Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1) di Prorogare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs 3.04.2006, n. 152 del e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione
regionale n° DF3/01/02 del 2.01.2002
inerente:“l’ esercizio di un impianto di smaltimento per il recupero e
la rottamazione dei veicoli a motore;” particella catastale n.5
Foglio n. 4, area mq. 2814,
potenzialità pari a 1.000 tonnellate/annue, per le operazioni R 13 e D 15, come da Allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a favore della Ditta
Abruzzo Rottami Via Nazionale, 58 – Cepagatti (Pe);
2) di Prendere atto, ai sensi dell’art. 29 della
L.. n. 83/2000 e s.m.i., che la Ditta Abruzzo Rottami Via Nazionale,58-
Cepagatti (Pe), esercita il ritiro dei veicoli da demolire da fuori regione,
per una quantità pari al 5 %
della quantità annua massima autorizzata, nei limiti e prescrizioni
indicate nella D.G.R. n. 1399/29.11.06, pubblicata sul BURA n. 110/SPEC.
AMBIENTE del 15.12.2006;
3) di Stabilire che la proroga di cui al
precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10), dalla data di
adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal
Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
4) di Stabilire che i CER ammissibili
all’impianto, trattati in ingresso, sono di seguito elencati:
4.1) 16 01 04* -veicoli fuori uso;
4.2) 16 08
02* -catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o
composti di metalli di transizione pericolosi;- può essere ammesso sia da terza
provenienza che come rifiuto prodotto dalla attività di messa insicurezza e
trattamento dei veicoli fuori uso, in quanto non costituente variante
sostanziale ai sensi dell’art.21 della L.R. 83/2000, secondo quanto riportato
nel predetto parere Arta prot. n. 7228 / 11.12.2006;
I codici
CER derivanti dalla gestione
dell’impianto in argomento, sono di seguito
elencati:
13 02 05* scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione non clorurati;
13 02 06* scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione;
13 02 07* olio per motori ingranaggi e lubrificazione
, facilmente biodegradabile;
16 01 03 pneumatici fuori uso;
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi
né altre componenti pericolose;
16 01 07
* filtri dell’olio;
16 01 08* componenti contenenti mercurio;
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio “ air bag”)
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto;
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di
cui alla voce 16 01 11;
16 01 13* liquidi per freni;
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose;
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui
alla voce 16 01 14;
16 01 16 serbatoi per gas liquido;
16 01 17 metalli ferrosi;
16 01 18 metalli non ferrosi;
16 01 19 plastica;
16 01 20 vetro;
16 01 21*
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a
16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14;
16 01 22 componenti non specificati altrimenti;
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di
cui alla voce 16 03 05
Le parti di ricambio
attinenti alla sicurezza dei veicoli
devono essere cedute solo agli
esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 192, n.
122 secondo le disposizioni contenute nell’art. 231, comma 11, del D Lgs.152/06
e s.m.i. e nel D.Lgs.209/03
5) di Stabilire di non autorizzare i codici derivanti dalla gestione dell’impianto in
argomento, per le motivazioni indicate in premessa, di seguito elencati:
CER
17 04 05 (ferro e acciaio)
CER
17 04 07 (metalli misti)
6) di Confermare quanto altro stabilito e
prescritto nella precedente autorizzazione n. DF3/01/02 del 2.01.2002, per quanto applicabile;
7) di Prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di Stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione delle seguenti prescrizioni:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
b. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
c. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d. le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed
adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio
dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
e. deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
f. le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale;
g. devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
9) di Fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10) di Richiamare la Ditta Abruzzo Rottami, al
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti), dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) del
Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 ed alla trasmissione con cadenza
semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara ed all’A.R.T.A –
Dipartimento Prov.le di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399
del 29.11.2006;
11) di Dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e
s.m.i. e dalla L.R 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
12) di Trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Cepagatti (Pe), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Direzione
Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila, al Servizio B.U.R.A. della Giunta Regionale -
L’Aquila, al PRA di Pescara;
13) di Redigere il presente provvedimento in n. 2
originali, di cui una viene notificata ai sensi di legge alla Ditta Abruzzo
Rottami Via Nazionale, 58 – Cepagatti (Pe);
14) di Disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini