IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1212 del 26.10.2006 avente ad oggetto «L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 34 “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”. Annualità 2006 - Modifica all’individuazione degli interventi e ripartizione fondi di cui alla D.G.R. n. 539 del 22.05.2006. L.R. 83/2000 e s.m.i. - Art. 35 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati” - Interventi a favore dei Comuni per la bonifica dei siti inquinati interessati dall’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, censiti dal Corpo Forestale dello Stato. Adempimenti in relazione alla procedura d’infrazione UE di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate», con la quale l’organismo collegiale, premesso, tra l’altro, che:
omissis …
- con nota n. 8070/RiBo/DI/C del 7.08.2003
(All. 1), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ha rappresentato alle Regioni italiane le problematiche connesse con la procedura
di infrazione UE di cui alla Causa C-135/05 – Discariche abusive o
incontrollate. Tale comunicazione faceva riferimento ad un rapporto del Corpo
Forestale dello Stato (di seguito “CFS”), dal quale emergeva che sul territorio
italiano era attivo un consistente numero di discariche abusive o
incontrollate. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pertanto, richiedeva alle Regioni ed alle Province di inviare una
relazione “omissis … contenente i dati sulla effettiva consistenza delle
discariche abusive o incontrollate presenti nel proprio territorio, sui
provvedimenti adottati in ordine al monitoraggio delle discariche citate ed a
eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza nonché, in applicazione
della disciplina sanzionatoria vigente, sui provvedimenti adottati nei
confronti dei proprietari o gestori delle discariche stesse”;
- con successiva nota n. 10086/QdV/DI/XII del
19.05.2005 (All. 2), il citato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ribadiva la necessità di acquisire, da parte degli stessi
soggetti, i dati anzi evidenziati, ricordando che “omissis … un secondo
deferimento dell’Italia di fronte alla Corte di Giustizia Europea e la mancata
esecuzione di una conseguente condanna, comporterebbe il pagamento di una
ingente sanzione pecuniaria, con la conseguente emersione di un danno erariale
… omissis”;
- a seguito di alcuni incontri tenutisi
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
degli accordi intercorsi in tale sede, la Regione Abruzzo ha trasmesso, con
nota n. 9419/FC del 17.10.2005 (All. 3), quanto richiesto con ministeriale n. 20000/QdV/DI
(XIV-XII) del 7.10.2005;
- con nota n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006
(All. 4), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
ha evidenziato che “Nonostante le Amministrazioni competenti … omissis …
abbiano avviato azioni volte al controllo del territorio, dai dati trasmessi
emerge ancora la presenza di un numero cospicuo di casi di abbandono di rifiuti
e di discariche abusive che necessitano interventi di rimozione dei rifiuti
abbandonati, di bonifica e/o messa in sicurezza a carico delle autorità locali
competenti e che, rimanendo irrisolti, comporteranno un ovvio aggravamento
dello stato della procedura attualmente in una fase avanzata del procedimento
di giudizio”;
- la nota anzi citata si conclude ricordando
che “omissis … un eventuale secondo deferimento innanzi alla Corte di Giustizia
e la mancata esecuzione di una conseguente condanna comporterà il pagamento di
una ingente sanzione forfetaria di circa € 10 milioni e di una sanzione
giornaliera, con la conseguente emersione di un danno erariale … omissis”;
- i rappresentanti del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare presenti alla riunione
hanno rappresentato, verbalmente, che la sanzione giornaliera potrebbe
attestarsi intorno a € 350.000,00;
- alla luce di quanto comunicato al Ministero
con nota n. 5785/FC del 14.06.2005 (All.5), le situazioni di “illegalità”
segnalate dal CFS (verificate, successivamente, dalle Province abruzzesi e
dall’ARTA attraverso apposite informative) “omissis … evidenziano,
sostanzialmente, che nella Regione Abruzzo vi è un numero veramente esiguo di
discariche abusive o incontrollate … omissis … trattandosi, nella stragrande
maggioranza dei casi, di abbandoni di rifiuti da parte di privati cittadini …
omissis”;
- nel corso della riunione convocata dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la citata nota
n. 18696/QdV/DI/XII del 25.09.2006 (All. 4), tuttavia, è emersa,
improcrastinabile, l’esigenza che i Comuni (soggetti competenti), in tempi
brevissimi, provvedano ad adempiere ai compiti loro assegnati dalla vigente
normativa anche allo scopo di dimostrare al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, alla Commissione Europea ed alla Corte di
Giustizia Europea che sul territorio regionale non sono più presenti siti
ricadenti nella fattispecie anzidetta;
- spetta al Sindaco del Comune
territorialmente competente, provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ex
art. 14 del D.Lgs. 22/97 oggi art. 192 del D.Lgs. 152/06), ove il responsabile
dell’abbandono stesso non sia individuabile o non provveda e non vi provveda il
proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area,
cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;
… omissis;
ha stabilito, tra l’altro:
omissis …
- di destinare, pertanto, la complessiva
somma di € 1.500.000,00 alla concessione dei suddetti contributi in favore dei
Comuni abruzzesi nel cui territorio ricadono in siti censiti dal CFS, oggetto
di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, finalizzati alla rimozione,
avvio a recupero o smaltimento degli stessi; (punto 4
del dispositivo)
- di dare atto che l’importo complessivo
anzidetto trova capienza nel capitolo 292210 del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario recante il titolo “Fondo regionale per gli
interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento”; (punto 5 del dispositivo)
- di demandare al competente Servizio
Gestione Rifiuti, l’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a
quanto contenuto nella presente deliberazione (impegno delle somme, valutazione
dei costi medi delle attività (t/mc), valutazione delle priorità di intervento,
regolamentazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi di rifiuti
rimossi, avviati a recupero o smaltiti dai Comuni abruzzesi, liquidazioni a
favore dei Comuni abruzzesi, eventuali accordi di programma o protocolli
d’intesa con le Province, eventuali deroghe ai termini delle
autorizzazioni concesse ai gestori
degli impianti di recupero e/o smaltimento che possono ricevere i rifiuti
rimossi, .. etc); (punto 6 del dispositivo)
… omissis;
Dato atto che quanto disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione anzi richiamata evidenzia la necessità che la Regione tenga in massima considerazione la citata procedura di infrazione UE di cui alla Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate – attraverso azioni finalizzate a fornire tempestive e positive risposte a quanto richiesto dalla Commissione Europea in esito alla procedura stessa;
Richiamata la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1529 del 29.12.2006, avente ad oggetto «D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento”. Approvazione», con la quale l’organismo collegiale ha disposto, tra l’altro:
1. di approvare ai sensi della L.R. 28.04.2000,
n. 83 e s.m.i. - Art. 35, comma 1, lett.a) il documento denominato “Anagrafe
dei siti contaminati - Disciplinare per la gestione e l’aggiornamento”,
costituito da n. 7 (sette) articoli
e dai seguenti Allegati:
- Allegato Tecnico 1 (Siti di discariche
dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti);
- Allegato Tecnico 2 (Siti industriali
dismessi);
- Allegato Tecnico 3 (Programma regionale di
intervento sui siti a rischio potenziale), contenente l’Appendice A
(comprendente l’Appendice 1, l’Appendice 2 e l’Appendice 3);
- Allegato Tecnico 4 (Altri siti);
- Allegato Tecnico 5 (Anagrafe dei siti
contaminati), contenente l’Appendice B.
parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il competente Servizio Gestione
Rifiuti, all’adozione dei necessari e conseguenti atti in ordine a quanto
contenuto nella presente deliberazione, nonché a definire gli aggiornamenti al
disciplinare tecnico in relazione all’attuazione degli interventi sui siti
interessati (esigenze tecnico-amministrative e gestionali), alle eventuali
modifiche del quadro normativo esistente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ;
… omissis”;
Dato atto che 125 “discariche abusive o incontrollate” censite dal CFS coincidono, in realtà, con altrettante discariche dismesse censite, successivamente, dall’ARTA e riportate nell’Allegato Tecnico 1 approvato con la citata D.G.R. 1529/2006, così come evidenziato nella tabella “A” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Rilevato che le predette discariche, secondo quanto emerge dal censimento effettuato dall’ARTA, non possono definirsi abusive o incontrollate tout court, in quanto alcune di queste sono state realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 915/82 (ovvero in assenza di normativa di settore), altre (la netta maggioranza) a seguito dell’emissione di ordinanze sindacali ex art. 12 del D.P.R. 915/82 oppure ex art. 13 del D.Lgs. 22/97 ed altre ancora risultano regolarmente autorizzate ex art. 6 del D.P.R. 915/82 oppure ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;
Rilevato, ancora, che 31 discariche sono state bonificate prima dell’entrata in vigore del D.M. 471/99, così come evidenziato nella tabella “B” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato, pertanto, che gli interventi di bonifica già effettuati sono stati attuati con criteri e tecniche che, presumibilmente, non sono rispondenti alla vigente normativa in materia e che, quindi, è necessario provvedere comunque all’effettuazione di una indagine preliminare sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque sotterranee al fine di verificare il loro stato di contaminazione;
Valutato, pertanto, che appare necessario estrapolare dall’ordine di priorità generale stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” approvato con la richiamata DGR 1529/2006, le predette discariche dismesse censite dal CFS (ivi comprese quelle già “bonificate”) assegnando alle stesse, conseguentemente, la massima priorità di intervento, pur conservando l’ordine di priorità già stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” secondo l’allegata tabella “B” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Valutato, altresì, che, nei confronti di dette discariche, appare necessario modificare le scadenze temporali indicate nel punto 3 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con la più volte richiamata DGR 1529/2006, stabilendo che per le stesse, i Comuni, nel cui territorio queste sono ubicate, dovranno effettuare le indagini preliminari entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell’atto con il quale verranno assegnati i fondi di cui al punto 1 dell’Allegato tecnico 1 anzi richiamato, comunicandone gli esiti entro i successivi 15 giorni alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione;
Valutato, infine, che i Comuni stessi sono tenuti ad avviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le fasi procedimentali successive alla esecuzione delle indagini preliminari previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non siano necessarie le indagini preliminari stesse;
Valutato, ancora, che appare opportuno precisare alle Amministrazioni comunali interessate che le indagini preliminari di cui al 2° comma dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 1 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con DGR 1529/2006 potranno essere effettuate oltre che con metodi diretti (perforazioni verticali, prelievo di campioni, installazione di piezometri, perforazioni sub-orizzontali) anche con metodi indiretti (metodi geofisici elettrici: SEV, tomografie elettriche ecc.) allo scopo di velocizzarne la loro esecuzione;
Ritenuto, conclusivamente, di dover:
- estrapolare dall’ordine di priorità generale stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” approvato con la richiamata DGR 1529/2006, le discariche dismesse censite dal CFS, secondo la tabella “A” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, assegnando alle stesse, conseguentemente, la massima priorità di intervento;
- stabilire, tuttavia, che le predette discariche conservano l’ordine di priorità già stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” secondo la tabella “B” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- modificare, per i Comuni nel cui territorio ricadono tali discariche, la scadenza temporale per l’effettuazione delle indagini preliminari indicata nel punto 3 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con la DGR 1529/2006;
- stabilire che i Comuni nel cui territorio tali discariche sono ubicate dovranno effettuare le indagini preliminari entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell’atto con il quale verranno assegnati i fondi di cui al punto 1 dell’Allegato tecnico 1 anzi richiamato, comunicandone gli esiti entro i successivi 15 giorni alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione;
- stabilire, ancora, che i Comuni interessati sono tenuti ad avviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le fasi procedimentali, successive alla esecuzione delle indagini preliminari, previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non si renda necessario l’effettuazione delle indagini preliminari stesse;
- stabilire, infine, che le indagini preliminari di cui al 2° comma dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 1 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con DGR 1529/2006 potranno essere effettuate oltre che con metodi diretti (perforazioni verticali, prelievo di campioni, installazione di piezometri, perforazioni sub-orizzontali ecc.) anche con metodi indiretti (metodi geofisici elettrici: SEV, tomografie elettriche) allo scopo di velocizzarne la loro esecuzione;
Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
Vista la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
1. di estrapolare dall’ordine di priorità generale stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” approvato con la richiamata DGR 1529/2006, le discariche dismesse censite dal CFS, secondo la tabella “A” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, assegnando alle stesse, conseguentemente, la massima priorità di intervento;
2. di stabilire, tuttavia, che le predette discariche conservano l’ordine di priorità già stabilito nel “Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale” secondo la tabella “B” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di modificare, per i Comuni nel cui territorio ricadono tali discariche, la scadenza temporale per l’effettuazione delle indagini preliminari indicata nel punto 3 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con la DGR 1529/2006;
4. di stabilire che i Comuni nel cui territorio tali discariche sono ubicate dovranno effettuare le indagini preliminari entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell’atto con il quale verranno assegnati i fondi di cui al punto 1 dell’Allegato tecnico 1 anzi richiamato, comunicandone gli esiti entro i successivi 15 giorni alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione;
5. di stabilire, ancora, che i Comuni interessati sono tenuti ad avviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, le fasi procedimentali, successive alla esecuzione delle indagini preliminari, previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui siano già disponibili riscontri analitici che attestino il superamento delle CSC nelle matrici ambientali e, quindi, non si renda necessario l’effettuazione delle indagini preliminari stesse;
6. di stabilire, infine, che le indagini preliminari di cui al 2° comma dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e all’art. 1 dell’Allegato tecnico 1 al disciplinare approvato con DGR 1529/2006 potranno essere effettuate oltre che con metodi diretti (perforazioni verticali, prelievo di campioni, installazione di piezometri, perforazioni sub-orizzontali ecc.) anche con metodi indiretti (metodi geofisici elettrici: SEV, tomografie elettriche) allo scopo di velocizzarne la loro esecuzione;
7. di confermare tutto quanto disposto dalla Giunta regionale con DGR n. 1529 del 27.12.2006 e non ricompreso nel presente atto;
8. di riservarsi la facoltà di modificare ulteriormente quanto stabilito nel disciplinare approvato con la citata DGR 1529/2006 ove ne ricorrano motivi di necessità/opportunità;
9. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni nel cui territorio sono localizzate le discariche indicate negli allegati “A” e “B” sopra citati, alle Province di Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti, all’ARTA, ai Dipartimenti provinciali e sub-provinciale dell’ARTA, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ai Comandi provinciali del CFS;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e dei relativi allegati “A” e “B” sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Il Dirigente
Dott. Franco Gerardini
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