IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e
finalità
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza del ruolo strategico assunto dalle squadre sportive militanti nei campionati di serie A quale strumento di promozione dell’immagine del territorio abruzzese.
2. A tal fine, la Regione partecipa alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire l’adeguata ed ottimale partecipazione della squadra dell’Avezzano Rugby al campionato di Serie A contribuendo al finanziamento degli oneri necessari per l’adeguamento del campo sportivo mediante concessione di un contributo decennale in conto mutuo a favore del Comune di Avezzano.
Art. 2
Modalità di
erogazione del contributo
1. Il contributo di cui all’articolo precedente viene corrisposto direttamente all’istituto mutuante mediante semestralità costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, a decorrere dall’anno successivo alla data di concessione del mutuo, pari al 100% della rata di ammortamento annua decennale posticipata al saggio di interesse praticato dall’Istituto del Credito Sportivo, per un importo comunque non superiore a € 50.000,00 annui.
2. Alla istruttoria tecnica ed amministrativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).
Art. 3
(Norma
finanziaria)
1. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante limite di impegno decennale a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo di spesa di nuova istituzione 92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al Comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby.
2. Per l’esercizio finanziario corrente la disponibilità è assicurata mediante:
a) riduzione dello stanziamento, per competenza e per cassa, del capitolo di spesa 91502 U.P.B. 10.01.003, denominato: "Interventi nel campo dello sport” per € 50.000,00;
b) iscrizione dello stanziamento, per competenza e per cassa, al capitolo di spesa 92301 U.P.B. 10.02.002, denominato: Contributo al Comune di Avezzano per il campo sportivo di rugby” di € 50.000,00.
3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento di € 50.000,00 è iscritto sul capitolo di spesa 92301 U.P.B. 10.02.002 in attuazione del limite di impegno di cui al comma 1.
Art. 4
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 6 Marzo 2007
ottaviano del turco