Il presidente della giunta regionale

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 4 del 30.08.2006 e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario del 29.09.2006, n. 53 e provvedimenti amministrativi ad essa collegati, con la quale si è provveduto, da parte della Regione Abruzzo, ad affrontare una situazione di grave emergenza creatasi per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, nelle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo;

Richiamata anche la propria ordinanza n. 5 del 26.09.2006, con la quale si è provveduto ad integrare l’ordinanza n. 4/06, giusta richiesta della Provincia di L’Aquila prot.n. 7566 del 24.08.2006, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani dei comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte, comuni limitrofi al Comune di L’Aquila, per mancanza di un idoneo sito di smaltimento dei rifiuti urbani degli stessi e consentire il conferimento presso la discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano (CH), usufruendo del centro di raggruppamento dei rifiuti predisposto dalla ASM SpA di L’Aquila; 

Vista la richiesta della Regione Abruzzo al Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, comunicata con nota prot.n. 937/Segr dell’11.01.2007, inerente: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di L’Aquila e Teramo”, al fine di poter adottare, ricorrendone le necessità, una ulteriore ordinanza, per i motivi di seguito esposti; 

Richiamate le seguenti ordinanze già emesse dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti urbani nella regione tra ambiti territoriali diversi ai sensi della L.R.83/00 e s.m.i.:

1.   Ordinanza n. 1 del 30.01.2006 (B.U.R.A. del 15.02.2006, n. 10) – Adozione;

2.   Ordinanza n. 2 del 03.03.2006 (B.U.R.A. del 24.03.2006, n. 18) – 1^ reiterazione;

3.   Ordinanza n. 4 del 30.08.2006 (B.U.R.A. del 29.09.2006, n. 53) – 2^ reiterazione;

Vista la nota di risposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, GAB/2007/2087/B09 del 20.02.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 2380/DN3 del 23.02.2007 avente per oggetto: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di L’Aquila e Teramo”, con la quale lo stesso concede l’intesa alla Regione Abruzzo per un ulteriore reitero dell’ordinanza n. 4 del 30.08.2006;  

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 191 recante: “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” che prevede, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, art. 191, comma 4 che prevede “ omissis…. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”; 

Visto inoltre, l’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone “E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”;

Considerato pertanto, che ai sensi dell’art. 182, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere escluse dall’ordinanza da reiterare, come previsto in precedenza con l’ordinanza n. 4/06, le frazioni di rifiuti urbani provenienti dalle raccolte differenziate ed avviate a recupero nell’impianto di riciclaggio e compostaggio, ubicato in località “Valle Cena”, di titolarità del Consorzio comprensoriale “Civeta” nel Comune di Cupello (CH), poiché soggetti a libera circolazione sul territorio nazionale, come recepito con apposite direttive regionali di cui alla DGR 24.02.2007, n. 167 “Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge Finanziaria 2007, in particolare l’art. 1, comma 184, lett. c) che ha disposto: “il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex “2°” e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto”;

Vista la L.R.28/04/00, n. 83 e s.m.i. avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” ed in particolare:

-    l’art. 31, comma 1, lett.a) che prevede la competenza del Presidente della Giunta regionale per l’emissione di ordinanze che interessino più territori provinciali;

-    l’art. 32, comma 1 ai sensi del quale “il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art.13 del decreto, .. omissis”;

-    l’art. 13, comma 1 che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Evidenziato che permane una situazione di emergenza, caratterizzata dalla insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento di rifiuti urbani nelle Province di L’Aquila e Teramo, situazione che può essere riassunta nel modo seguente:

1.   la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (movimento franoso dei rifiuti) con la conseguente emanazione dell’Ord. P.C.M. 1° settembre 2006, n. 3542 “Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel Comune di Teramo” - G.U. 6.09.2006, n. 207,  e la nomina del Prefetto di Teramo in qualità di commissario per gli adempimenti disposti;

2.   la discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR  del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari  del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006,  per gli accertamenti del caso ed avviate le procedure ai sensi del D.M. 25.10.1999, n.471;

3.   la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7  del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;

4.   la discarica “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), benché dissequestrata con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non presenta ancora i necessari requisiti per essere utilizzata;

5.   la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellalto (TE), non è più utilizzabile, per raggiunta saturazione del bacino di smaltimento e chiusa con ordinanza del Sindaco;

6.   la discarica di servizio all’impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del 7.07.2006 prot.n.5213/05, ma può essere, momentaneamente, utilizzata dai soli Comuni del Consorzio (Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi), al fine di consentire urgenti lavori di adeguamento complessivo degli impianti (discarica ed impiantistica di trattamento);

7.   la mancanza di un sito idoneo allo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di L’Aquila e la situazione di emergenza creatasi nei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ).

Preso atto della nota del Comune di L’Aquila, prot.n. 0051163 del 12.12.2006, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 10558 del 12.12.2006, con la quale si richiede alla Provincia di L’Aquila l’attivazione del procedimento autorizzativo per il conferimento di rifiuti in altra provincia della regione, previo utilizzo del centro di raggruppamento dei rifiuti del Comune di L’Aquila, organizzato nell’ambito dei servizio pubblico d’igiene urbana da ASM SpA di L’Aquila;

Preso atto della nota della Provincia di L’Aquila prot.n. 9678 del 9.02.2007, acquisita al protocollo del Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 1668 del 13.02.2007, con la quale si comunicano, in attuazione delle ordinanze regionali, i dati relativi ai rifiuti urbani avviati a smaltimento e/o recupero, dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), conferiti presso impianti ubicati in altra provincia (discarica “Cerratina”- Lanciano e impianto di compostaggio “Civeta” – Cupello), previo raggruppamento preliminare c/o discarica “La Cona”, effettuato da ASM SpA, azienda che gestisce il servizio pubblico d’igiene urbana nel Comune di L’Aquila, ai sensi dell’ordinanza regionale n. 4/06, integrata con ordinanza n. 5/06 per i Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ);

Preso atto della nota della Provincia di L’Aquila prot.n. 311/INT/TA del 26.02.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 2447/DN3 del 26.02.2007, con la quale si comunica la richiesta di conferimento dei rifiuti urbani dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), presso l’impianto di smaltimento “Cerratina”, ubicato nel Comune di Lanciano (CH);

Preso atto della nota della Provincia di Teramo prot.n. 18264 del 19.01.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1185/DN3 del 5.02.2007, inerente l’organizzazione di un centro di trasferenza per RU, presso la piattaforma in concessione d’uso della Ditta ECO CONSUL S.r.l. nel Comune di Ancarano (TE);

Preso atto della nota della Provincia di Teramo prot.n. 25445 del 30.01.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1124/DN3 del 5.02.2007, con la quale si trasmettono le relazioni previste in attuazione delle ordinanze regionali;

Preso atto della nota della Provincia di Teramo prot.n. 47757 del 23.02.2007 ed allegata documentazione, con la quale si comunica la richiesta di proroga dell’ordinanza regionale n. 4/06, contenenti le richieste e/o comunicazioni degli Enti interessati per il conferimento dei rifiuti urbani in altri siti disponibili della regione, considerato il persistere di una grave emergenza nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia stessa;

Preso atto che permangono le gravi difficoltà operative, come già precedentemente citato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo, difficoltà peraltro dovute in particolare:

-    alla mancanza di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi nel Comune di L’Aquila e zone Comuni limitrofi;

-    ai provvedimenti di sequestro della magistratura di Teramo interessanti le discariche per rifiuti non pericolosi;

-    alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi di Teramo (La Torre),  Tortoreto (Salino), Cellino Attanasio (Conti) e Castellalto (Colle Coccu);

-    al permanere della indisponibilità degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi di Atri (S.Lucia) e di Sant’Omero (Ficcadenti);

-    alla parziale disponibilità di utilizzo della discarica di servizio del CIRSU Spa in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE).

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;

Rilevato che non possono essere percorse le ordinarie procedure definite dalle direttive regionali, approvate con la DGR n. 1089 del 04.11.2005, a causa dell’evolversi degli eventi aventi carattere emergenziale (sequestro discariche, saturazione di discariche, impossibilità di garantire i conferimenti delle frazioni organiche da RD, ..etc), che richiedono, invece, provvedimenti urgenti ed indifferibili che non si conciliano con i tempi occorrenti per le procedure ordinarie (approvazione dei consigli provinciali, dei consigli di amministrazione dei Consorzi, ..etc), queste ultime utilizzabili per forme di collaborazione volontaria di medio-lungo periodo e, pertanto, con il presente provvedimento è necessario derogare alle disposizioni contenute nella stessa;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto a consultare:

1.   il Comune di Chieti, per avere la disponibilità a continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti presso la discarica “Casoni” (CH), dei Comuni della Provincia di Teramo che utilizzavano la discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo ed a continuare il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino, come già disposto con l’ordinanza n.4/06, come specificato nel dispositivo del presente atto;

2.   la Società “Ecologica Sangro”, gestore della discarica “Cerratina”, ubicata nel Comune di Lanciano, per continuare a ricevere i quantitativi di rifiuti provenienti dal Comune di L’Aquila (ord.n. 4/06), Lucoli, Scoppito e Tornimparte (ord.n. 5/06)) e dalla Provincia di Teramo per i Comuni che conferivano all’impianto del CIRSU SpA di Notaresco (ord.n. 4/06);

3.   il Consorzio Intercomunale Ambiente SpA, per continuare lo smaltimento dei rifiuti conferiti nell’impianto “Colle Cese” ubicato nel Comune di Spoltore (PE), provenienti dai Comuni del Consorzio Piomba-Fino (ord.n. 4/06).

Ritenuto di dover prescrivere con il presente provvedimento:

-    l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006 (BURA n. 46 Ordinario del 30.08.2006);

-    la presentazione obbligatoria, entro 15 gg. dalla data di emanazione della presente ordinanza, di un cronoprogramma, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, che individui le iniziative e le misure da adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

-    la rendicontazione, obbligatoria, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente, entro 180 gg dalla data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori risultati di RD conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto b).   

Preso atto che il Comune di L’Aquila, già con nota prot.n. 5901 del 26.06.2006, ha comunicato le iniziative intraprese per la “riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata e l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti assimilati provenienti dalla raccolta differenziata” e la richiesta di reiterazione dell’Ordinanza regionale per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati al di fuori del territorio provinciale;

Preso atto delle note del Consorzio CORSU di Teramo e dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata, inerenti l’attivazione ed il potenziamento dei servizi di RD, dei Comuni di S. Omero e Corrosoli, nonché del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei RU – Area Piomba-Fino, tutte allegate alla nota della Provincia di Teramo prot.n. 47757 del 23.02.2007, sopra richiamata;   

Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n.27057 del 09.06.05, concernente l’applicazione dell’art. 13 del predetto D.Lgs.22/97 e dell’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83;

Considerato che gli impianti di trattamento e smaltimento di RU individuati per accogliere i rifiuti provenienti da ATO diversi, sono:

-    impianto di raggruppamento preliminare dei rifiuti urbani, ubicato in località “Cona”, nel Comune di L’Aquila;

-    impianto di trattamento e smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Cerratina” di Lanciano (CH);

-    impianto di smaltimento peri rifiuti non pericolosi ubicato in località “Colle Cese” di Spoltore (PE);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” di Chieti (CH);

Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R.83/00 la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli  impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;

Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate, in particolare, dalla Provincia di L’Aquila e dalla Provincia di Teramo, con note:

-    Provincia di L’Aquila – prot.n. 311/INT/TA del 26.02.2007;  

-    Provincia di Teramo – nota prot.n. 47757 del 23.02.2007;

Evidenziato che le richieste degli Enti sopra richiamate sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.152/06 rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, per le quantità riportate in Allegato (Tab.1):

Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale presidenziale ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00 e s.m.i.;

Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n. 47757 del 23.02.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso;

Dato atto che la Provincia di L’Aquila ha espresso, con nota prot.n. 311/INT/TA del 26.02.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso, nelle more di soluzioni di autosufficienza, in tempi medio-brevi, relative al trattamento dei rifiuti nell’ambito territoriale di L’Aquila;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1.   di Reiterare con modifiche ed integrazioni come di seguito riportate, l’ordinanza n. 4/06, come integrata dall’ordinanza n. 5/06, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett.a) della L.R.83/00 e s.m.i., per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento ubicati in altro ambito territoriale, come riportato nell’Allegato (Tab.1);

2.   di Provvedere in deroga a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R.28.4.2000, n. 83 affinché:

a.   i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del Comune di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (Provincia di L’Aquila), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere conferiti, previo utilizzo dell’impianto di raggruppamento preliminare sito in località “La Cona” nel Comune di L’Aquila, all’impianto di trattamento autorizzato in località “Cerratina” e successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 130 e le 150 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

b.   i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) del Comune di Silvi (ex Comprensorio Piomba-Fino – Provincia di Teramo), di cui alla Tab.1, come già precedentemente disposto, continuino ad essere conferiti nella discarica “Colle Cese” del Consorzio Comprensoriale Ambiente SpA, ubicata nel Comune di Spoltore (PE), previo trattamento all’impianto di trasferenza di via Raiale (PE), per un quantitativo oscillante tra le 40 e le 60 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

c.   i rifiuti urbani (CER 200301) dei Comuni del Comprensorio Piomba-Fino (Provincia di Teramo), di cui alla Tab.1, come già precedentemente disposto, continuino a conferire nella discarica “Casoni” nel Comune di Chieti, per un quantitativo oscillante tra le 60 e le 80 t/g, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

d.   i rifiuti urbani (200301 - 200303 - 191212) dei Comuni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata e dei Comuni di Corropoli e S.Omero (Provincia di Teramo), di cui alla Tab. 1, continuino ad essere conferiti all’impianto di trattamento autorizzato in località “Cerratina” e successivamente all’impianto di smaltimento ad esso connesso, del Consorzio Comprensoriale di Lanciano, ubicato nel Comune di Lanciano (CH), per un quantitativo oscillante tra le 80 e le 120 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

e.   i rifiuti urbani (CER 200301 - 191212) dei Comuni del CORSU (Provincia di Teramo), di cui alla Tab. 1, come già precedentemente disposto, continuino ad essere conferiti nella discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, prescrivendo il trattamento dei rifiuti all’attivazione dell’impianto mobile di trattamento autorizzato alla Ditta TE.AM. di Teramo al servizio dei Comuni del CORSU, per un quantitativo oscillante tra le 100 e le 130 t/g; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;

3.   di Stabilire il rispetto degli obblighi stabiliti dall’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di cui alla nota sopra richiamata, inerenti:

a.   l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, in particolare delle frazioni organiche costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze come previsto dall’art. 7, comma 8 della L.R. 9.08.2006 (BURA n. 46 Ordinario del 30.08.2006);

b.   la presentazione obbligatoria al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, di un cronoprogramma delle attività, che individui le iniziative e le misure da adottare per garantire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

c.   la rendicontazione, obbligatoria, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ed alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, entro 90 gg. e, successivamente, entro 180 gg dalla data di emissione della presente ordinanza, dei maggiori risultati di RD conseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto b).   

4.   di Stabilire che le presenti disposizioni hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del DLgs.152/06, nel caso ricorrano comprovate necessità;

5.   di Richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del DLgs.152/06, per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

6.   di Prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

7.   di Rimandare ad accordi tra le parti interessate per:

-    la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni dall’emanazione della presente ordinanza, i gestori degli impianti di smaltimento dovranno comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6 del D.Lgs.36/03 “Piano Finanziario”;

-    ogni altro aspetto collegato alla corretta ed efficace gestione delle attività.

8.   di Richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” (si specifica, a tal proposito, che il tributo è applicato in riferimento al rifiuto come viene effettivamente conferito in discarica, senza vincoli di provenienza), al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.36/03 e della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con CER 191212;

9.   di Effettuare da parte delle Province interessate, il controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;

10. di Trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, ai Consorzio Comprensoriali interessati ed ai gestori degli impianti, ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA competenti territorialmente (Chieti e Pescara), all’ARTA - Direzione Centrale;

11. di Demandare alle Province, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati dalla presente ordinanza, per l’adozione degli adempimenti conseguenti;

12. di Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del DLgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;

13. di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.

Segue allegato