il dirigente del servizio

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Istonia Energy S.r.l. con sede legale in Vasto Via Alessandro III n. 23, alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di potenza lorda pari a 4 MWe alimentato da biomassa, oli vegetali, da ubicarsi nella Zona Industriale di Punta Penne lotto contraddistinto dal Foglio 8 particella 4222 del Comune di Vasto (CH), fatte salve le procedure in materia di urbanistica ed edilizia di competenza del Comune di Vasto e del CO.A.S.I.V..

Art. 2

La ubicazione e la costruzione dell’impianto e delle opere connesse deve avvenire in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo e di seguito riportare:

-    Il Proponente è tenuto al rispetto dei limiti di emissione in atmosfera come da Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

-    E’ obbligatorio, in merito ai controlli per le emissioni in atmosfera da effettuare, installare sul camino (punto di emissione E1) un misuratore in continuo per il controllo dei seguenti parametri: NOX, CO, polveri, COT, O2, umidità, temperatura e pressione, giusta precisazione riportata nel punto “emissioni inquinanti” pag. 9 della relazione tecnica.

      La gestione dei sistemi e dei metodi di controllo in continuo per i suddetti parametri, dovrà risultare conforme ai requisiti e alle prescrizioni funzionali previste per i sistemi di monitoraggio in continuo, così come disposto dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006.

-    I risultati della marcia controllata e delle analisi annuali devono essere inviate al Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Regione Abruzzo, al Comune di Vasto (CH) e all’ARTA Dipartimento Sub-Provinciale di San Salvo organo di controllo.

      Tutti i controlli devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo; nel medesimo registro di cui al precedente punto vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti.

-    I serbatoi di stoccaggio dell’olio vegetale, essendo nel loro complesso assimilati ad un deposito di classe 8^ previsto dal D.M. 31.07.1934 devono rispettare le distanze di sicurezza previste dal citato decreto, ovvero in caso di dimostrata impossibilità di rispetto della norma di riferimento proporre istanza di deroga così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 37/98; sia installata la segnaletica di sicurezza prescritta dal D.Lgs. 493/96.

-    A lavori ultimati la ditta è tenuta ad inoltrare istanza per il sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi come da nota del Comando Provinciale Vigili del fuoco - ufficio prevenzione prot. n. 10095 del 08.07.2006 - Allegato D parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il proponente è obbligato altresì,

a)   a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalla strutture;

b)   al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto;

c)   ad effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale;

d)   a corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri definiti nella legislazione nazionale e regionale;

e)   a versare l’importo relativo alle spese istruttorie e per i relativi controlli come previsto alla L.R. 27 del 9.08.2006, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

I lavori di realizzazione e collaudo del nuovo impianto devono avvenire entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento; decorso tale termine, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Entro i 3 (tre) mesi successivi il proponente ha l’obbligo di procedere con la messa in esercizio dell’impianto.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione redatta nei modi di legge, con la quale si attesti che l’impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

Eventuali variazioni del programma, debitamente motivate, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA della Regione Abruzzo.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA della Regione Abruzzo, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia, richiesta dal Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Vasto (CH), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto, eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto, la società Istonia Energy S.r.l. dovrà consentire il libero accesso all’impianto al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2, sono attribuite all’ARTA e alle altre Amministrazioni coinvolte quali A.S.L. di Lanciano-Vasto, Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, Comando VV.F. ed altre ciascuno nell’ambito delle proprie competenze

Art. 7

La presente autorizzazione ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di emissione.

Il Proponente ai fini del rinnovo è tenuto a presentare 3 (tre) mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, SINA della Regione Abruzzo apposita domanda di rinnovo.

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 8

a)   Il Responsabile del Procedimento provvede a notificare il presente atto al proponente e trasmetterne copia ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURA relativamente al dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Per il Dirigente del Servizio

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi