Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   che la fase di gestione, concernente il disposto autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 2480/99, preso atto di quanto riportato all’allegato “B”, della parte IV del D.Lgs. n. 152/06, è così definita: D 10 incenerimento a terra ;

2)   che i rifiuti connessi alla fase di gestione indicata al precedente  punto 1) sono riportati, per ogni singolo CER, nella tabella n. 3, parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento;

3)   di modificare il quantitativo giornaliero dei rifiuti da avviare a termodistruzione, autorizzato  con D.G.R. n. 2480 del 24.11.1999, a favore della Ditta Maio Guglielmo S.r.l –Zona  Ind.le Val di Sangro Atessa (CH), nel senso che il quantitativo autorizzato (9600 Kg/giorno) deve essere inteso come quantitativo medio giornaliero e non come limite tassativo giornaliero, pertanto, fermo restando i quantitativi annui autorizzati, le quantità di rifiuti che possono essere avviati giornalmente all’impianto possono subire variazioni secondo le necessità dell’impianto stesso e le disponibilità di rifiuti al momento, fermo restando  il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera autorizzati  nei limiti quantitativi annui  trattabili;

4)   Di confermare quanto altro stabilito e prescritto nelle precedenti autorizzazioni ;

5)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6)   Di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

7)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

8)   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n.152 del 3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000 e sm.i.;

9)   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento  Provinciale di Cheti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

10) Di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Maio Guglielmo S.r.l. – Zona Industriale Atessa (CH) -;

11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

Segue allegato