IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale

1.   Il gettito fiscale derivante dalle misure di cui all'articolo l, commi da 6 a 8 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale), è interamente destinato al settore sanitario a decorrere dall'anno 2006. Le risorse sono iscritte annualmente sul capitolo 81520 denominato “Oneri per il piano di rientro del settore sanitario” - U.P.B. 12.01.001.

2.   Per l’esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, è assicurato mediante l’attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la Giunta regionale approva entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata.

3.   Il piano di cui al comma 2 ricomprende beni per un valore stimato non inferiore a € 101.000.000,00.

4.   Al bilancio di previsione per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a)   U.P.B. 04.01.001 - Capitolo 41011 ridenominato “Proventi dalla dismissione immobiliare” in aumento di € 101.000.000,00;

b)  U.P.B. 12.01.001 - Capitolo 81520 in aumento di € 101.000.000,00

5.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo nell’importo di € 136.000.000,00 e comunque non inferiore al gettito derivante dalle misure di cui all’art. 1, commi da 6 a 8 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 16 Marzo 2007

ottaviano del turco