Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) che la fase di gestione, concernente il
disposto autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 2480/99, preso atto di quanto
riportato all’allegato “B”, della parte IV del D.Lgs. n. 152/06, è così
definita: D 10 incenerimento a terra ;
2) che i rifiuti connessi alla fase di gestione
indicata al precedente punto 1) sono
riportati, per ogni singolo CER, nella tabella n. 3, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3) di modificare il quantitativo giornaliero dei
rifiuti da avviare a termodistruzione, autorizzato con D.G.R. n. 2480 del 24.11.1999, a favore della Ditta Maio
Guglielmo S.r.l –Zona Ind.le Val di
Sangro Atessa (CH), nel senso che il quantitativo autorizzato (9600 Kg/giorno)
deve essere inteso come quantitativo medio giornaliero e non come limite
tassativo giornaliero, pertanto, fermo restando i quantitativi annui
autorizzati, le quantità di rifiuti che possono essere avviati giornalmente
all’impianto possono subire variazioni secondo le necessità dell’impianto
stesso e le disponibilità di rifiuti al momento, fermo restando il rispetto dei limiti alle emissioni in
atmosfera autorizzati nei limiti quantitativi
annui trattabili;
4) Di confermare quanto altro stabilito e
prescritto nelle precedenti autorizzazioni ;
5) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) Di stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d. le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
e. deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
f. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale;
g. devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
7) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche
e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e
conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n.152 del
3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000 e sm.i.;
9) Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente)
Dipartimento Provinciale di Cheti,
all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di
Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;
10) Di redigere il presente provvedimento in n. 2
originali, di cui uno viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Maio
Guglielmo S.r.l. – Zona Industriale Atessa (CH) -;
11) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato