Il dirigente del servizio

Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28.01.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;

Visto il Reg. (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”;

Visto il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;

Visto il Reg. (CE) n. 854/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;

Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Reg. (CE) n. 1774/2202 del 03.10.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;

Visto il D. Lgs 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo i° della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Preso atto dell’Accordo 9 febbraio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;

Visto che con nota DGVA/25842/P del 12 luglio 2006, il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previgente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006, nonché la revoca degli eventuali restanti riconoscimenti;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;

Acquisito il fascicolo allegato alla nota del Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Pescara prot. n. 673/DP del 16.02.2007, con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Pasquale D’Incecco - titolare della Ditta omonima meglio generalizzata in oggetto - intesa ad ottenere la variazione riconoscimento di cui all’oggetto;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Chieti in data 14 febbraio 2007;

Accertata la regolarità e la congruità della documentazione a corredo dell’istanza in parola e la sua conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare, il punto 5) della Deliberazione di G.R. 950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata Deliberazione;

Tutto ciò premesso

Determina

- per le ragioni esposte in narrativa -

1)   di assegnare alla “Ditta D’Incecco Pasquale” il riconoscimento provvisorio per un Centro di spedizione Molluschi bivalvi vivi, ubicato a bordo del motopeschereccio “il Delfino” – iscritto al PC 1364 del Registro RNM Capitaneria di Porto di Pescara – di proprietà della medesima Ditta D’Incecco Pasquale, con sede legale a Pescara, in Via Anelli, 78;

2)   di attribuire alla Ditta in parola - in ottemperanza a quanto stabilito dalla richiamata nota del Ministero della Salute DGVA/25842/P del 12 luglio 2006 – il seguente numero di riconoscimento provvisorio:

IT

X 5 F 8 1

CE

per le attività di

Centro di spedizione Molluschi bivalvi vivi, a bordo di Nave, ex D. Lgs 30.12.1992 n. 530.

3)   il Sig. Pasquale D’Incecco, titolare della Ditta omonima - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del predetto riconoscimento autorizzativo - è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;

4)   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti;

5)   di trasmettere copia della presente Determinazione - per la successiva notifica alla Ditta interessata - al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente;

6)   di informare del presente riconoscimento, il Sindaco del Comune ove ha sede la lo stabilimento in questione;

7)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002 ;

8)   di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, li 9 Marzo 2007

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli