L’art. 23 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:
Art. 23
La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori, compreso il vicesindaco.
2. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
3. E’ possibile anche la nomina ad assessore di persone non facenti parte del consiglio, a condizione che posseggano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, intervenendo nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
L’art. 45 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:
Art. 45
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il comune, per la gestione di servizi pubblici, può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione al capitale della società da parte del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L’atto costitutivo, lo statuto e l’acquisto di azioni o quote devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
5. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.