono di competenza della Giunta.

2.   I regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.