Il presidente
della giunta regionale
Richiamata la propria
precedente Ordinanza n. 4 del 30.08.2006 e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario del 29.09.2006, n. 53 e provvedimenti
amministrativi ad essa collegati, con la quale si è provveduto, da parte della
Regione Abruzzo, ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi per
le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, nelle Province di
L’Aquila, Pescara e Teramo;
Richiamata anche la
propria ordinanza n. 5 del 26.09.2006, con la quale si è provveduto ad
integrare l’ordinanza n. 4/06, giusta richiesta della Provincia di L’Aquila
prot.n. 7566 del 24.08.2006, al fine di consentire la prosecuzione delle
attività di smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni di Lucoli, Scoppito e
Tornimparte, comuni limitrofi al Comune di L’Aquila, per mancanza di un idoneo
sito di smaltimento dei rifiuti urbani degli stessi e consentire il
conferimento presso la discarica “Cerratina”,
ubicata nel Comune di Lanciano (CH), usufruendo del centro di raggruppamento
dei rifiuti predisposto dalla ASM SpA di L’Aquila;
Vista la richiesta della
Regione Abruzzo al Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
comunicata con nota prot.n. 937/Segr dell’11.01.2007, inerente: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191,
comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità
connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di
L’Aquila e Teramo”, al fine di poter adottare, ricorrendone le necessità,
una ulteriore ordinanza, per i motivi di seguito esposti;
Richiamate le seguenti
ordinanze già emesse dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di
garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti
urbani nella regione tra ambiti territoriali diversi ai sensi della L.R.83/00 e
s.m.i.:
1. Ordinanza n. 1 del 30.01.2006 (B.U.R.A. del
15.02.2006, n. 10) – Adozione;
2. Ordinanza n. 2 del 03.03.2006 (B.U.R.A. del
24.03.2006, n. 18) – 1^ reiterazione;
3. Ordinanza n. 4 del 30.08.2006 (B.U.R.A. del
29.09.2006, n. 53) – 2^ reiterazione;
Vista la nota di risposta
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
GAB/2007/2087/B09 del 20.02.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con
prot.n. 2380/DN3 del 23.02.2007 avente per oggetto: “Richiesta di intesa ai
sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale
relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati
nelle province di L’Aquila e Teramo”, con la quale lo stesso concede l’intesa
alla Regione Abruzzo per un ulteriore reitero dell’ordinanza n. 4 del
30.08.2006;
Visto il Decreto
Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 191 recante:
“Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora
si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la
possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute
e dell’ambiente;
Visto il Decreto
Legislativo 03.04.2006, n. 152, art. 191, comma 4 che prevede “ omissis…. Qualora
ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, può adottare, dettando
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti
termini”;
Visto inoltre, l’art.
182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone “E’ vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli
aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli
ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni
di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per
le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al
fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il
concetto di prossimità agli impianti di recupero”;
Considerato pertanto, che
ai sensi dell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere
escluse dall’ordinanza da reiterare, come previsto in precedenza con
l’ordinanza n. 4/06, le frazioni di rifiuti urbani provenienti dalle raccolte
differenziate ed avviate a recupero nell’impianto di riciclaggio e
compostaggio, ubicato in località “Valle Cena”, di titolarità del Consorzio
comprensoriale “Civeta” nel Comune di Cupello (CH), poiché soggetti a libera
circolazione sul territorio nazionale, come recepito con apposite direttive
regionali di cui alla DGR 24.02.2007, n. 167 “Direttive applicative del
programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione
delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al
recupero”;
Visto il D.Lgs
13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 03.08.2005
“Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2007, in particolare l’art. 1,
comma 184, lett. c) che ha disposto: “il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2
e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre
2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex
“2°” e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto”;
Vista la L.R.28/04/00, n.
83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti
contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare:
- l’art. 31, comma 1, lett.a) che prevede la
competenza del Presidente della Giunta regionale per l’emissione di ordinanze
che interessino più territori provinciali;
- l’art. 32, comma 1 ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale, anche
in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a
situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle
procedure di cui all’art.13 del decreto, .. omissis”;
- l’art. 13, comma 1 che prevede che l’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal
territorio provinciale;
Evidenziato che permane
una situazione di emergenza, caratterizzata dalla insufficiente disponibilità
di impianti di smaltimento di rifiuti urbani nelle Province di L’Aquila e
Teramo, situazione che può essere riassunta nel modo seguente:
1. la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata
da un evento straordinario (movimento franoso dei rifiuti) con la conseguente
emanazione dell’Ord. P.C.M. 1° settembre 2006, n. 3542 “Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al
movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre
nel Comune di Teramo” - G.U. 6.09.2006, n. 207, e la nomina del Prefetto di Teramo in qualità di commissario per
gli adempimenti disposti;
2. la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di
situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento
Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo
dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006, per gli accertamenti del caso ed avviate le
procedure ai sensi del D.M. 25.10.1999, n.471;
3. la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata
chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7
del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;
4. la discarica “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), benché dissequestrata
con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del
Giudice per le indagini preliminari (notificato
ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non
presenta ancora i necessari requisiti per essere utilizzata;
5. la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellalto (TE), non è più
utilizzabile, per raggiunta saturazione del bacino di smaltimento e chiusa con
ordinanza del Sindaco;
6. la discarica di servizio all’impianto di
compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel
Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del
7.07.2006 prot.n.5213/05, ma può essere, momentaneamente, utilizzata dai soli
Comuni del Consorzio (Bellante, Giulianova,
Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi), al fine
di consentire urgenti lavori di adeguamento complessivo degli impianti (discarica ed impiantistica di trattamento);
7. la mancanza di un sito idoneo allo
smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di L’Aquila e la situazione di
emergenza creatasi nei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ).
Preso atto della nota del
Comune di L’Aquila, prot.n. 0051163 del 12.12.2006, acquisita al protocollo del
Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 10558 del 12.12.2006, con la quale si
richiede alla Provincia di L’Aquila l’attivazione del procedimento
autorizzativo per il conferimento di rifiuti in altra provincia della regione,
previo utilizzo del centro di raggruppamento dei rifiuti del Comune di
L’Aquila, organizzato nell’ambito dei servizio pubblico d’igiene urbana da ASM
SpA di L’Aquila;
Preso atto della nota
della Provincia di L’Aquila prot.n. 9678 del 9.02.2007, acquisita al protocollo
del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 1668 del 13.02.2007, con la quale si
comunicano, in attuazione delle ordinanze regionali, i dati relativi ai rifiuti
urbani avviati a smaltimento e/o recupero, dei Comuni di L’Aquila, Lucoli,
Scoppito e Tornimparte (AQ), conferiti presso impianti ubicati in altra provincia
(discarica “Cerratina”- Lanciano e
impianto di compostaggio “Civeta” –
Cupello), previo raggruppamento preliminare c/o discarica “La Cona”, effettuato da ASM SpA, azienda che gestisce il servizio
pubblico d’igiene urbana nel Comune di L’Aquila, ai sensi dell’ordinanza
regionale n. 4/06, integrata con ordinanza n. 5/06 per i Comuni di Lucoli,
Scoppito e Tornimparte (AQ);
Preso atto della nota
della Provincia di L’Aquila prot.n. 311/INT/TA del 26.02.2007, acquisita al
Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 2447/DN3 del 26.02.2007, con la
quale si comunica la richiesta di conferimento dei rifiuti urbani dei Comuni di
L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), presso l’impianto di smaltimento
“Cerratina”, ubicato nel Comune di
Lanciano (CH);
Preso atto della nota
della Provincia di Teramo prot.n. 18264 del 19.01.2007, acquisita al Servizio
Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1185/DN3 del 5.02.2007, inerente
l’organizzazione di un centro di trasferenza per RU, presso la piattaforma in
concessione d’uso della Ditta ECO CONSUL S.r.l. nel Comune di Ancarano (TE);
Preso atto della nota
della Provincia di Teramo prot.n. 25445 del 30.01.2007, acquisita al Servizio
Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1124/DN3 del 5.02.2007, con la quale si
trasmettono le relazioni previste in attuazione delle ordinanze regionali;
Preso atto della nota
della Provincia di Teramo prot.n. 47757 del 23.02.2007 ed allegata
documentazione, con la quale si comunica la richiesta di proroga dell’ordinanza
regionale n. 4/06, contenenti le richieste e/o comunicazioni degli Enti
interessati per il conferimento dei rifiuti urbani in altri siti disponibili
della regione, considerato il persistere di una grave emergenza nella gestione
dei rifiuti urbani nella provincia stessa;
Preso atto che permangono
le gravi difficoltà operative, come già precedentemente citato, che non
consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti
urbani nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo, difficoltà peraltro
dovute in particolare:
- alla mancanza di un impianto di smaltimento
per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila e zone Comuni limitrofi;
- ai provvedimenti di sequestro della
magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi;
- alla chiusura delle discariche per rifiuti
non pericolosi di Teramo (La Torre),
Tortoreto (Salino), Cellino Attanasio (Conti) e Castellalto (Colle
Coccu);
- al permanere della indisponibilità degli
impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia) e di
Sant’Omero (Ficcadenti);
- alla parziale disponibilità di utilizzo
della discarica di servizio del CIRSU Spa in località “Casette di Grasciano”
nel Comune di Notaresco (TE).
Considerato che la
Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione
dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le
situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento
delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio
regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005,
recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e
responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi
Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di
superare le gravi difficoltà operative;
Rilevato che non possono
essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali,
approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli
eventi aventi carattere emergenziale (sequestro
discariche, saturazione di discariche, impossibilità di garantire i
conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece,
provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi
occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione
dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc),
queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di
medio-lungo periodo e, pertanto, con il presente provvedimento è necessario
derogare alle disposizioni contenute nella stessa;
Considerato che il
Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia,
per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:
1. il Comune di Chieti, per avere la
disponibilità a continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti presso la
discarica “Casoni” (CH), dei Comuni
della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel
Comune di Teramo ed a continuare il conferimento dei rifiuti urbani provenienti
dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come già disposto con l’ordinanza n.4/06,
come specificato nel dispositivo del presente atto;
2. la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per continuare a
ricevere i quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila (ord.n.
4/06), Lucoli, Scoppito e Tornimparte (ord.n. 5/06)) e dalla Provincia di Teramo
per i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA di Notaresco (ord.n.
4/06);
3. il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per
continuare lo smaltimento dei rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di
Spoltore (PE), provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino (ord.n. 4/06).
Ritenuto di dover
prescrivere con il presente provvedimento:
- l’immediato potenziamento dei servizi di
raccolta differenziata, in particolare delle frazioni organiche costituite dai
flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già
previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006 (BURA n. 46 Ordinario del
30.08.2006);
- la presentazione obbligatoria, entro 15 gg.
dalla data di emanazione della presente ordinanza, di un cronoprogramma, al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo –
Servizio Gestione Rifiuti, che individui le iniziative e le misure da adottare
per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui
all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- la rendicontazione, obbligatoria, al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo –
Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente, entro 180 gg dalla
data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori risultati di RD
conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto b).
Preso atto che il Comune
di L’Aquila, già con nota prot.n. 5901 del 26.06.2006, ha comunicato le iniziative
intraprese per la “riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti assimilati provenienti dalla
raccolta differenziata” e la richiesta di reiterazione dell’Ordinanza regionale
per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati al di fuori del
territorio provinciale;
Preso atto delle note del
Consorzio CORSU di Teramo e dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val
Vibrata, inerenti l’attivazione ed il potenziamento dei servizi di RD, dei
Comuni di S. Omero e Corrosoli, nonché del Consorzio Comprensoriale per lo
smaltimento dei RU – Area Piomba-Fino, tutte allegate alla nota della Provincia
di Teramo prot.n. 47757 del 23.02.2007, sopra richiamata;
Richiamata la L.R.
16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi”;
Richiamata la nota della
Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n.27057 del
09.06.05, concernente l’applicazione dell’art. 13 del predetto D.Lgs.22/97 e
dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;
Considerato che gli
impianti di trattamento e smaltimento di RU individuati per accogliere i
rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:
- impianto di raggruppamento preliminare dei
rifiuti urbani, ubicato in località “Cona”,
nel Comune di L’Aquila;
- impianto di trattamento e smaltimento per
rifiuti non pericolosi ubicato in località “Cerratina”
di Lanciano (CH);
- impianto di smaltimento peri rifiuti non
pericolosi ubicato in località “Colle
Cese” di Spoltore (PE);
- impianto di smaltimento per rifiuti non
pericolosi ubicato in località “Casoni”
di Chieti (CH);
Ritenuto di individuare
nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R.83/00 la norma che, ai sensi del
presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione,
regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti
dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il
ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino
pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;
Ritenuto di accogliere
favorevolmente le richieste formulate, in particolare, dalla Provincia di
L’Aquila e dalla Provincia di Teramo, con note:
- Provincia di L’Aquila – prot.n. 311/INT/TA
del 26.02.2007;
- Provincia di Teramo – nota prot.n. 47757 del
23.02.2007;
Evidenziato che le
richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti
classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.152/06 rifiuti urbani e/o
assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento,
classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”,
per le quantità riportate in Allegato (Tab.1):
Ritenuto di dover
emettere un’ordinanza regionale presidenziale ai sensi dell’art. 191, comma 4
del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00 e
s.m.i.;
Dato atto che la
Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n. 47757 del 23.02.2007, parere
tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente
provvedimento, in un ambito territoriale diverso;
Dato atto che la
Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n. 311/INT/TA del 26.02.2007,
parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal
presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso, nelle more di
soluzioni di autosufficienza, in tempi medio-brevi, relative al trattamento dei
rifiuti nell’ambito territoriale di L’Aquila;
Dato atto che il Servizio
Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia
ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. (non rilevandosi
dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);
ORDINA
per le motivazioni
esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e
trascritte, di:
1. di Reiterare con modifiche ed integrazioni
come di seguito riportate, l’ordinanza n. 4/06, come integrata dall’ordinanza
n. 5/06, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art.
31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00 e s.m.i., per il conferimento di rifiuti
urbani agli impianti di smaltimento ubicati in altro ambito territoriale, come
riportato nell’Allegato (Tab.1);
2. di Provvedere in deroga a quanto disposto
dall’art. 13 comma 1 della L.R.28.4.2000, n. 83 affinché:
a. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del
Comune di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (Provincia di L’Aquila), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere
conferiti, previo utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare sito in
località “La Cona” nel Comune di L’Aquila, all’impianto di trattamento
autorizzato in località “Cerratina” e
successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso del Consorzio
Comprensoriale di Lanciano, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un
quantitativo oscillante tra le 130 e le 150 t/g; nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa
autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di
destinazione finale dei rifiuti;
b. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del
Comune di Silvi (ex Comprensorio
Piomba-Fino – Provincia di Teramo), di cui alla Tab.1, come già
precedentemente disposto, continuino ad essere conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio Comprensoriale
Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), previo trattamento
all’impianto di trasferenza di via Raiale (PE), per un quantitativo oscillante
tra le 40 e le 60 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e
prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a
favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
c. i rifiuti urbani (CER 200301) dei Comuni del
Comprensorio Piomba-Fino (Provincia di
Teramo), di cui alla Tab.1, come già precedentemente disposto, continuino a
conferire nella discarica “Casoni”
nel Comune di Chieti, per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 80 t/g,
nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni
riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del
titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
d. i rifiuti urbani (200301 - 200303 - 191212)
dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata e dei Comuni
di Corropoli e S.Omero (Provincia di
Teramo), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere conferiti all’impianto di
trattamento autorizzato in località “Cerratina”
e successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso, del Consorzio
Comprensoriale di Lanciano, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un
quantitativo oscillante tra le 80 e le 120 t/g; nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa
autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di
destinazione finale dei rifiuti;
e. i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) dei
Comuni del CORSU (Provincia di Teramo),
di cui alla Tab. 1, come già precedentemente disposto, continuino ad essere
conferiti nella discarica “Casoni”,
ubicata nel Comune di Chieti, prescrivendo il trattamento dei rifiuti
all’attivazione dell’impianto mobile di trattamento autorizzato alla Ditta
TE.AM. di Teramo al servizio dei Comuni del CORSU, per un quantitativo
oscillante tra le 100 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative
in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti,
condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale
rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei
rifiuti;
3. di Stabilire il rispetto degli obblighi
stabiliti dall’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, di cui alla nota sopra richiamata, inerenti:
a. l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare
delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici
e dalle grandi utenze come previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006
(BURA n. 46 Ordinario del 30.08.2006);
b. la presentazione obbligatoria al Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, di
un cronoprogramma delle attività,
che individui le iniziative e le misure da adottare per garantire il
conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1,
comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
c. la rendicontazione,
obbligatoria, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla
Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente,
entro 180 gg dalla data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori
risultati di RD conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto
b).
4. di Stabilire che le presenti disposizioni
hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del
provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del
DLgs.152/06, nel caso ricorrano comprovate necessità;
5. di Richiamare i soggetti interessati dalla
presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente
normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di
adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del DLgs.152/06, per
promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
6. di Prescrivere il rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 189 (Catasto dei
rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro
di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto
dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle
disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione
semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di Rimandare ad accordi tra le parti
interessate per:
- la definizione delle “modalità operative”
relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed
economicamente meno onerose;
- la definizione delle “tariffe di
conferimento” dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in
ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto
dell’emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni
dall’emanazione della presente ordinanza, i gestori degli impianti di
smaltimento dovranno comunicare alla Regione
Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate.
Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati,
devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per
l’esame di competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6
del D.Lgs.36/03 “Piano Finanziario”;
- ogni altro aspetto collegato alla corretta
ed efficace gestione delle attività.
8. di Richiamare al rispetto delle norme
regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 16.06.2006, n. 17
“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi” (si specifica, a tal proposito, che il tributo è applicato in
riferimento al rifiuto come viene effettivamente conferito in discarica, senza
vincoli di provenienza), al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.36/03 e
della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati
classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con CER 191212;
9. di Effettuare da parte delle Province
interessate, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni
trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle
disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle
stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti;
10. di Trasmettere da parte del Servizio Gestione
Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai
Consorzio Comprensoriali interessati ed ai gestori degli impianti, ai
Dipartimenti Provinciali dell’ARTA competenti territorialmente (Chieti e
Pescara), all’ARTA - Direzione Centrale;
11. di Demandare alle Province, il compito di
informare tempestivamente i diversi Comuni interessati dalla presente
ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;
12. di Trasmettere, altresì, copia del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del DLgs.152/06 e s.m.i., al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
13. di Pubblicare integralmente il presente
provvedimento sul B.U.R.A.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.
Segue allegato