IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta 2 DP S.A.S. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da De contro, 132 Teramo, è autorizzata apertura della cava di ghiaia sita in località “Monteverde Basso” del Comune di Cellino Attanasio (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n. 1 particelle nn. 5 (parte) e 93 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati della Conferenza, timbrati e firmati del Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zone interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro), della data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni della predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, al sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

II deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.00000 (centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 1720604 emessa in data 26.02.07 dalla “Coface Assicuazioni S.p.A.” con sede legale in Milano.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   la ditta deve installare, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione n. 2 piezometri, uno in prossimità del fiume “Vomano” e l’altro sul lato opposto, alla presenza di un rappresentante dell’Organo di Vigilanza. La ditta deve inoltre presentare una planimetria dettagliata su base Catastale con i termini lapidei di delimitazione dell’intera area di ogni singolo Lotto e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla strada principale, evidenziando l’area da stralciare ricadente all’interno della zona di cui all’art. 5 del PTP Provinciale di Teramo;

2.   l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi nonchè idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3.   la coltivazione del Lotto successivo può essere intrapresa dopo il collaudo, da parte dell’Ufficio cave, del risanamento ambientale del precedente;

4.   la distanza legale dai sostegni della linea elettrica deve essere rispettata, salvo deroga;

5.   le condizioni imposte dagli Enti gestori con nota N. 3345/06 del Consorzio di Bonifica Nord e nota in data 18.06.06 della S.G.I., che si allega al provvedimento devono essere rispettate;

6.   la profondità di scavo deve salvaguardare comunque l’altezza di 2,00 mt dalla falda acquifera;

7.   Il materiale terroso proveniente dal preventivo scorticamento dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area;

8.   il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

9.   i fanghi di lavaggio, possono essere utilizzati previa presentazione del relativi test di cessione;

10. prima dell’utilizzo dei fanghi di lavaggio devono essere presentati i relativi test di cessione;

11. il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Decreto L.vo n.  152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterranno necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 76.525 e complessivamente di mc. 306.100 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta