Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1)   di Prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 del e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n° DF3/01/02 del 2.01.2002  inerente:“l’ esercizio di un impianto di smaltimento per il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore;” particella catastale  n.5  Foglio n. 4, area mq. 2814,  potenzialità pari a 1.000 tonnellate/annue, per le operazioni R 13  e D 15, come da Allegati B e C del  D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a favore della Ditta Abruzzo Rottami Via Nazionale, 58 – Cepagatti (Pe);

2)   di Prendere atto, ai sensi dell’art. 29 della L.. n. 83/2000 e s.m.i., che la Ditta Abruzzo Rottami Via Nazionale,58- Cepagatti (Pe), esercita il ritiro dei veicoli da demolire da fuori regione, per una quantità  pari  al 5 %  della quantità annua massima autorizzata, nei limiti e prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 1399/29.11.06, pubblicata sul BURA n. 110/SPEC. AMBIENTE  del 15.12.2006;   

3)   di Stabilire che la proroga di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10), dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

4)   di Stabilire che i CER ammissibili all’impianto, trattati in ingresso, sono di seguito elencati:

4.1)     16 01 04* -veicoli fuori uso;

4.2)      16 08 02* -catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi;- può essere ammesso sia da terza provenienza che come rifiuto prodotto dalla attività di messa insicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto non costituente variante sostanziale ai sensi dell’art.21 della L.R. 83/2000, secondo quanto riportato nel predetto parere Arta prot. n. 7228 / 11.12.2006;

I codici CER  derivanti dalla gestione dell’impianto in argomento, sono di seguito  elencati:

13 02 05*   scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati;

13 02 06*   scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione;

13 02 07*   olio per motori ingranaggi e lubrificazione , facilmente biodegradabile;

16 01 03     pneumatici fuori uso;

16 01 06     veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;

16 01 07 *  filtri dell’olio;

16 01 08*   componenti contenenti mercurio;

16 01 09*   componenti contenenti PCB

16 01 10*   componenti esplosivi (ad esempio “ air bag”)

16 01 11*   pastiglie per freni, contenenti amianto;

16 01 12     pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11;

16 01 13*   liquidi per freni;

16 01 14*   liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose;

16 01 15     liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14;

16 01 16     serbatoi per gas liquido;

16 01 17     metalli ferrosi;

16 01 18     metalli non ferrosi;

16 01 19     plastica;

16 01 20     vetro;

16 01 21*   componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14;

16 01 22     componenti non specificati altrimenti;

16 03 06     rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli  devono essere  cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 192, n. 122 secondo le disposizioni contenute nell’art. 231, comma 11, del D Lgs.152/06 e s.m.i. e  nel D.Lgs.209/03

5)   di Stabilire di non autorizzare i codici  derivanti dalla gestione dell’impianto in argomento, per le motivazioni indicate in premessa, di seguito elencati:

      CER  17 04 05 (ferro e acciaio)

      CER   17 04 07 (metalli misti)

6)   di Confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione n. DF3/01/02 del  2.01.2002, per quanto applicabile;

7)   di Prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di Stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione delle seguenti prescrizioni:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza  e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

9)   di Fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

10) di Richiamare la Ditta Abruzzo Rottami, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 ed alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all’A.R.T.A – Dipartimento Prov.le di Pescara di una comunicazione  concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006;

11) di Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dalla L.R 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

12) di Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cepagatti (Pe), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila, al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale - L’Aquila, al PRA di Pescara;

13) di Redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di legge alla Ditta Abruzzo Rottami Via Nazionale, 58 – Cepagatti (Pe);

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica. 

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini