GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    che la Regione Abruzzo con i propri strumenti di programmazione, quali il QSR (Quadro Strategico Regionale), il PRS (Piano Regionale Strategico), le Intese Istituzionali di Programma, il POP 94-96, il DocUP 2000-2006 ha individuato i servizi della logistica delle merci tra i bisogni della collettività a cui la pubblica amministrazione deve dare risposta. Ha inteso perciò realizzare, per lotti funzionali, una rete di centri territoriali in cui si svolgano le funzioni di scambio intermodale dirette ad implementare le attività di trasporto ferroviario, la raccolta e la distribuzione sistematica delle merci provenienti dalle realtà produttive e di consumo di una vasta area interregionale, con evidenti benefici ambientali attraverso la riduzione dei volumi di traffico su gomma;

-    che in particolare il Programma di Sviluppo Regionale 1998/2000 indicava, nel punto “Programma Infrastrutture fisiche e telematiche”, il rafforzamento delle infrastrutture regionali quale condicio per il miglioramento del tessuto produttivo locale, con precipuo riferimento al completamento dei centri intermodali come cardine per l’ammodernamento del sistema logistico regionale nell’ottica di inserimento funzionale nel Corridoio Adriatico;

-    che nell’ambito del richiamato DoCUP 2000-2006, la Misura 1.1 (“Sviluppo delle infrastrutture e dei servizi a rete”), per il settore dei trasporti, prevede l’erogazione di risorse economiche comunitarie finalizzate alla creazione, in ambito regionale, di “una logistica integrata”, attraverso una autonoma rete intermodale;

-    che lo stesso DoCUP 2000-2006 nella scheda di Misura 1.1 riconosce – tra l’altro - come obiettivo prioritario il completamento e l’entrata in funzione dell’Interporto Val Pescara sito in Manoppello;

-    che il citato centro interportuale è classificato anche di interesse nazionale ex L. 204/95, essendo inserito nella rete dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) ed in quella europea TEN (Trans European Network) nell’ambito del predetto progetto “Corridoio Adriatico”;

-    che il D.P.E.F.R. 2006-2008 approvato dal Consiglio Regionale in data 28.12.2005 con deliberazione n. 23/2, nell’ambito della politica dei trasporti e della mobilità, in termini di interventi infrastrutturali conferma le strategie di potenziamento e completamento dei centri intermodali, indispensabili per il conseguimento dell’integrazione e della diversione modale;

Vista la L.R. 29 novembre 2002 n. 28 con la quale sono stati da ultimo dettati le norme e gli indirizzi sull’intermodalità regionale, fissando i principi e le soluzioni organizzative per la gestione dei centri interportuali regionali mediante la costituzione di apposite società (in particolare vedasi art. 4), riservando alla Regione Abruzzo il solo compito di indirizzo ed orientamento delle scelte strategiche e lasciando viceversa alla capacità ed iniziativa di operatori privati la prestazione in esclusiva di servizi pubblici con costi direttamente coperti dall’utenza senza gravame sui bilanci regionali;

Precisato che per quanto attiene l’Interporto in parola nel 1995 è stato redatto il progetto generale dell’intervento, oggetto peraltro di accordi di programma con il Comune di Manoppello,  per la cui realizzazione – in dipendenza delle risorse finanziarie disponibili od attivabili ognivolta allo scopo - sono state previste più fasi successive. I lavori di completamento mediante progetto di finanza si inseriscono sostanzialmente nella seconda ed ultima di esse, dopo la già avvenuta costruzione dei beni POP 1994/1996 di proprietà della Regione e l’avvio dei lavori per la realizzazione del raccordo ferroviario da parte della Società Interporto Val Pescara S.p.a. (1^ fase), la cui ultimazione è prevista entro l’anno 2007. Tale ultima struttura, di cui diventerà proprietaria la predetta Società IVP, beneficia dei fondi statali di cui alle Leggi 240/90 e 341/95, giusta convenzione stipulata direttamente tra la stessa Società ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 20.11.2002, a seguito di approvazione da parte del suddetto Dicastero di graduatoria nazionale di merito delle richieste di ammissione ai contributi in favore dei soggetti aventi titolo;

Preso atto che in occasione della realizzazione del primo e menzionato lotto funzionale venne emanato Decreto VIA n. 7459 in data 12.07.2002. Tale decreto nel corpo delle premesse prendeva in considerazione la problematica ambientale riferendola all’intera struttura interportuale in parola, così come risultante dalla realizzazione delle opere previste sia nella predetta FASE I che nella FASE II (oggetto del progetto di finanza di cui trattasi), le quali già d’allora venivano accertate come compatibili quanto agli impatti su suolo e sottosuolo, acqua e paesaggio, precisandosi che le stesse avrebbero potuto essere riconosciute compatibili ambientalmente solo quando definitivamente assunta la determinazione di scelta della soluzione di viabilità a regime;

Precisato altresì che la costruzione dei capannoni in forza del programma POP 1994/1996,  mediante concessione di realizzazione in favore della predetta Società Interporto Val Pescara S.p.a., ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2317 in data 3.5.1995 e n. 5690 del 24.11.1995 emanate in attuazione dell’art. 8 della L.R. 3/4/1995 n. 32, erano già in grado di assicurare un accettabile livello d’operatività su gomma del centro logistico. Potrà essere invece garantito anche il trasporto su ferro e l’intermodalità, dopo la fase di start-up del citato raccordo ferroviario, e comunque lo stesso centro sarà fondamentalmente completo ed avrà piena capacità operativa con la realizzazione delle opere finanziate con il programma DocUP 2000/2006;

Dato atto, alla luce delle generali previsioni progettuali per la completa realizzazione del predetto centro logistico, che il costo presunto dei rimanenti interventi mediante progetto di finanza è pari ad € 73.919.684,76 (di cui € 51.743.779,33 per parte pubblica ed € 22.175.905,43 da reperire con  finanza privata), così come d’altronde riportato nella menzionata Scheda di Misura 1.1, nel “Complemento di Programmazione DocUP” nonché  nella D.G.R. 864 in data 7.10.2003;

Dato atto che:

-    il Sevizio Appalti Pubblici e Contratti ha proceduto in data 21.10.2004 alla pubblicazione del relativo Avviso di sollecitazione a presentare proposte di project financing al fine del completamento del centro intermodale in argomento, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Abruzzo e sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, con contestuale invio dello stesso alla G.U.C.E. (29.10.2004),  alla G.U.R.I. (n. 256 del 30.10.2004) e al B.U.R.A. (29.10.2004);

-    nel citato e documentato avviso di project financing si prevedeva espressamente che le proposte dovessero tener anche conto della presenza dei predetti beni immobili POP 94/96 di proprietà della Regione ed in fase di messa a reddito, nonché dell’interrelazione con la succitata Società proprietaria e gestrice della struttura ferroviaria. Si stabiliva inoltre che l’elaborazione del piano economico e gestionale dovesse avvenire in conformità con le disposizioni di cui all’art. 4 della citata L.R. 28/02, per quanto attiene alla gestione unitaria dell’Interporto in parola;

-    che alla data di scadenza, fissata al 31.12.2004, è pervenuta alla scrivente Direzione una sola proposta della Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a.;

-    che con deliberazione di G.R. n. 64 del 07.02.2005 si è stabilito altresì di ricorrere, sussistendone le condizioni di legge, mediante pubblico incanto, ad incarico esterno per le attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento nonché di validazione della progettazione. Ciò anche in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 7 comma 5 e 30, comma 6, della L. 109/94 e s.m.i., tenuto conto che l’importo del project-financing di che trattasi, essendo superiore a 20 Meuro, prevede obbligatoriamente la ricerca di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, accreditato ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45004, ovvero organismo equivalente in base alla legislazione del Paese UE di riferimento, per l’ispezione nel settore delle opere di ingegneria civile in generale e sulla progettazione delle opere effettuate;

-    che con la citata Deliberazione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’Ing. Edoardo Bagagli;

Preso atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali n. 12/DE7 del 24.08.2005 è stato aggiudicato, a conclusione del procedimento di gara, all’A.T.I. Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. l’espletamento delle attività di supporto e validazione di cui sopra è cenno, provvedendosi nel contempo ad impegnare sui competenti capitoli di bilancio il relativo importo pari ad euro 151.452,48 comprensiva di IVA al 20%;

Dato atto che con nota prot. n. 5802/DE7 in data 25.08.2005 il Direttore Regionale pro-tempore ha comunicato alla citata Assistenza tecnica che, nelle more della stipula del contratto di appalto ed in aderenza a quanto stabilito nella predetta determinazione dirigenziale 12/DE7 del 24.08.2005, si intendeva procedere per ragioni d’urgenza all’effettuazione di alcune operazioni preliminari;

Considerato che, in presenza di una sola proposta di project financing, non si  rendeva necessaria alcuna attività di comparazione e selezione tra più concorrenti da esperirsi tramite la nomina di apposita commissione tecnica, e pertanto il R.U.P. ha proceduto in data 29 agosto 2005 all’apertura del plico contenente la detta ed unica proposta pervenuta nonché alla rilevazione e verbalizzazione del relativo contenuto, con l’assistenza del Responsabile dell’Ufficio Intermodalità e logistica delle Merci e dei rappresentanti del menzionato Organismo di controllo;

Dato atto che con nota prot. n. 5839/DE7 in data 29.08.2005 si provvedeva a trasmettere al più volte nominato Organismo di controllo tutta la necessaria documentazione di legge inerente la proposta di project financing in oggetto. Ciò al fine sia della verifica - così come prescritto dall’ art. 37 bis e ss. della L. 109/94 - della completezza della stessa, sia della valutazione in ordine alla sua fattibilità sotto il profilo costruttivo, urbanistico, ambientale, di qualità progettuale, della funzionalità e della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento di queste, del valore economico-finanziario del piano, del contenuto della bozza di convenzione;

Dato atto che l’ATI Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. ha rimesso un primo rapporto n. 333-436-10104 RFC 00 rev. 0 in data 12.09.2005 mediante il quale - a fronte del controllo  effettuato - la proposta di project financing veniva reputata completa di tutta la documentazione prevista dall’art. 37 bis della Legge 109/1994, ritenendo tuttavia necessaria un’integrazione al progetto preliminare mediante l’inserimento di una “indagine geologica, idrogeologica, archeologica e sismica”, così come indicata all’art. 18 del D.P.R. 554/99;

Preso atto che il Soggetto proponente ottemperava a tale richiesta mediante la consegna del citato elaborato e pertanto con nota prot. n. 6861/DE7 in data 14.10.2005, previa verifica di conformità dello stesso da parte del citato Organismo di controllo, la proposta di project financing veniva dichiarata formalmente completa di tutti gli atti previsti dall’art. 37 bis della L. 109/94 e prescritti dall’art. 18 del D.P.R. 554/99;

Considerato che con ulteriore rapporto di controllo 333-436-10104 RFC rev. 1 in data 29/09/05, finalizzato alla valutazione di fattibilità della proposta sotto i profili di cui all’art. 37 ter della L. 109/94, l’Organismo di ispezione reputava la stessa proposta conforme alla vigente normativa in materia, a condizione però che fossero operate delle integrazioni e/o modifiche alla stessa ed al progetto preliminare secondo i suggerimenti e le annotazioni contenute nel medesimo rapporto.

Considerato che l’istruttoria fino ad allora condotta aveva evidenziato che:

a)   la Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. per quanto concerne gli aspetti economici e finanziari della proposta, in mancanza di esplicito riferimento nell’avviso pubblico di sollecitazione, aveva prefigurato ed interpretato il finanziamento comunitario finalizzato alla realizzazione delle opere infrastrutturali - per parte pubblica - al netto di IVA, anziché al lordo dell’imposta. Non si era dunque tenuto conto che l’importo dei finanziamenti disponibili indicati nello stesso avviso pubblico di sollecitazione, costituenti le uniche ed effettive disponibilità finanziarie di questa Regione, avrebbero dovuto includere ogni onere e spesa comunque connessa all’intervento, in aderenza peraltro ad alcuni generali e fondamentali principi di contabilità pubblica che non consentono di poter far fronte ad alcun spesa senza una preventiva indicazione delle modalità di copertura finanziaria;

b)   che la proposta, per la parte relativa alla gestione del centro interportuale in oggetto, in considerazione della complessa ed intessuta articolazione delle fasi che hanno consentito la costruzione e il completamento dello stesso centro, delle inevitabili e conseguenti interrelazioni esistenti con la Società Interporto Val Pescara S.p.a., proprietaria e gestrice della struttura ferroviaria, nonché alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 4 della L.R. 29.11.2002 n. 28, è necessariamente limitata alle attività di asset - property management e facility management della proprietà immobiliare regionale (capannoni, uffici, piazzali, ecc.). Tali attività a supporto rispettivamente della stessa Regione Abruzzo e dei futuri utilizzatori degli immobili, consentono – attraverso una strategica gestione economica ed amministrativa del patrimonio immobiliare unitamente alla manutenzione dello stesso - di attivare processi sia di valorizzazione, investimento, disinvestimento nonché commercializzazione del medesimo patrimonio immobiliare, sia di prolungare la conservazione ed utilità dello stesso (come meglio specificato nell’elaborato del progetto preliminare “caratteristiche del servizio e della gestione”). Resta quindi esclusa la prestazione di servizi strettamente asserviti alla logistica intermodale, riservata invece alla costituenda Società di Gestione “Interporto d’Abruzzo” di cui all’ articolo 4 L.R. 28/2002;

c)   lo stesso Proponente aveva contemplato la gestione non solo delle realizzande infrastrutture in forza delle risorse finanziarie di cui al DOCUP 2000/2006 ma anche quelle già costruite in virtù del programma POP 1994/96, quantunque ciò non fosse esplicitamente indicato nello stesso avviso. Con tale soluzione s’intendeva aderire il più possibile ai criteri di valutazione della proposta indicati nel documentato avviso pubblico ed in particolare alla richiesta di previsione di gestione unitaria dell’infrastruttura (in conformità ai disposti del menzionato art. 4 della L.R. 28/02) nonché garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento, nella configurazione e nei volumi infrastrutturali ipotizzati dalla Regione Abruzzo nello stesso avviso pubblico, seppur a titolo meramente esemplificativo e di indirizzo. In ogni caso, però, la stessa Regione Abruzzo, pur essendo proprietaria dei menzionati beni POP, non ne aveva più la piena disponibilità giuridica. Infatti, successivamente alla presentazione  della proposta di project financing, essendosi realizzate le condizioni essenziali e pregiudiziali per immettere sul mercato i predetti beni (collaudazione tecnico-amministrativa delle opere, la loro restituzione ed accatastamento, l’acquisizione del certificato di agibilità ed ogni altra autorizzazione necessaria per l’utilizzazione dei beni) la stessa Regione non ha esitato a porre immediatamente a reddito tale patrimonio immobiliare,  per evidenti ragioni connesse alla cura di interessi pubblici. A tal fine, nelle more della costituzione dell’apposita Società di gestione di cui all’art. 4 L.R. 28/02, l’Amministrazione regionale si era determinata a ricorrere alla necessaria e provvisoria attività di intermediazione della più volte menzionata S.p.a. Interporto Val Pescara, già operante all’interno del centro logistico e realizzatrice dei citati beni POP e del nominato raccordo ferroviario, conferendo alla medesima mandato in esclusiva per la messa a reddito di tali immobili POP, mediante locazione, gestione e manutenzione degli stessi (atto pubblico stipulato in data 20.06.2005 Rep. 205682 - raccolta n. 42755 a rogito notaio Rozzi di Pescara, giusta D.G.R. 381/2005);

d)                  successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico ed alla presentazione della proposta della Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. nonché  contemporaneamente alla fase istruttoria del procedimento di finanza di progetto, la Regione Abruzzo con  la citata delibera G. R. n. 381 in data 21.03.2005 ha altresì approvato il piano di utilizzazione dei beni realizzati in forza del programma POP 94/96. In particolare con tale piano si intendeva favorire un’armonizzazione operativo-gestionale del centro logistico in oggetto, in considerazione della presenza - all’interno dello stesso - anche della citata struttura ferroviaria in corso di realizzazione da parte della concessionaria ministeriale Interporto Val Pescara S.p.a.. A fronte pertanto dell’impegno della predetta S.p.a. IVP di consentire l’uso del raccordo ferroviario, senza addebito di oneri di ammortamento agli operatori insediati all’interno dell’interporto e/o fornitori di servizi, la menzionata deliberazione disponeva che la stessa Società avrebbe beneficiato di una quota dei canoni percepiti dai locatari degli immobili (convenzionalmente riferibile al valor aggiunto generato dalla presenza della ferrovia), quota calcolata sulla base del rapporto fra valore economico dell’investimento globale e quello relativo all’infrastruttura ferroviaria;

e)   la proposta originaria ricevuta, nella sua impostazione di base, prevedeva che costi e alcuni rischi ricadessero in capo anche all’Amministrazione concedente e non quindi esclusivamente al soggetto concessionario. Tale impostazione pertanto impediva la corretta allocazione di tutti i rischi, costi e ricavi in cima ad un soggetto unico per una corretta lettura ed analisi del documento economico/finanziario. Pur riconoscendo la possibilità di corrispondere un prezzo aggiuntivo al concessionario, nel caso esso fosse dovuto per accordi territoriali o per la scarsa redditività di gestione, e pur nella consapevolezza che la redditività dell’intervento è strettamente proporzionale al valore del capitale di rischio, l’Amministrazione regionale non sarebbe stata in ogni caso assolutamente nella posizione di poter prevedere esborsi monetari ulteriori negli anni di gestione dell’opera, tanto più se ad essi vi fosse stata da aggiungere un’alea di incertezza non gestibile nella rigidezza degli schemi previsionali della finanza pubblica.

Dato atto che, sulla base delle osservazioni formulate dall’Organismo con detto rapporto di controllo n. 333-436-10104 RFC rev. 1 in data 29/09/05, si è convenuto di dover procedere - nella massima trasparenza ed in aderenza agli artt. 37 bis e seguenti della Legge 109/94 - ad una rimodulazione dell’unica proposta originaria di project financing acquisita, che comunque presentava profili e contenuti  coerenti sia con l’avviso pubblico di sollecitazione che con le esigenze in funzione delle quali i citati documenti programmatici erano stati concepiti. Tale rimodulazione è scaturita da una complessa e lunga fase istruttoria, nella quale si sono susseguiti tra le parti scambi di corrispondenza, incontri ed approfondimenti, secondo i principali presupposti, condizioni e determinazioni formalmente individuati da questa Amministrazione, in collaborazione con la stessa Assistenza Tecnica. Si è giunti così ad un accordo con il Soggetto Proponente circa gli elementi caratterizzanti la proposta di project financing, al fine di poter dichiarare la stessa adatta a realizzare l’interesse pubblico alle migliori condizioni possibili, già richiamate nell’avviso pubblico di sollecitazione, tanto da metterla successivamente a gara, ai sensi del ex art. 37 quater della L. 109/94 e secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici;

Precisato inoltre che questa Amministrazione si è decisa ad avviare la fase di rimodulazione della predetta ed unica proposta, che non presentava comunque elementi ostativi alla sua realizzabilità, mediante un’integrazione e/o modifica della stessa anche in alcuni suoi elementi costitutivi, con il supporto legale dell’Organismo di controllo e nella considerazione che:

a)   la peculiarità della procedura del project financing,  seppur sostanzialmente unitaria,  prevede un alto grado di discrezionalità in capo al gestore del programma nella prima fase di valutazione della rispondenza della proposta al pubblico interesse, fissata dagli artt. 37 bis e 37 ter della Legge 109/94 e s.m.i.. Infatti, essa riguarda la comparazione degli interessi rilevanti al momento attuale della stessa valutazione, che è però distinta da quella successiva della gara (art. 37 quater), così che solo la seconda fase è retta dalle regole dell’evidenza pubblica, trovando invece applicazione nella prima le regole di carattere generale fissate dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.), sia in ciò che riguarda i compiti assegnati al responsabile del procedimento, sia per ciò che concerne l’introduzione, nel medesimo procedimento, degli eventuali interessi coinvolti;

b)   in questa prima fase si è in presenza peraltro di un solo aspirante promotore e pertanto non sussiste la necessità di assicurare il principio di terzietà dell’azione amministrativa né tantomeno qualsiasi attività di comparazione e selezione tra più concorrenti, fermo ovviamente il perseguimento dell’interesse pubblico specifico. Si tenga anche conto che quest’Amministrazione non ha tendenzialmente alcun interesse a frapporre ingiustificate limitazioni sul piano ideativo/progettuale e su quello finanziario, atteso che la finalità del project financing è proprio quella di raccogliere proposte dai privati che possano essere d’interesse per la stessa Amministrazione e pertanto appare irragionevole imporre, a pena di esclusione, particolari adempimenti formali che vadano oltre le ragionevoli esigenze di garantire la par condicio dei concorrenti, che nella fattispecie si ribadisce essere inesistenti;

c)   tale fase della valutazione della proposta, non essendovi particolari regole procedimentali stabilite dalla vigente normativa in materia, può situarsi - come nel caso di specie - al limite di una procedura negoziata in quanto l’avviso pubblico è stato necessariamente generico in alcune indicazioni e prescrizioni, che hanno potuto trovare formale ed esatta definizione solo dopo la pubblicazione dello stesso;

d)   la possibilità di un’integrazione della proposta su richiesta dell’Amministrazione costituisce, anche secondo un orientamento giurisprudenziale, manifestazione del carattere fortemente “collaborativo” della procedura di scelta del promotore, finalizzata a consentire alla stazione appaltante, con ampia discrezionalità, di individuare la proposta più rispondente all’interesse pubblico. Ne consegue, innanzitutto, che non vi è limitazione alle carenze cui l’Amministrazione può ovviare attraverso la menzionata integrazione. In secondo luogo, ben può l’Amministrazione, anche se l’incompletezza permanga in tutto o in parte dopo l’integrazione, provvedere ad ulteriori richieste, configurandosi l’esclusione del proponente come estrema ratio, per il solo caso di carenze non altrimenti colmabili;

e)   rappresenta precipuo dovere ed interesse di questa Amministrazione valutare tutte le possibili e legittime soluzioni e proposte per evitare il disimpegno automatico di ingenti finanziamenti comunitari e privati, stante le impellenti scadenze operative fissate dal programma comunitario DocUP;

f)    ogni modifica più penetrante è stata condivisa con il Proponente e condizionata a una verifica di compatibilità con l’equilibrio economico finanziario risultante dal nuovo piano economico e finanziario, che è stato sottoposto a nuova asseverazione da parte di istituto bancario;

Dato atto

-    che il R.U.P., in presenza di dubbi e perplessità in merito alla corretta applicazione del trattamento fiscale, ai fini IVA, da riservare al finanziamento comunitario che sarà erogato al futuro concessionario, con nota prot. n. 6768/DE7 in data 7.10.2005 ha investito della problematica l’Autorità di Gestione del DocUP – Servizio Attività Internazionali;

-    che nell’ambito della riunione del Comitato di Sorveglianza DocUP tenutasi in data 19.1.2005 a L’Aquila, al fine di dare adeguata soluzione ad alcune delle citate problematiche in materia di IVA sollevate dal R.U.P., si è stabilito di inoltrare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, ex art. 11 L. 27.07.2000 n. 212. Mediante tale procedura s’intendeva accertare definitivamente sia l’assoggettabilità o meno dell’intervento alla menzionata imposta sia la eventuale e corretta aliquota da applicare. Si dava inoltre mandato all’Autorità di Gestione di verificare quale soggetto risultasse – secondo la normativa comunitaria - il “Beneficiario finale” dell’intervento in parola e di valutare altresì l’eventuale modifica della predetta Scheda di Misura 1.1. DocUP qualora esso fosse stato individuato nella Regione Abruzzo, non essendo quest’ultima indicata esplicitamente come tale in detto documento. In tal caso, però, l’IVA sarebbe risultata elegibile come spesa, ai fini della rendicontazione alla Comunità Europea, solo a condizione che la stessa imposta non fosse stata recuperabile dall’Amministrazione regionale (sesta direttiva CEE - Dir. 77/388/CEE del 17.05.1977). Tutto ciò comunque avrebbe comportato inevitabilmente una diminuzione delle opere da realizzare rispetto a quelle inizialmente previste nella citata proposta, ribadendo – come sopra è cenno - che il Soggetto proponente aveva considerato il finanziamento pubblico al netto dell’imposta;

Considerato che nel corso della predetta riunione, al fine comunque di accelerare il processo di valutazione della proposta di project financing, accertato che pur diminuendo la quantità delle opere da realizzare sarebbe comunque stato possibile realizzare un intervento infrastrutturale funzionale  ai fini della rendicontazione dello stesso alla U.E., e presunta l’alta probabilità di non poter detrarre l’Iva da parte della Regione, nel caso in cui la stessa fosse stata riconosciuta come beneficiario finale dell’intervento in parola, si disponeva che la Direzione Trasporti, in attesa della formale risposta dell’Agenzia delle Entrate, considerasse l’importo del finanziamento pubblico comprensivo di Iva e quindi avviasse – ove possibile – la fase di rimodulazione ed adeguamento dell’unica proposta pervenuta, secondo i citati presupposti;

Dato atto che il RUP con le note prot. n. 7308/DE7 in data 3.11.2005 e prot. n. 8825/DE7 in data 27.12.2005 ha esteso al competente Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, in qualità di Autorità di pagamento DoCUP, ogni opportuna valutazione in merito alla posizione istruttoria alla quale si era pervenuti in materia di IVA, precisando che - in assenza di formale e difforme avviso da parte del predetto Servizio – si sarebbero ritenute condivise le considerazioni espresse nella stessa nota;

Preso atto che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo, in risposta alla istanza di interpello, con nota prot. n. 19268 in data 23 maggio 2006 ha confermato l’applicabilità dell’imposta sul valore aggiunto ai contributi pubblici erogati nell’ambito dell’intervento in epigrafe mediante procedura di progetto di finanza. La stessa Agenzia ha inoltre ritenuto che l’aliquota ridotta al 10% possa trovare applicazione unicamente in relazione alle “opere relative al potenziamento della viabilità ordinaria esistente”, laddove le strade da costruire vadano ad integrarsi anche nel tessuto urbano di uno o più centri abitati e che la realizzazione delle restanti opere debba essere quindi assoggettata all’aliquota ordinaria del 20%;

Dato atto:

-    che con nota in data 6/12/2005 il Proponente comunicava che, al fine di rinvenire una possibile soluzione alle circostanze sopravvenute alla presentazione della propria proposta, si era proceduto ad esaminare una rimodulazione dell’intervento sulla base delle seguenti assunzioni: a) stralcio del “Collegamento con S.P. Bonifica” (ponte sul fiume Pescara) riportato nel quadro economico per l’importo di euro 4.766.709,94; b) considerazione dell’Iva ad aliquota ordinaria sui contributi pubblici erogati al Concessionario in conto realizzazione dell’intervento; c) rimodulazione del quadro economico dell’intervento pubblico in presenza dello stralcio di cui sopra e dei finanziamenti pubblici considerati al lordo dell’Iva; d) valutazione dell’applicazione di quanto indicato nella citata D.G.R. n. 381 del 21.03.2005 (gestione provvisoria dei beni POP da mettere a reddito e quantificazione del valore aggiunto apportato dal raccordo ferroviario);

-    che con nota in data 12.12.2005 la Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. trasmetteva una prima bozza del Piano Economico Finanziario rimodulato secondo i menzionati presupposti, sebbene non accompagnato dalla rivisitazione anche degli altri documenti progettuali (in particolare della bozza di convenzione), evidenziando che lo stesso piano mostrava la sostenibilità della proposta prevedendo un maggiore finanziamento privato di circa 4 milioni di euro da destinare a copertura parziale dell’Iva gravante sullo stanziamento pubblico DocUP, in aggiunta alla suddetta somma recuperata attraverso l’eliminazione della struttura stradale di cui sopra è cenno(ponte). La versione aggiornata della proposta teneva anche conto delle considerazioni espresse dall’Assistenza tecnica nel citato rapporto RFC rev. 1 del 29.09.2005;

-    che la citata soluzione di progetto relativa alla connessione alla rete della viabilità primaria (nuovo ponte e itinerario sulla S.P. Bonifica Ponte Villanova – Stazione di Alanno) già nell’ambito del predetto DEC-VIA 7459 in data 12.07.2002 (pagg. 18 e 19) presentava comunque  controindicazioni ambientali e perciò era già stata valutata con qualche negatività, come peraltro confermato successivamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. BAP-S02/34.19.04/15875 in data 31.08.2006;

-    che nel frattempo si è proceduto da parte del Servizio Attività Internazionali all’aggiornamento del “Complemento di Programmazione del DocUP Regione Abruzzo 2000/2006”, mediante – tra l’altro – la specificazione della stessa Regione quale soggetto “beneficiario finale” dell’intervento di cui alla Misura 1.1 (versione 25  novembre 2005);

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 13/DE7 in data 14.6.2006 si è provveduto ad affidare all’A.T.I. Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a, che garantisce il supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., lo svolgimento di attività complementari non contemplate nel contratto originario di appalto. Tali prestazioni si sono rese indispensabili al fine di dare soluzione alle problematiche impreviste ed imprevedibili di cui sopra è cenno e garantire così la prestazione contrattuale. Le stesse inoltre non risultavano separabili – sotto il profilo tecnico ed economico - dall’appalto principale, senza recare gravi inconvenienti a questa Amministrazione e in ogni caso  erano strettamente necessarie per il perfezionamento del medesimo appalto. Con tale determinazione si è proceduto altresì ad impegnare sui pertinenti capitoli di bilancio la necessaria spesa di euro 29.174,88 comprensiva di IVA al 20%;

Considerato che ai sensi della vigente normativa in materia (art. 1 L. 240/90) per interporto deve intendersi un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;

Precisato che la menzionata Convenzione stipulata in data 20.11.2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale per i Trasporti ad Impianti Fissi e la predetta Società Interporto Val Pescara S.p.a per la realizzazione del raccordo ferroviario di cui sopra è cenno riguardava anche la parte del programma di attuazione definito con la sigla Yb, afferente i citati beni realizzati - mediante contratto di committenza - dalla stessa Società con i fondi POP 1994/1996 e di proprietà della Regione, che accompagnando il programma indicato come Ya (intervento assistito dal finanziamento statale) concorreva alla realizzazione dello stralcio funzionale del progetto dell’infrastruttura;

Dato atto, pertanto, che prima della ratifica dell’accordo con la Società Interporto Val Pescara S.p.a. al fine della quantificazione del valore aggiunto apportato dalla realizzanda struttura ferroviaria, in aderenza a quanto stabilito nella richiamata D.G.R. n. 381 in data 21.03.2005, si è provveduto - ai sensi dell’art. 9 della succitata convenzione ministeriale - ad acquisire anche il formale parere del predetto Dicastero (nota prot. n. R.U. 5841 in data 5 maggio 2006), che non ha ravvisato alcun motivo ostativo alla possibilità di prevedere anche la gestione dei più volte evocati beni POP nell’ambito del project financing in argomento;

Dato atto che in data 27 luglio 2006 veniva ratificato un’intesa con la predetta Società Interporto Val Pescara S.p.a., mediante la quale si quantificava nella misura del 9,45% dei soli canoni di locazione inerenti i capannoni realizzati con i fondi POP e DocUP il valore aggiunto apportato dalla struttura ferroviaria in via di realizzazione da parte della stessa Società. Nell’ambito dello stesso accordo veniva anche concordato che la gestione e lo sfruttamento economico dei beni realizzati con fondi POP 1994/96 fosse trasferita al futuro concessionario aggiudicatario della procedura di project financing per il completamento dell’Interporto di Manoppello alla data di collocazione sul mercato dei beni realizzati in forza del programma DocUP 2000/2006, prevedendo in pari data la scadenza della validità giuridica del menzionato contratto di mandato per la messa a reddito provvisoria dei magazzini POP, tutto ciò in linea con le premesse condizioni di pubblico interesse di gestione unitaria del complesso interportuale. Il valore aggiunto risulta pertanto inscindibilmente legato alla proprietà della struttura ferroviaria e seguirà eventuali e futuri trasferimenti della stessa proprietà ad altri soggetti giuridici;

Precisato:

-    che ai sensi del richiamato art. 4 della L.R. 29.11.2002 n. 28 la Regione Abruzzo è autorizzata a promuovere, mediante modalità ancora in fase di esame e di approfondimento, la costituzione di un apposita società per la gestione dei servizi strettamente asserviti alla logistica intermodale all’interno del centro in parola, a prevalenza di capitale privato, della quale però la stessa Regione deterrà fino ad un massimo del 15% del capitale sociale complessivamente sottoscritto;

-    che la costituzione di tale Società è subordinata alla preventiva stipula di una convenzione tra la stessa Regione Abruzzo e la predetta Società Interporto Val Pescara S.pa., altro proprietario delle infrastrutturazioni, mediante la quale dovranno essere definiti e regolati i reciproci impegni circa il conferimento e l’utilizzazione del predetto impianto ferroviario in via di realizzazione con i finanziamenti statali, nonché gli atti necessari alla definizione della struttura della menzionata società di gestione (Organi), dei patti parasociali, delle modalità di utilizzazione dell’impianto stesso da parte di terzi;

Dato atto

-    che nell’ambito delle varie prescrizioni formulate dal Ministero dell’Ambiente con il menzionato decreto VIA n. 7459/02  per la realizzazione del precedente lotto funzionale di cui alle provvidenze POP 1994-1996, veniva contemplata anche la realizzazione di opere esterne, di collegamento alla viabilità principale, da realizzarsi in funzione dedicata alla costruzione dell’opera di completamento del centro logistico in argomento;

-    che tra tali opere, in ottemperanza alle citate prescrizioni del Dicastero dell’Ambiente, il Soggetto proponente ha sottolineato anche l’esigenza strumentale della realizzazione di uno svincolo autostradale, a servizio dell’interporto, insistente sull’autostrada A25, indispensabile alla gestione dell’implementazione dei traffici automobilistici interconnessi alla messa a regime della nuova opera di infrastrutturazione interportuale;

-    che l’ANAS – Direzione Centrale Autostrade e Trafori con nota prot. n. CDG – 0082090-P in data 04.08.2006, nel far riferimento alle riunioni tenutesi sull’argomento presso la stessa ANAS, ha indicato la necessità di adeguarsi alle nuove prescrizioni tecniche intervenute in materia di viabilità e sicurezza stradale con il D.M. 19.04.2006 nonché a quelle impartite dalla Società concessionaria autostradale (Strada dei Parchi s.p.a.) con nota prot. n. 2763 in data 04.07.2006, che dovevano essere osservate nella stesura del progetto definitivo per la realizzazione dello svincolo in parola, con susseguenti implicazioni di carattere progettuale e finanziario di cui tener conto nell’affinazione della proposta. Ha altresì  sottolineato la necessità di ottenere al riguardo tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;

-    che la Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. con nota in data 17.01.2006 provvedeva a trasmettere una bozza del progetto preliminare rimodulato (Rev. 01 dicembre 2005) secondo i citati e condivisi presupposti e riferimenti tecnici di nuova formulazione;

Precisato che la Direzione Regionale Trasporti, in aderenza ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, ravvisava la necessità di procedere all’eventuale approvazione del progetto preliminare solo dopo aver formalmente acquisito i pareri sia del citato Organismo di controllo, di natura comunque meramente interna a questa Regione, sia delle Amministrazioni/Enti/ Società esterne e competenti al rilascio delle autorizzazioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. Infatti la resa finale dell’opera, in un’operazione di project financing è fortemente condizionata dall’ottenimento – nei tempi previsti - dei citati permessi e nulla osta amministrativi e che eventuali osservazioni e prescrizioni formulate dalle stesse Amministrazioni/Enti/Società esterni avrebbero potuto influenzare se non addirittura compromettere o la riuscita del medesimo progetto o la realizzazione del relativo piano economico-finanziario;

Tenuto conto che al fine di verificare nello specifico l’assenza di elementi ostativi alla realizzazione del progetto preliminare in parola da parte di Amministrazioni/Enti/Società esterne nonché di valutare la fattibilità dello stesso, di particolare complessità, sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale nonché della qualità progettuale, della funzionalità e della fruibilità dell’opera, questa Amministrazione ha indetto apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis comma 2 della legge 241/90 e s.m.i., mediante l’invio di apposite lettere di convocazione (prot. n. 6474/DE3 in data 31.07.2006, prot. n. 7913/DE3 in data 28.09.2006 e prot. n. 8600/DE3 in data 23.10.2006) a tutte le Amministrazioni/Enti/ Società interessate;

Considerato che si è altresì provveduto a dare adeguata pubblicità alla predetta Conferenza di Servizi mediante pubblicazione del relativo avviso sia sul B.U.R.A. ordinario n. 44 del 16.08.2006 sia sul portale della Regione Abruzzo;

Dato atto che si sono svolte n. 3 riunioni della Conferenza di Servizi preliminare, in data 15.09.2006, 16.10.2006 e 6.11.2006, come da documentati verbali di pari data, acquisiti agli atti;

Precisato che in data 26 settembre 2006 si è tenuta altra riunione indetta dalla competente Autorità di Gestione del DocUP al fine di analizzare le problematiche e le eventuali azioni da porre in essere per consentire l’attuazione dell’intervento in parola, così come anche rappresentato in sede di Conferenza di Servizi (vedasi verbale della seduta del 15.09.2006). Nel corso della stessa riunione è emersa la necessità di prevedere la realizzazione del progetto di completamento del centro logistico in epigrafe per “comparti” ai fini però meramente ed esclusivamente amministrativo-contabili che risultino nel contempo anche funzionali, fattibili e fruibili e che consentano altresì il collaudo singolo in corso d’opera di parti definibili come autonome e, pertanto, pienamente giustificabili  per la rendicontazione alla Comunità Europea a chiusura del programma DoCUP 2000/2006;

Dato atto che il Soggetto proponente, Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., in base al maggior numero di osservazioni pregnanti formulate in sede delle prime riunioni della Conferenza di Servizi, ha provveduto a presentare il progetto preliminare nella sua versione aggiornata (Rev. 02 ottobre 2006), completo dei necessari elaborati (relazione illustrativa, relazione tecnica, studio inquadramento territoriale e ambientale, studio di prefattibilità ambientale, indagini geologiche,idrogeologiche, idrauliche e archeologiche, valutazioni e verifiche riguardanti le condizioni d’esercizio attuali e future della viabilità, esistente e programmata, d’accesso all’Interporto, planimetria generale  di progetto e schema grafici);

Precisato che il suddetto progetto così aggiornato è stato sottoposto all’esame finale della predetta Conferenza di Servizi;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale n. 29/DE3 in data 13.12.2006 è stata adottata la determinazione conclusiva della menzionata conferenza di servizi  preliminare, ex art. 14 bis - comma 2 della legge 241/90 e s.m.i. mediante la quale si ratifica la fattibilità del progetto preliminare in argomento, nella suddetta versione aggiornata (Rev. 02 ottobre 2006), presentato dalla Società Di Vincenzo  Dino & C. S.p.a., sotto i profili di cui all’art. 37 bis della Legge 109/94, a condizione che lo stesso recepisca tutti i presupposti e le prescrizioni fissati dalle Amministrazioni/Enti/Società esterne partecipanti alla stessa Conferenza di Servizi per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa in materia;

Dato atto che la suddetta determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi è stata pubblicata sia sul B.U.R.A. ordinario n. 77 del 29.12.2006 sia sul sito della Regione Abruzzo;

Dato atto che il Consiglio Comunale di Manoppello, nel cui territorio ricade l’intervento in oggetto, con atto n. 16 del 12.04.06 ha adottato una variante al PRG per “il completamento dell’Interporto della Val Pescara”, giusta comunicazione prot. n. 00007512 in data 03.05.06 dell’Ufficio Urbanistica. Tale variante urbanistica ha preso in considerazione il progetto preliminare originario redatto dal soggetto proponente il project financing in parola  sia per quanto riguarda le previsioni interne all’area Interportuale che le implicazioni esterne a carattere urbano e territoriale. La stessa tuttavia - nell’ambito della contestuale e distinta conferenza di servizi preliminare convocata per il suo esame da parte della predetta Amministrazione Comunale - è stata oggetto di osservazioni da parte del R.U.P. con nota prot. n. 8190/DE3 in data 9.10.2006, alla luce anche degli aggiornamenti e modifiche del progetto preliminare richieste da altri Enti in fase istruttoria;

Dato atto che il Soggetto proponente con nota in data 14.12.2006, al fine di aderire ad alcune altre osservazioni formulate dall’Organismo di controllo, ha provveduto ad includere nel progetto preliminare (Rev. 03 del 14.12.2006) 3 nuovi elaborati (Elenco prezzi unitari – Aggiornamento del Capitolato Speciale Prestazionale – Aggiornamento Elenco Elaborati) nonché a trasmettere l’aggiornamento del “cronoprogramma attuazione concessione”, comprendente anche la bozza di convenzione, il rimodulato piano economico-finanziario con asseverazione bancaria (in originale) e gli altri documenti pertinenti alla proposta;

Vista la nota prot. n. 017/07 in data 26.02.2007 presentata dal Consorzio PROPA (ALLEGATO N. 1), che per conto del Soggetto proponente ha curato la redazione del progetto preliminare, con la quale - nel fornire chiarimenti in ordine alle modalità ed all’esattezza della codifica degli elaborati illustrativi della proposta di cui all’oggetto - vengono altresì riepilogati tutte le revisioni finora emesse relativamente al citato progetto;

Dato atto che ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 554/94 il R.U.P., alla presenza dei progettisti e del rappresentante dell’Assistenza tecnica, ha proceduto alla validazione del progetto preliminare in rapporto alla tipologia, alle categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento (verbale in data 29.01.2007);

Considerato che, al fine di poter beneficiare delle risorse finanziarie comunitarie afferenti al DocUP Abruzzo 2000/2006, il termine ultimo per la rendicontazione dell’opera in oggetto è fissata inderogabilmente al 31.12.2008;

Considerato che il citato ed ultimo cronoprogramma inerente l’attuazione della concessione presentato dal Soggetto proponente prevede invece l’ultimazione di alcuni “comparti funzionali di lavori” entro il maggio 2009 nonchè la collaudazione  e l’agibilità parziale e finale dell’intero intervento entro il mese di novembre 2009;

Dato atto comunque che con D.G.R. n. 6 in data 09.01.2007, in considerazione della complessità delle procedure che hanno in particolare caratterizzato l’intervento in parola e di cui è cenno nelle premesse e che hanno inevitabilmente comportato un prolungamento delle stesse, l’Autorità di Gestione del programma DocUP 2000/2006 ha provveduto ad una rimodulazione del correlato piano finanziario. Così si è assicurata la copertura finanziaria alle procedure concorsuali in corso, a cura della Direzione Trasporti, anche per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto in esame, nella entità prevista dal citato piano economico approvato con la decisione della Commissione Europea C(2004) 3960 del 08.10.2004 e del relativo Complemento di Programmazione, pari a complessivi euro 64.400.000,00 di sole risorse pubbliche, autorizzando contestualmente il Responsabile della Misura 1.1. ad assumere impegni di spesa in favore del citato intervento e di quello inerente il Centro Smistamento Merci della Marsica;

Dato atto che con rapporto di controllo n. IBD-333-436-10104 Rev.0 in data 21.12.2006 la più volte citata Assistenza Tecnica, a seguito del controllo effettuato, ha ritenuto la proposta, in tutti i documenti tassativamente indicati dalla legislazione in materia (progetto preliminare, piano economico-finanziario e bozza di convenzione) conforme ai sensi dell’art. 37 bis e ss. della L. 109/1994, a patto della ricezione dei consigli e delle osservazioni formulate nello stesso rapporto, pur tuttavia evidenziando che in sede di gara potrebbero essere introdotti da eventuali altri concorrenti condizioni che rappresenterebbero un ulteriore vantaggio per l’Amministrazione regionale concedente tra i quali:

a)   una più dettagliata descrizione ed offerta delle modalità organizzative con cui saranno erogati dal futuro concessionario i servizi propri della gestione caratteristica di una struttura asservita alla logistica intermodale;

b)   una completa assunzione di tutti gli oneri derivanti dalle procedure d’esproprio in ossequio a quanto l’Amministrazione può richiedere ai sensi del D.P.R. 327/2001;

c)   un minor ricorso a prezzi aggiuntivi al fine di permettere un miglior rendimento (IRR) per le attività della Regione nel periodo di concessione;

Dato atto inoltre del favorevole parere legale espresso dal più volte menzionato Organismo di ispezione al punto 6.3 del citato rapporto di controllo, in ordine alla legittimità di includere nel patrimonio immobiliare da gestire anche i citati beni POP, tenuto anche conto che il comma 2 dell’art. 19 della L. 109/94 prevede la possibilità per l’Ente aggiudicatore di “cedere in proprietà o godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strettamente connessa all’opera da affidare in concessione”, non potendosi sottacere quale elemento rafforzativo il possibile interesse superiore della Regione che vede in tal modo concentrato in una unica gestione l’intero patrimonio immobiliare dell’Inteporto, così come previsto nella linea programmatica del richiamato art. 4 della L.R. 28/2002;

Dato atto delle risultanze del rapporto intermedio n. 12220 - RC1 Rev. O in data 17.01.07 emesso dall’Assistenza tecnica in adempimento alle attività complementari richieste;

Considerato che con note in data 16 ottobre 2006 e 19.01.2007 il Soggetto proponente ha comunicato l’intenzione di proseguire la procedura di progetto di finanza di cui trattasi in raggruppamento temporaneo di Imprese con la “Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.” con sede in Chieti alla Via Tirino n. 99 e “ Toto S.p.a.” con sede in Chieti al Viale Abruzzo n. 410;

Dato atto

-    che il citato Organismo di controllo, con parere tecnico/legale in data 12.11.2006, ha evidenziato che – in una procedura di project financing - non si rinvengono motivi ostativi alla modificazione della compagine sociale fino al momento dell’indizione del sub procedimento negoziato di cui all’art. 37 quater della legge 109/94, in aderenza peraltro alla prevalente dottrina e giurisprudenza formatasi in materia nonché alle determinazioni emanate sull’argomento dall’Autorità sui Lavori Pubblici (Determinazione n. 4/2002 in data 06.03.2002);

-    che con mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra le tre predette Società e depositato in data 19.12.2006 presso il Notaio Giovanni DI PIERDOMENICO di Pescara, le stesse – nell’ambito del project financing in parola - si sono costituite in Associazione Temporanea di Imprese ai fini dell’ottenimento della concessione indicata in premessa, nominando capogruppo la Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., assumendo altresì l’impegno – in caso di aggiudicazione della stessa concessione – di creare una Società di Progetto che assumerà il ruolo di realizzatore del progetto e di concessionario, così come stabilito all’art. 37 quinquies della Legge 109/1994;

-    che i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalla società mandataria e da quelle mandanti, così come sopra consorziate, in qualità di soggetto promotore, sono aderenti a quelli stabiliti dall’art. 99 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, riservandosi questa Amministrazione - ai sensi del comma 3 del predetto articolo - di verificare più approfonditamente il possesso di tutti requisiti stabiliti dall’art. 98 della stessa normativa al momento dell’eventuale conferimento della concessione;

Visto il seguente prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa relativo all’intervento in parola:

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA –PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col 1

Col 2

Col 3

 

#

 

LOTTO

 

Lavori

Intervento pubblico

Intervento Privato

 

Totale
Intervento

(Euro)

Importi

(Euro)

Importi

(Euro)

1

1

Svincolo, Casello e raccordo alla Viabilità ordinaria

          8.285.676,82

 

         8.285.676,82

2

2.a.1

Piazzale del Magazzino T1 del centro autotrasporto

 

    3.760.330,25

         3.760.330,25

3

2.a.2

Magazzino gomma-gomma T1 del centro autotrasporto

 

    7.743.267,89

         7.743.267,89

4

2.b.1

Piazzale dei magazzini T2 del centro autotrasporto

 

    1.689.404,96

         1.689.404,96

5

2.b.2

Magazzino gomma-gomma T2 del centro autotrasporto

 

    1.965.874,75

         1.965.874,75

6

2.c.1

Piazzale dei magazzini T3 del centro autotrasporto

 

    2.304.776,31

         2.304.776,31

6

2.c.2

Magazzino gomma-gomma T3 del centro autotrasporto

 

    1.712.540,39

         1.712.540,39

7

4

Palazzina Direzionale

          2.761.706,28

 

         2.761.706,28

7

5.a.1

Piazzale dei magazzini ferro-gomma A1 e A2

             843.986,40

 

            843.986,40

8

5.a.2

Magazzini ferro-gomma A1 e A2

          5.180.619,50

 

         5.180.619,50

8

5.b.1

Piazzale del magazzino ferro-gomma A3

             667.858,44

 

            667.858,44

9

5.b.2

Magazzino ferro-gomma A3

          2.603.455,75

 

         2.603.455,75

9

6.a

Piazzale dei magazzini ferro-gomma F1-F8

          2.020.741,11

 

         2.020.741,11

10

6.b

Magazzini ferro-gomma F1-F2-F3-F4

          5.836.824,00

 

         5.836.824,00

10

6.c

Magazzini ferro-gomma F5-F6-F7-F8

          5.836.824,00

 

         5.836.824,00

11

7

Piazzale Containers

          2.948.607,04

 

         2.948.607,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Totale Importo Lavori

        36.986.299,34

   19.176.194,55

      56.162.493,89

 

 

Incluso Oneri Sicurezza ai sensi della L. 494/96 e s.m.i.

 

 

 

 

 

 

Somme a disposizione (DPR 554/99)

 

 

 

13

 

Lavori in economia

 

 

0

14

 

Rilievi, accertamenti ed indagini

 

 

0

15

 

Allacciamenti a pubblici serivizi

             714.000,00

 

             714.000,00

16

 

Imprevisti

               48.938,99

 

               48.938,99

17

 

Acquisizione aree e immobili e reiterazione vincoli

          3.650.000,00

 

          3.650.000,00

18

 

Oneri per la bonifica dei terreni acquisiti (da trasferire sia sulla contabilità della parte pubblica che sulla contabilità dell’inter-vento privato)

 

 

 

            500.000,00

 

 

 

 

            500.000,00

19

 

Accantonamento di cui all’art. 26, comma 4, L. 109/94

 

 

 

20

 

Corrispettivo di cui all’art. 18 l.109/94

            592.408,67

 

            592.408,67

21

 

Spese per la predisposizione della proposta

 

       651.765,99

           651.765,99

22

 

Spese tecniche fino al termine del-la fase di progettazione definitiva. Compensano la progettazione pre-liminare e definitiva, le necessarie attività preliminari, il coordina-mento della sicurezza in fase di progettazione, le conferenze dei servizi.

 

 

 

 

 

 

         1.415.889,97

 

 

 

 

 

 

      787.077,45

 

 

 

 

 

 

         2.202.967,42

23

 

Spese Tecniche, dalla progettazio-ne esecutiva fino alla collaudazio-ne delle opere. Compensano: la progettazione esecutiva, il coordi-namento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei la-vori, il coordinamento della sicu-rezza in fase di esecuzione, l’assi-stenza giornaliera e la contabilità, l’assicurazione dei dipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

         2.037.500,21

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.132.623,65

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.170.123,86

24

 

Spese per l’espletamento delle procedure espropriative – suppor-to tecnico- amministrativo al-l’autorità espropriante

 

 

            140.406,23

 

 

 

            140.406,23

25

 

Spese per attività di consulenza e supporto

 

 

 

26

 

Spese per commissioni aggiu-dicatrici

              88.861.30

          28.853,22

            117.714,52

27

 

Spese per pubblicità

              11.848,18

            3.847,10

              15.695,28

28

 

Spese per accertamenti di labo-ratorio e verifiche tecniche pre-viste dal C.S.A.

 

 

 

29

 

Spese per Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi spe-cialistici

 

            264.290,06

 

        144.266,12

 

            408.556,18

30

 

Accantonamento di cui all’art. 12 del DPR 554/99

 

 

 

31

 

Totale somme a disposizione –IVA esclusa

         9.464.143,61

     2.748.433,53

       12.212.577,14

 

32

 

 

Arrotondamenti

 

 

 

33

 

Totale Quadro economico – IVA esclusa

       46.450.442,95

   21.924.628,08

       68.375.071,03

 

 

 

 

 

 

34

 

I.V.A.

         9.290.088,59

     4.384.925,62

       13.675.014,21

 

 

 

 

 

 

35

 

Totale Quadro economico – IVA inclusa

        55.740.531,54

   26.309.553,70

       82.050.085,24

 

 

 

Finanziamento regionale – Docup

        51.743.000,00

 

 

 

 

Finanziamento privato int. Pubblico

- €       3.997.531,54

 

 

 

 

- Contributo pubblico – prezzo – Art. 17 convenzione:

sommatoria delle voci Col 1 n.12, 22, 23, 24, 29

 

 

       40.844.385,81

 

 

 

 

IVA inclusa

€ 49.013.262,97

 

 

Precisato che il suddetto quadro economico dell’intervento prevede un investimento totale di euro 77.665.159,62 (rigo 35/colonna 1 + rigo 33/colonna 2 del quadro) comprensivo di IVA calcolata sulla sola quota pubblica in quanto la stessa imposta non è recuperabile da parte dell’Amministrazione regionale. A tale importo corrispondono quindi risorse pubbliche per complessivi euro 51.743.000,00 al lordo di IVA e risorse private al netto di IVA per un totale di euro 25.992.159,52 (di cui 21.924.628,08 per la realizzazione delle opere definite “intervento privato” ed euro 3.997.531,54 per il completamento delle opere denominate “intervento pubblico” – come anche specificato nella bozza di convenzione all’art. 5, lettera e), punto 1);

Considerato che il concessionario, ai sensi dell’art. 5, lettera e), punto 2 della bozza di convenzione, si impegna inoltre a corrispondere alla Regione Abruzzo un “canone di concessione” nella misura percentuale pari a quella indicata dal promotore nel piano Economico Finanziario (24%), ovvero nella misura diversa determinata in sede di gara. Detta percentuale si applica ai canoni di locazione, affitto, relativi a tutti gli insediamenti DoCUP e POP, intesi quali proventi locativi effettivamente incassati al netto degli oneri accessori e condominiali addebitati al locatario-conduttore;

Considerato che l’estensione delle superfici interessate dal progetto di finanza in esame, comprensive di quelle occorrenti per la realizzazione del sistema viario, è pari complessivamente a circa mq 300.000.

Considerato che la stipulanda convenzione con il futuro concessionario attribuisce invece allo stesso il diritto alla gestione funzionale ed allo sfruttamento economico delle opere realizzate in virtù sia del programma DocUP 2000/2006 che POP 1994/1996, il diritto di superficie per 99 anni delle aree cedibili, aventi l’estensione di circa mq 124.000, costruite con i fondi privati dell’intervento DocUP nonchè il contributo pubblico-prezzo di cui sopra è cenno (euro 49.013.262,97 IVA inclusa);

Dato atto che per il futuro Concessionario gli indici di redditività del progetto in esame risultano essere i seguenti: VAN (Valore Attuale Netto) pari ad euro 2.983.000,00 (al tasso di attualizzazione pari al 5,5%) e IRR/TIR ((Tasso Interno Rendimento) pari al 7,2%. Invece  per la Regione Abruzzo detti valori di redditività risultano essere i seguenti: VAN (Valore Attuale Netto) negativo pari ad euro 7.710.000,00 (al tasso sempre di attualizzazione pari al 5,5%) e IRR/TIR (Tasso Interno Rendimento) pari al 4,495%.

Precisato che per determinare la redditività per la Regione vanno effettuate le seguenti considerazioni: a) l’esborso del contributo pubblico è ipotizzato erogabile a stato avanzamento lavori (pertanto ripartibile nei 2 previsti anni di realizzazione); b) l’esborso riguarda non solo opere “calde” in grado di generare reddito, costituite dalle superfici coperte, ma anche opere “fredde” quali il sistema stradale esterno e viario interno e l’acquisizione delle aree, per cui - al netto delle predette opere fredde di viabilità - si annulla quasi la citata e negativa somma attualizzata dei flussi di cassa (VAN); c)al termine del periodo di gestione, le opere costituenti l’interporto, ad eccezione di quelle attribuite in diritto di superficie al futuro Concessionario, rientrerebbero nel pieno possesso della Regione Abruzzo (valore stimato dal Soggetto proponente pari all’importo delle opere maggiorato di un fattore di rivalutazione del 1,28%, corrispondente ad euro 99.000.000,00), che continuerebbe a generare reddito;

Considerato:

-    che ai fini della prosecuzione della procedura di cui all’art. 37 bis e susseguenti della L. 109/94 è necessario che si addivenga al riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata;

-    che la dotazione di infrastrutture e l’erogazione di servizi adeguati assumono rilevanza strategica nello sviluppo economico della nostra Regione, traducendosi in un importante elemento di competitività sia sul mercato interno che internazionale, specie nell’ottica della globalizzazione dei mercati;

-    che è infatti ampiamente riconosciuto che la carenza di dotazioni infrastrutturali e di servizi costituisce una strozzatura per lo sviluppo economico di una determinata area, che si riflette direttamente sulle performance delle imprese, incidendo sulla struttura dei costi e sulla capacità delle stesse di essere competitive;

-    che pertanto l’effetto di una insufficiente dotazione di infrastrutture va valutata principalmente con riferimento ai seguenti parametri: a) maggiori costi delle imprese, costituendo dunque la carenza e/o inadeguatezza infrastrutturale un elemento di svantaggio competitivo, b) sulla crescita che si può realizzare in funzione di un rapporto ottimale fra capitale privato e dotazione di infrastrutture pubbliche in una determinata area;

-    che in tale ottica è necessario quindi rivolgere particolare attenzione alle misure atte ad associare il capitale privato al finanziamento delle grandi infrastrutture regionali, consentendo mediante l’intervento dei privati sia di ridurre il fabbisogno finanziario del settore pubblico sia di introdurre un potente stimolo all’efficienza nella realizzazione e nella gestione degli impianti;

-    che il ruolo della P.A. in tali operazioni è però sostanzialmente diverso da quello della componente privata il cui obiettivo primario è quello di remunerare il capitale investito a dei valori che siano confrontabili con altre forme alternative di investimento a lungo termine;

-    che vi sono casi, come nella fattispecie, in cui la realizzazione di infrastrutture e l’erogazione di servizi può presentare un ritorno economico non commisurato agli investimenti pubblici effettuati;

-    che in tal caso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, oltre a valutazioni circa il rendimento finanziario interno del progetto, è necessario esaminare anche il c.d. “rendimento esterno” sotto il profilo degli effetti economico-sociali derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa finanziata: stimolo ad attrarre nuovi investimenti con conseguenze sotto il profilo occupazionale, contenimento di determinati consumi, vantaggi sotto il profilo ambientale per la riduzione dei volumi di traffico su gomma, ecc.;

-    che il tema della partecipazione del capitale privato al finanziamento del centro logistico in argomento si connette poi, con l’istituto della concessione, tra le cui finalità assume un certo rilievo quella di aver consentito alla Regione Abruzzo di dar corso all’intervento di completamento senza necessità di reperimento immediato delle risorse finanziarie, anche ingenti, per le attività di studio, progettazione del complesso interportuale;

-    che un project financing in generale non si identifica con una precisa tecnica di finanziamento, ma con un insieme di possibilità che si ispirano, comunque, al principio di base secondo il quale l’opera si deve autofinanziare ed in particolare la tecnica adottata per i lavori di completamento dell’Interporto di Manoppello è internazionalmente conosciuta come Build-Operate-Transfer (BOT), che si basa sul presupposto che eseguite le opere e terminato il periodo di gestione economica, l’impresa dovrà retrocedere le opere stesse al soggetto pubblico;

-    che il riconoscimento del pubblico interesse in primo luogo va dunque individuato nel fatto che la proposta in esame consente – in aderenza ai citati documenti programmatici regionali e nazionali - un consistente passo in avanti nella costruzione di un adeguato sistema interportuale regionale ed aderisce in termini coerenti e propositivi all’oggetto dell’avviso di project financing, orientato all’individuazione di una proposta di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di completamento dell’interporto della Val Pescara sito in Manoppello scalo, con apporto di capitale privato (minimo di € 22.175.905,43) in eccedenza alle risorse pubbliche pari a € 51.743.779,33, a valere sui fondi Docup 2000-2006;

-    che in secondo luogo la proposta conferma il pubblico interesse nel fatto che la maggior parte delle infrastrutturazioni sarà realizzata nel rispetto delle scadenze operative (31.12.2008) fissate dal programma Docup 2000/2006 – Misura 1.1 per l’ottenimento dei relativi ed ingenti finanziamenti comunitari, e prevede in ogni caso la programmazione dei lavori e della relativa rendicontazione per comparti funzionali, fattibili e fruibili (che consentono il collaudo singolo in corso d'opera di parti definibili come autonome e, pertanto, pienamente giustificabili ai fini della rendicontazione alla Comunità Europea a chiusura del citato programma DoCUP), dando vieppiù garanzia all’Amministrazione regionale della possibilità di un integrale rendiconto degli interventi realizzati anche in assenza del totale completamento del centro logistico, riducendo così il rischio di disimpegno delle intere provvidenze comunitarie e lasciando quindi eventualmente in capo al bilancio regionale la ricerca delle residue e minoritarie risorse economiche per l’ultimazione dei lavori di completamento del centro interoportuale;

-    che la proposta remunera la maggioritaria esposizione di risorse finanziarie pubbliche, include la gestione di infrastrutture di proprietà della Regione Abruzzo già realizzate con i fondi comunitari POP 94-96 ed in fase di messa a reddito (in linea con i disposti di programma dell’art. 4 della L. 28 per quanto attiene la gestione unitaria dell’Interporto di Manoppello), non interferisce con le opere, ancora da realizzare con l’Accordo di Programma Quadro n. 7 sottoscritto in data 19.07.2002 tra la Regione Abruzzo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finanziate con Deliberazione CIPE 84/2000 ed affidate allo stesso Comune di Manoppello, e risolve le interferenze con l’altro soggetto proprietario e gestore della struttura ferroviaria, oltre che rivedere la progettazione completandola;

Dato atto che le spese per la predisposizione della proposta in esame è pari ad euro 651.649,54, IVA esclusa, come meglio descritto nell’elaborato n. P 00 00 O QE 02 in data 09.10.06, quindi inferiore al 2,5 per cento del valore dell’investimento, così come stabilito all’art. 37 bis – comma 1 della legge 109/94;

Ritenuto di dover prevedere la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività del responsabile del procedimento nell’ambito del progetto di finanza in oggetto, con oneri a carico di questa Amministrazione regionale e gravanti sulla somma prevista nel piano economico e finanziario, nel quadro di spesa relativo all’intervento pubblico, alla voce “Corrispettivo di cui all’art. 18 L. 109/94”;

Dato atto che con nota prot. n. 264 in data 29.01.2007 il Servizio Appalti Pubblici e Contratti della Direzione Programmazione, Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, in aderenza alla D.G.R. 553 in data 22.05.2006, relativamente ai programmi concernenti lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, così come definito all’art. 28 D.lgs 163/2006, ha disposto che per l’anno 2007 le singole Strutture regionali devono darne comunicazione allo stesso Servizio, il quale provvederà a curare le relative procedure di gara d’intesa con le stesse Strutture proponenti, al fine di tutelare la completezza di tutti gli adempimenti, la trasparenza dell’azione amministrativa, nonché il rispetto dei principi comunitari, garantendo uniformità comportamentale all’interno dell’amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto di dover demandare al citato Servizio Appalti Pubblici e Contratti, che peraltro ha già curato la pubblicazione dell’avviso pubblico di sollecitazione, l’attuazione delle successive fasi amministrative necessarie per l’individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione in oggetto, in collaborazione con il Servizio Infrastrutture di Trasporto nodali ed intermodali della Direzione Regionale Trasporti;

Considerato di ritenere, ai sensi dell’art. 37 ter della citata legge 109/94, di pubblico interesse la proposta di completamento dell’Interporto della Val Pescara e gestione delle opere previste ed integrate da quelle già in fase di messa a reddito e realizzate con fondi POP 94-96 avanzata dal promotore Di Vincenzo Dino & C. S.p.a.;

Precisato che la Regione Abruzzo si impegna a porre in essere tutte le procedure espropriative che dovessero risultare necessarie per il conferimento delle aree occorrenti per la realizzazione dell’intervento in parola al futuro Concessionario, che dovrà in ogni caso garantire ogni idonea forma di assistenza tecnico-amministrativa alla stessa Amministrazione regionale, così come meglio precisato all’art. 5 - punto b) della bozza di convenzione;

Premesso che, ai sensi dell’art. 37 bis della Legge 109/94, i soggetti dotati di idonei requisiti potevano presentare alle Amministrazioni aggiudicatici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all’art. 14, comma 2 della medesima normativa, ovvero negli altri strumenti di programmazione formalmente approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione di cui all’art.19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti promotori stessi;

Dato atto che si è proceduto, ai sensi dell’art. 37 bis comma 2 bis della Legge 109/94, sulla base dei citati e numerosi documenti di programmazione politico-economica, alla pubblicazione dell’avviso pubblico di sollecitazione a presentare proposte di project financing per il completamento del centro logistico in esame, realizzabile con il concorso di capitali sia privati che pubblici, questi ultimi inclusi in un autonomo piano finanziario che non utilizzava risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari dell’Amministrazione regionale al momento della formazione degli stessi programmi;

Precisato che in ossequio ad un’interpretazione in combinato disposto della normativa allora vigente, e più precisamente degli artt. 37 bis e 14 della legge 109/94  nonchè dell’art. 2 – comma 5 del D.M.. 22 giugno 2004 contenente le procedure per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, potevano essere eventualmente inseriti in detta programmazione triennale solo gli interventi per i quali si disponesse della progettazione preliminare;

Ritenuto necessario doversi procedere ora all’inserimento dell’intervento in esame anche nella programmazione triennale e negli elenchi annuali dei lavori della Regione Abruzzo, dopo l’approvazione del relativo progetto preliminare mediante l’adozione della presente deliberazione;

Visti

-    gli artt. 37 bis e ss. della Legge 11.02.1994 n. 109;

-    il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Dato atto, altresì, della legittimità e della regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento espressa dal Dirigente del Servizio Infrastrutture di Trasporto nodali ed intermodali;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto precedentemente espresso e che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1)   di approvare l’allegato progetto di finanza relativo al completamento dell’Interporto Val Pescara, sito in Manoppello (Pe), presentato dalla Società Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., quale Società mandante, nella sua versione aggiornata - Rev. 03 del 14.12.2006, in tutti i documenti tassativamente indicati dall’art. 37 bis della Legge n. 109 in data 11.02.1994 e s.m.i., che unitamente considerati costituiscono la stessa proposta, meglio specificati nell’ elenco elaborati (codice n. P 00 00 O EL 01 in data 14.12.06 Rev. 3), a condizione che il progetto preliminare recepisca integralmente i presupposti e le prescrizioni fissati nella determinazione conclusiva n. 29/DE3 in data 13.12.2006 della Conferenza di servizi preliminare (ALLEGATO A) che – congiuntamente ai documentati verbali delle sedute della stessa conferenza (ALLEGATI B, C, D,) ed al rapporto di controllo finale n. IBD-333-436-10104 in data 21.12.2006 emanato dall’Assistenza tecnica al R.U.P (ALLEGATO E) - integra lo stesso progetto preliminare ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici mediante concessione (art. 9 del D.P.R. 554/1999);

2)   di prendere atto che la stipulanda convenzione con il futuro concessionario attribuisce allo stesso il diritto alla gestione funzionale ed allo sfruttamento economico delle opere realizzate in virtù sia del programma DocUP 2000/2006 che POP 1994/1996, il diritto di superficie per 99 anni delle aree cedibili, aventi l’estensione di circa mq 124.000, costruite con i fondi privati dell’intervento DocUP nonchè il contributo pubblico-prezzo pari ad euro 49.013.262,97 IVA inclusa;

3)   di prendere atto che il futuro concessionario, ai sensi dell’art. 5, lettera e), punto 2 della bozza di convenzione, si impegna a corrispondere alla Regione Abruzzo un “canone di concessione” nella misura percentuale pari a quella indicata dal Promotore nel piano Economico Finanziario (24%), ovvero nella misura diversa determinata in sede di gara. Detta percentuale si applica ai canoni di locazione, affitto, relativi a tutti gli insediamenti DoCUP e POP, intesi quali proventi locativi effettivamente incassati al netto degli oneri accessori e condominiali addebitati al locatario-conduttore;

4)   di prendere atto che il futuro Concessionario dovrà impegnarsi, ai sensi dell’art. 5, lettera e), punto 1) della bozza di convenzione, a realizzare alle condizioni specificate nel Piano Economico Finanziario, contestualmente e proporzionalmente all’erogazione del contributo pubblico, gli interventi definiti “DocUP Pubblico” con risorse private fino alla concorrenza massima di euro 4.000.000,00: detto importo sarà ridotto in relazione alle eventuali economie accertate rispetto alle “somme in amministrazione” indicate nel “Quadro economico”;

5)   di autorizzare la prosecuzione della procedura di progetto di finanza di cui trattasi in raggruppamento temporaneo di Imprese tra la Di Vincenzo Dino & C. S.p.a, in qualità di società mandataria, con la “Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.” con sede in Chieti alla Via Tirino n. 99 e “ Toto S.p.a.” con sede in Chieti al Viale Abruzzo n. 410, in qualità di mandanti;

6)   di prendere atto che il citato raggruppamento temporaneo di imprese ha assunto l’impegno – in caso di aggiudicazione della concessione – di creare una Società di Progetto che assumerà il ruolo di realizzatore del progetto e di concessionario, così come stabilito ex art. 37 quinquies della Legge 109/1994 e s.m.i. e sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

7)   di ritenere di pubblico interesse, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 37 ter della legge 109/94 e s.m.i., la proposta di progetto di finanza formulata dal suddetto Raggruppamento di Imprese ed allegata alla presente deliberazione;

8)   di accettare, ai sensi dell’art. 37 bis comma 1 della Legge 109/94 e s.m.i., le spese sostenute per la predisposizione della proposta in epigrafe dal soggetto promotore per un importo di euro 651.649,54 IVA esclusa;

9)   di demandare al Servizio Appalti Pubblici e Contratti della Direzione Programmazione, Risorse Umane Finanziarie e Strumentali - d’intesa ed in collaborazione con il Servizio Infrastrutture di Trasporto nodali ed intermodali della Direzione Regionale Trasporti - l’attuazione delle successive fasi amministrative necessarie per l’individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione mediante gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs 163/06 e dell’art. 91 del D.P.R. 554/99;

10) di prendere atto che il costo complessivo dell’intervento in oggetto è pari ad € 82.050.085,24 comprensivo di IVA (di cui € 51.743.000,00 al lordo di IVA per intervento definito “pubblico” ed € 30.307.085,24 anch’esso comprensivo di IVA per l’intervento “privato”);

11) di prendere atto che le citate risorse finanziarie pubbliche complessivamente imputabili alla Regione Abruzzo per la realizzazione delle intere opere previste nell’allegato progetto di finanza, ammontanti ad euro 51.743.000,00 al lordo di IVA, graveranno sui capitoli 12411, finanziamento comunitario, in ragione del 35,71%, Cap. 12410, finanziamento nazionale, in ragione del 6,62% e Cap. 12490 (già 12484), finanziamento regionale, in ragione del 57,67 %;

12) di autorizzare il Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali della Direzione Regionale Trasporti, al fine dell’esproprio delle aree occorrenti ai lavori di cui in oggetto, a porre in essere tutte le attività amministrative previste dal D.P.R. 8.6.2001 n. 327, previa indizione di apposita conferenza di servizi e successivo raggiungimento di un accordo di programma con il Comune di Manoppello al fine della variazione dello strumento urbanistico con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art. 10, comma 1 del citato decreto e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di che trattasi;

13) di precisare che - al fine del pagamento delle prestazioni di supporto tecnico/amministrativo e validazione della progettazione svolte dall’A.T.I. Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a., per un importo complessivo di euro 180.627,36 inclusa IVA al 20% - le necessarie risorse finanziarie saranno reperite a valere sulle economie rinvenienti dalle quote parti dell’incentivo pari al 2%, riportate nel piano economico-finanziario della proposta, nel quadro di spesa relativo all’intervento pubblico alla voce “Corrispettivo di cui all’art. 18 L. 109/94”, e corrispondenti alle prestazioni svolte dal suddetto Organismo esterno. Tutto ciò in aderenza a quanto stabilito nella D.G.R. n. 64 in data 7.02.2005 nonché ai sensi dell’ex art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e della vigente normativa in materia di LL.PP., dell’art 5 del relativo regolamento regionale di attuazione in data 19 dicembre 2001 n. 4. Tale somma così vincolata graverà sui capitoli 12411, finanziamento comunitario, in ragione del 35,71%, Cap. 12410, finanziamento nazionale, in ragione del 6,62% e Cap. 12490 (già 12484), finanziamento regionale, in ragione del 57,67 % e dovrà essere imputata alla voce “Spese per attività di consulenza e supporto” del prospetto riepilogativo del quadro economico di spesa;

14) di prevedere la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività del responsabile del procedimento nell’ambito del progetto di finanza in oggetto, con oneri a carico di questa Amministrazione regionale e gravanti sulla somma prevista nel piano economico e finanziario, nel quadro di spesa relativo all’intervento pubblico, alla voce “Corrispettivo di cui all’art. 18 L. 109/94”, demandando al Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali l’attuazione delle successive fasi amministrative necessarie all’individuazione della Compagnia di Assicurazione con la quale concludere il relativo contratto, comunque preventivamente alla pubblicazione del bando di gara di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

15) di confermare l’inserimento - nella programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici della Regione Abruzzo - del progetto di finanza relativo al completamento dell’Interporto Val Pescara, sito in Manoppello (Pe) ai sensi della normativa vigente;

16) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo che sul sito web della stessa Regione.