Il dirigente del servizio
Visto il Reg. (CE) n. 178/2002 del 28.01.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;
Visto il Reg. (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”;
Visto il Reg. (CE) n. 853/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;
Visto il Reg. (CE) n. 854/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;
Visto il Reg. (CE) n. 882/2004 del 29.04.2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il Reg. (CE) n. 1774/2202 del 03.10.2002 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano”;
Visto il D. Lgs 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo i° della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Preso atto dell’Accordo 9 febbraio 2006 della Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene dei prodotti di Origine Animale;
Visto che con nota DGVA/25842/P del 12 luglio 2006, il Ministero della Salute ha indicato le modalità per il mantenimento dei numeri di riconoscimento già assegnati ai sensi della previgente normativa, le modalità di assegnazione dei numeri di riconoscimento nazionale degli stabilimenti a partire dal 1° settembre 2006, nonché la revoca degli eventuali restanti riconoscimenti;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”;
Viste le Ordinanze del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale nn. DG/11/65 e DG/11/66 del 27.08.2002 con le quali sono stati rispettivamente assegnati alla Posidonia S.r.l. in oggetto individuata, i riconoscimenti I/524/CDM e I/524/CSM per i propri Centri di Depurazione e di Spedizione dei molluschi ai sensi del D. Lgs.530/92;
Acquisito il fascicolo del Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Chieti prot. n. 5744 del 29.12.2006 con cui è stata trasmessa a questa sede l’istanza avanzata dal Sig. Luciani Giuseppe - legale rappresentante della Ditta “Mitil Mare S.r.l.” con sede legale a Fossacesia in Via Levante n. 1 e stabilimento ubicato presso il Molo Mandracchia dell’Area Portuale di Ortona (Ch) - intesa ad ottenere la variazione riconoscimento di cui all’oggetto;
Preso atto del parere favorevole rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. di Chieti in data 9 gennaio 2007;
Posto che la Ditta in argomento è titolare solo dei riconoscimenti I/524/CDM e CSM sopra richiamati;
Visto in particolare, il punto 5) della Deliberazione di G.R. 950/2006, che incarica il Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Sanità all’adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l’applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata Deliberazione;
Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;
Tutto ciò premesso
Determina
- per le ragioni esposte in narrativa -
1) La variazione della ragione sociale della Ditta Posidonia s.r.l. con sede legale a Pescara in P.zza Sacro Cuore n. 4 e stabilimento ad Ortona (CH) Area Portuale Molo Mandracchio - già in possesso del numero di riconoscimento I/524/CDM-CSM - che assume la denominazione di “MITIL MARE S.R.L.” con sede legale a Fossacesia (CH) in Via Levante n. 1 e sede dello stabilimento che rimane invariata;
2) la subentrante Mitil Mare S.r.l., conserva il numero unico definitivo già riconosciuto, ovvero
IT
524 CDM
CE
in ottemperanza a quanto stabilito dalla richiamata nota del Ministero della Salute DGVA/25842/P del 12 luglio 2006, per le attività di
Centro di depurazione e Centro spedizione molluschi, ex D. Lgs 30.12.1992 n. 530.
3) il Sig. Luciani Giuseppe, legale rappresentante della “Mitil Mare s.r.l.” - che per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo della Ditta sopra generalizzata - è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell’attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti;
5) di trasmettere copia della presente Determinazione - per la successiva notifica alla Ditta interessata - al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente;
6) di comunicare l’avvenuta variazione della ragione sociale al Sindaco del Comune ove ha sede la lo stabilimento in questione;
7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002 ;
8) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
Pescara, li 19.02.2007
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli