IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1.   La Regione Abruzzo riconosce l’importanza del ruolo strategico assunto dalle squadre sportive militanti nei campionati di serie A quale strumento di promozione dell’immagine del territorio abruzzese.

2.   A tal fine, la Regione partecipa alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire l’adeguata ed ottimale partecipazione della squadra dell’Avezzano Rugby al campionato di Serie A contribuendo al finanziamento degli oneri necessari per l’adeguamento del campo sportivo mediante concessione di un contributo decennale in conto mutuo a favore del Comune di Avezzano.

Art. 2

Modalità di erogazione del contributo

1.   Il contributo di cui all’articolo precedente viene corrisposto direttamente all’istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, a decorrere dall’anno successivo alla data di concessione del mutuo, pari al 100% della rata di ammortamento annua decennale posticipata al saggio di interesse praticato dall’Istituto del Credito Sportivo, per un importo comunque non superiore a € 50.000,00 annui.

2.   Alla istruttoria tecnica ed amministrativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1.   Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante limite di impegno decennale a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo di spesa di nuova istituzione 92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al Comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby.

2.   Per l’esercizio finanziario corrente la disponibilità è assicurata mediante:

a)           riduzione dello stanziamento, per competenza e per cassa, del capitolo di spesa 91502 U.P.B. 10.01.003, denominato: "Interventi nel campo dello sport” per € 50.000,00;

b)           iscrizione dello stanziamento, per competenza e per cassa, al capitolo di spesa  92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al Comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby” di € 50.000,00.

3.   Per gli esercizi successivi lo stanziamento di € 50.000,00 è iscritto sul capitolo di spesa 92301 U.P.B. 10.02.002 in attuazione del limite di impegno di cui al comma 1.

Art. 4

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 6 Marzo 2007

ottaviano del turco