IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 27.12.2006 avente ad oggetto approvazione “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DN3/18 del 12.02.02007 avente ad oggetto “Aggiornamento al disciplinare tecnico” - “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento” - D.Lgs 3.04.2006, n.152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett.a);

Dato atto che l’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con la richiamata DGR n. 1529/2006 stabilisce, tra l’altro, che:

“Le aree inserite nell’anagrafe dei siti a rischio potenziale, entrano a far parte dell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a.1, del presente disciplinare, a seguito dell’effettuazione di un’indagine preliminare (a cura del Comune territorialmente competente) sui parametri oggetto dell’inquinamento, dalla quale risulti l’avvenuto superamento dei limiti di CSC, anche per un solo parametro Gli oneri necessari per l’effettuazione delle predette indagini preliminari sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. L’entità dei predetti oneri è determinata in misura pari agli importi indicati nella 7^ colonna della tabella M del Programma di cui all’allegato tecnico 3 al presente disciplinare aumentati del 10%. La Regione, entro l’esercizio finanziario successivo all’anno di entrata in vigore del presente regolamento, provvede ad assegnare le somme anzi indicate a ciascun Comune” (punto 1);

“Il Comune a tal fine, può avvalersi dell’ARTA o di altri laboratori pubblici o privati; questi ultimi devono essere in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi di rifiuti, acque sotterranee e terreni e, relativamente alle due ultime categorie, devono essere in possesso di accreditamento per almeno il 25% dei parametri previsti dal decreto (Titolo V, allegato 5, tabelle 1 e 2)” (punto 4);

“Allo scopo di velocizzare l’esecuzione degli interventi di bonifica (abbreviando, quindi, i tempi relativi alla loro progettazione) e di salvaguardare, nel contempo, la necessaria qualità della progettazione, inoltre, il Comune, ai fini della predisposizione delle indagini preliminari, della predisposizione dell’eventuale piano di caratterizzazione, della eventuale applicazione dell’analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica, della eventuale progettazione degli interventi di bonifica e della direzione dei lavori afferenti la loro realizzazione, si avvale, di norma, di tecnici abilitati di sufficiente esperienza nel campo specifico delle bonifiche di siti contaminati (a mero titolo di esempio, che abbiano già partecipato, in qualità di progettisti, ad almeno una delle fasi di progettazione previste nell’abrogato D.M. 471/99 ovvero nel Titolo V del D.Lgs. 152/06)” (punto 5);

Dato atto, altresì, che appare necessario individuare linee guida che stabiliscano criteri univoci finalizzati alla valutazione dello stato di qualità ambientale dei vari siti di discarica da sottoporre ad indagine preliminare, al fine di uniformare il contenuto dei “Rapporti d’indagine preliminare” che i Comuni sono tenuti a predisporre e di consentire a questo Servizio una più agevole valutazione degli stessi rapporti;

Dato atto che il competente Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria ha predisposto il documento “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” che, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutato che tale documento risponde pienamente alle finalità di cui al predetto allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/2006;

Valutato, altresì, che, al fine di velocizzare al massimo grado l’esecuzione delle indagini preliminari da parte dei comuni abruzzesi, di diminuire i costi (sia a carico della Regione che a carico dei comuni) da sostenere in virtù di una auspicabile economia di scala e di pervenire alla migliore e più esaustiva redazione del “Rapporto d’indagine preliminare” di cui alle linee guida in oggetto, i comuni abruzzesi possono affidare, congiuntamente tra di loro (per aree omogenee, per strutture sovracomunali già operanti ecc.) e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nei punti 4 e 5 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1529 del 27.12.2006, ad un unico professionista l’incarico di redigere il predetto “Rapporto d’indagine preliminare” (uno per ciascuna discarica dismessa), ad una sola ditta di prospezioni geognostiche  l’esecuzione delle attività di campo e ad un solo laboratorio l’esecuzione delle attività analitiche, fermo restando che la rendicontazione dovrà essere presentata, ai fini della successiva liquidazione del contributo spettante (60% della spesa sostenuta) da parte della Regione, da ciascun comune entro il limite di spesa di cui all’importo massimo riportato nell’ultima colonna della tabella S del “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” (approvato con DGR n. 1529/2006) maggiorato del 10%; 

Ritenuto, pertanto, di:

-    dover approvare il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria denominato “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-    dover stabilire che i comuni abruzzesi possono affidare, congiuntamente tra di loro (per aree omogenee, per strutture sovracomunali già operanti ecc.) e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nei punti 4 e 5 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1529 del 27.12.2006, ad un unico professionista l’incarico di redigere il predetto “Rapporto d’indagine preliminare” (uno per ciascuna discarica dismessa), ad una sola ditta di prospezioni geognostiche l’esecuzione delle attività di campo e ad un solo laboratorio l’esecuzione delle attività analitiche;

-    dover trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province, all’ARTA ed al Servizio BURA; 

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

determina

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   di approvare il documento predisposto dall’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria  denominato “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di stabilire che i comuni abruzzesi possono affidare, congiuntamente tra di loro (per aree omogenee, per strutture sovracomunali già operanti ecc.) e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito nei punti 4 e 5 dell’allegato tecnico 1 al disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1529 del 27.12.2006, ad un unico professionista l’incarico di redigere il predetto “Rapporto d’indagine preliminare” (uno per ciascuna discarica dismessa), ad una sola ditta di prospezioni geognostiche l’esecuzione delle attività di campo e ad un solo laboratorio l’esecuzione delle attività analitiche;

3.   di trasmettere il presente provvedimento al Servizio per le Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli adempimenti di conseguenza, alle Province abruzzesi ed all’ARTA (Direzione, Dipartimenti provinciali e Dipartimento sub-provinciale); 

4.   di pubblicare integralmente sul BURA il presente provvedimento, compreso l’allegato “A”.

Il Dirigente

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato