GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Direzione Turismo e Attività Sportive
Demanio Marittimo
DETERMINAZIONE 05.03.2007, n. DF/7
Ordinanza Balneare 2007 Attività nelle spiagge del litorale Abruzzese.
Il Direttore Regionale
Considerata la necessità di emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito della Regione Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
Visto il D.P.R. 470 in data 08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità delle acque di balneazione;
Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
Vista la Legge 05.02.1992 n.104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
Vista la Legge 04.12.1993 n.494 recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
Viste le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e dei Porti nn.10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente 07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.
Visto il D.Lgs. n.22 in data 05.02.1997, recante norme sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il D.P.R. 616/77 in data 24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
Vista la Legge Regionale 17.12.1997, n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, nonché la L.R. 23.12.1999, n.135, attuativa del Decreto Legislativo;
Visto l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;
Viste le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
Visti gli artt. 30, 68, 81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la Deliberazione n.33 del 23.12.2003 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;
Visto il Piano Demaniale Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;
Sentiti i rappresentanti dei Comuni costieri e la Direzione Marittima con i quali sono state concordate le disposizioni contenute nella presenteOrdinanza nella riunione del 21.03.2006;
DETERMINA
ART. 1 -
DISPOSIZIONI GENERALI
Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale abruzzese, la stagione balneare 2007 è così compresa:
a) dal 1 aprile al 15 ottobre possono essere esercitate le attività commerciali;
b) dal 15 marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione;
c) dal 1 maggio al 30 settembre è consentita la balneazione.
Ogni stabilimento balneare, nell’ arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto.
ART.2 - NORME
DI SICUREZZA SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE
Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla
sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare sono regolamentate con
provvedimenti delle Autorità Marittime competenti
ART. 3 -
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa
abruzzese (comprendente i Comuni costieri della regione) E' VIETATO PER TUTTO
L'ANNO:
a) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e, comunque, usare e/o detenere all’interno degli stessi luci a gas, bombole, serbatoi e taniche di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
c) abbandonare rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori;
d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l’utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
e) realizzare qualsiasi opera, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità competente;
f) l’occupazione (accesso, transito, sosta, fermata) del demanio marittimo con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, attrezzature di ogni genere compresi surf, windsurf, Kite surf, moto d’acqua e/o altre attrezzature balneari di nuova generazione, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni. L’avvio delle operazioni di livellamento delle spiagge, effettuate all’inizio della stagione, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e all’Autorità Marittima locale, limitatamente ai tratti di costa non interessati dagli interventi di ripascimento effettuati dalla Regione Abruzzo. Per le aree soggette a ripascimento nell’ambito del Progetto R.I.C.A.M.A. tali operazioni dovranno essere autorizzate dai Comuni competenti previo parere del Servizio regionale Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine. Durante la stagione balneare è vietato effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 09.30 alle ore 18.30 allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti. E’ consentita la sola sosta di motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purchè sia individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in schiazze, retrostanti lo stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l’esecuzione di qualsiasi operazione sul demanio marittimo deve essere autorizzato dai Comuni competenti per territorio;
g) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
h) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
2. DURANTE LA STAGIONE BALNEARE E’ VIETATO:
a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non finalizzata al salvataggio la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto, senza il consenso del concessionario;
c) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
d) condurre cani o altri animali d’affezione, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua, condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio ed i loro conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia. I Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono individuare , con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l’accesso con animali d’affezione, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;
e) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per 1'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti (giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi, appositamente attrezzati come meglio sotto specificato. Parimenti è fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in natura di inquinamento acustico;
f) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;
g) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13, 00 e le ore 16,00 eccettuati, ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità;
h) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
i) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò destinate;
j) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti dì spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura;
k) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive, ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi competenti;
l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.
ART. 4 -
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
1. I concessionari di tutte le strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico - devono: esporre in luoghi ben visibili dagli utenti copia della presente ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi;
a) i concessionari sono tenuti, per l’area in concessione, a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall’Autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione;
b) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero transito, perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le concessioni confinanti per ml.2,5 ciascuna;
c) ai sensi della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) art. 251 comma 2.2 lett. ”e” i concessionari hanno l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa nella concessione, anche ai fini della balneazione;
d) le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:
1.- solo nel periodo invernale e qualora nell’ambito della concessione non esistano specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni ecc..., ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, ancorchè amovibili, costituiscano patrimonio della ditta concessionaria, possono essere individuate e delimitate nell’ambito della concessione, specifiche aree per un massimo di 100 mq., con una tolleranza del 20%, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a mt. 2,00; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali;
2.- le recinzioni delle aree adibite a gioco e di cui all’art. 4 comma 1 – lett. “m”, qualora le stesse siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse;
3.- sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonchè i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termine di legge;
4.- le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall’Amministrazione Comunale;
5.- TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, con ciò significando che l’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione;
e) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell’art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere possibile l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili, i concessionari possono, comunque, predisporre percorsi perpendicolari alla battigia. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o libere ma dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
f) sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani” con un diametro massimo di mt. 6, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie d’ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli ombrelloni “hawaiani” e da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare. “Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinate ad ombreggio” si fa riferimento all’art. 12 comma 15 del Piano Demaniale Marittimo Regionale;
g) gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione delle competenti autorità;
h) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
i) i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
j) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o sapone;
k) i servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
l) è vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
m) i concessionari, cui é riconosciuta ogni e qualsiasi responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare, all’interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo da gioco;
n) il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d’affezione di piccola taglia (6 – 7 Kg.), in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la facoltà, nell’ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso per l’accoglienza di animali d’affezione, anche di peso superiore a 7 Kg., salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;
o) i concessionari, previa autorizzazione, possono installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d’acqua di metri due, una sola piattaforma galleggiante esclusivamente prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E’ vietato utilizzare la piattaforma per tuffi;
p) i concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym) esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
q) i concessionari sono tenuti ad assicurare assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti “o” e “p”. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
2. Nel periodo compreso fra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), se non con il consenso del concessionario.
ART.5 -
DISPOSIZIONI SPECIALI
1. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall’evenuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.
ART.6 -
DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. E'
fatto obbligo a chiunque di osservarla; in difetto si incorre nelle previsioni
degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli
Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e i Corpi di Polizia Municipale,
sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
4. I
contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro
derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai
sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'art.
39 della Legge 11.2.1971 n. 50 e successive modificazioni sulla navigazione da
diporto ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
5. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che, successivamente all’approvazione del Piano Demaniale Comunale, venissero ad essere in contrasto con le norme di piano, perderanno di efficacia.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi
Pescara, 5 marzo 2007