IL dirigente del servizio
Omissis
DISPONE
1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è fatto obbligo alla Soc. RUZZO Reti S.p.A. promotore dell’espropriazione e dell’asservimento di eseguire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, in favore delle ditte non concordatarie elencate in allegato, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nei piani particellari allegati alle determine n. 196/06 e n. 200/06 sopra richiamate;
2) la Soc. RUZZO Reti S.p.A. dovrà dare notizia del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto;
3) le somme sopra citate, riferite all’indennità di esproprio, non comprendono i rimborsi dovuti ai sensi dell’art. 40 comma 5 del citato DPR 327/2001, pertanto, resta a carico della Soc. RUZZO Reti SpA l’obbligo di liquidarli agli interessati;
4) la presente determina sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sarà esecutiva a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto Fanti