LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    il legislatore regionale con la legge regionale 27 dicembre 1998, n. 153 ha evidenziato l’importanza dell’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale, come misura di sviluppo e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico, stabilendo all’art. 16, che la Giunta regionale, <<allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede all’individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all’utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone nel territorio regionale>> e che <<altresì, in via sperimentale (detta) integrazione (…) può realizzarsi mediante apposita convezione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale>>;

-    con Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 è stato approvato, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i, il progetto di integrazione tariffaria, denominato “UNICO”, fra A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., La Panoramica snc, e SATAM S.r.l, nell’Area metropolitana Chieti- Pescara, nonché il contratto avente per oggetto la disciplina dei rapporti fra le aziende medesime, il nuovo sistema tariffario, le nuove tabelle e la delimitazione del perimetro territoriale all’interno del quale il progetto trova applicazione;

-    con Deliberazione del 30 luglio 2004, n. 652, la Giunta Regionale, nel prendere atto della approvazione del progetto di integrazione “Area Metropolitana” da parte delle amministrazioni degli enti locali concedenti il servizio di trasporto pubblico comunale, ha stabilito, a parziale modifica della precedente Deliberazione n. 478 del 4 giugno 2004, che, per tutto il periodo della sperimentazione del progetto e, cioè, fino al 31 agosto 2005, la tariffa prevista per i biglietti di area, denominati, nella tabella, B.I.T. (biglietti integrati a tempo), sarebbe dovuta essere di 0,90 euro anziché di 1 euro, come era stato precedentemente previsto;

-    con Deliberazione n. 835 del 29 agosto 2005, la Giunta regionale ha deciso di prorogare per un ulteriore anno la validità del sistema integrato e precisamente fino al 31 agosto 2006, in attesa dell’avvio del sistema tariffario integrato su tutto il territorio regionale, cosiddetto STIR, per la cui definizione la Giunta regionale ha dato incarico al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti;

-    con Deliberazione n. 938 del 28 agosto 2006, la Giunta regionale ha deciso di prorogare il sistema fino al 31 dicembre 2006;

-    che il sistema tariffario integrato, c.d.STIR è ancora in fase di elaborazione;

Evidenziato che vi è l’esigenza di non creare, fra l’attuale sistema integrato e quello di prossima implementazione, ulteriori nuove applicazioni o diverse modalità tariffarie anche al fine di non disorientare l’utenza e danneggiare il servizio di trasporto pubblico;

Considerato, altresì, che l’art. 9 di ”Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti-Pescara” tra le società ARPA S.p.a, GTM S.p.a, LA PANORAMICA s.n.c. e SATAM s.r.l., come approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 28 agosto 2006, prevede il rinnovo automatico per il periodo di sei mesi in mancanza di disdetta;

che non è pervenuta alcuna disdetta nei termini contenuti nel citato Accordo;

che con note del 18 e 19 dicembre 2006, acquisite al prot. nn. 10253/DE6, 10252/DE6, 10251/DE6 del 20.12.2006 e 10280/DE6 del 21.12.2006, i  vettori coinvolti nel sistema di integrazione UNICO hanno chiesto la proroga del sistema fino al 30 giugno 2007 alle medesime condizioni previste dall’Accordo 2006, con la integrazione e precisazione che analogamente a quanto previsto all’art. 4 dell’Accordo in ordine alla determinazione dei minori introiti ,  con riferimento al periodo di applicazione di UNICO di cui si chiede la proroga , per “minor introiti” si dovrà intendere la differenza fra quanto riscosso per effetto del sistema integrato nel periodo 1°gennaio-30 giugno 2007 e la somma introitata nello stesso semestre dell’esercizio 2003 rivalutata con un indice pari al 4%;

Ritenuto pertanto che resistono ragioni di opportunità per prorogare fino al 30 giugno 2007 il sistema di integrazione attualmente vigente nell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “UNICO”;

Ritenuto di confermare l’intero sistema di UNICO fino al 30 giugno 2007 e di precisare anche per il prosieguo, come per gli anni precedenti, l’impegno della Regione a ripianare gli eventuali “minori introiti” solo ed esclusivamente nel caso sia accertata e certificata una differenza di segno negativo tra l’ammontare degli introiti relativi al periodo 1° gennaio/30 giugno dell’esercizio 2003 aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti risultanti dall’ulteriore periodo di applicazione di UNICO 1°gennaio/30 giugno 2007;

Evidenziato che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti” come definiti all’art. 4 dell’Accordo 2006 e integrati e precisati  con le note citate  sarà resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio dell’esercizio 2007 e che tale eventuale erogazione di somme sarà da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

Vista, altresì, la relazione allegata al presente atto (All. 1), trasmessa dalle società Arpa, GTM, La Panoramica e Satam, con nota del 15 novembre 2006, prot. n. 10049/DE6 del 13 dicembre 2006 ed avente ad oggetto i risultati relativi al secondo anno di applicazione del sistema “UNICO”, e cioè dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006;

Atteso che dalla relazione si evince che dall’applicazione del sistema di integrazione tariffaria è emerso un minore introito, rispetto al dato relativo al 2003, preso a riferimento quale dato storico, pari complessivamente a € 78.260,74 più IVA;

che per effetto delle quote definite e contenute nel Contratto di Integrazione tariffaria così come modificato ed integrato dall’Accordo 2006 di proroga e modifica del Contratto di integrazione tariffaria area metropolitana Chieti – Pescara, stipulato dalle parti il 9 agosto 2006, il riparto per ciascun vettore è pari a € 19.887, 59 a favore della società ARPA, a € 44.080,70 in favore della società GTM, a € 14.041,65 in favore della società La Panoramica e € 250,80 in favore della società Satam, oltre IVA in quanto dovuta;

che per effetto dell’impegno assunto dalla Regione Abruzzo inizialmente con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 29 agosto 2005, e poi con la Deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 28 agosto 2006 è necessario provvedere al ripiano della differenza relativamente al secondo anno di applicazione di “Unico” sulla base delle predette quote di riparto;

 

Considerato che la disponibilità finanziaria per provvedere a detto ripiano risulta assicurata ed è resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2006 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. DE5/33 del 29.11.2005 (impegno n. 4477 del 27.12.2005);

Evidenziato che le somme disposte a ripiano del citato delta negativo sono da considerare, a tutti gli effetti, entrate tariffarie;

Ritenuto di confermare, altresì, che il sistema tariffario denominato UNICO, come in questa sede prorogato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce che possano eventualmente essere richiesti;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 153 e s.m.i.;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria ha espresso parere di legittimità e di regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Con voti unanimi ed espressi nei modi di legge

DELIBERA

1)   di recepire la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   di prorogare, fino al 30 giugno 2007  il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO”’così come approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 4 giugno 2004 e successive deliberazioni della Giunta Regionale nn. 652 del 30 luglio 2004, 7835 del 29 agosto 2005 e 983 del 28 agosto 2006 che integralmente si richiamano;

3)   di confermare le tariffe del sistema di integrazione “UNICO” così come stabilite nelle richiamate Deliberazioni di Giunta Regionale fino al 30 giugno 2007;

4)   di confermare la partecipazione della Regione al Sistema Integrato tariffario “UNICO” attraverso le seguenti misure:

a- il ripiano degli eventuali “minori introiti”alle aziende proponenti così come definiti all’art. 4 dell’Accordo 2006, integrato e precisato con le note del 18 e 19 dicembre 2006, acquisite al prot. nn. 10253/DE6, 10252/DE6, 10251/DE6 del 20.12.2006 e 10280/DE6 del 21.12.2006 (all.2,3,4,5), in misura pari alle quote stabilite all’art. 3 del citato Accordo 2006, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia accertata e certificata una differenza di segno negativo tra l’ammontare degli introiti relativi al periodo 1° gennaio/30 giugno dell’esercizio 2003 aumentati di un valore percentuale pari al 4% e gli introiti  risultanti dall’ulteriore periodo di applicazione di UNICO 1° gennaio/30 giugno 2007;

b- la corresponsione della somma di € 78.260,74, oltre IVA, in quanto dovuta, calcolata alla luce delle quote di riparto come sopra approvate e resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2005 all’uopo regolarmente impegnato con Determinazione Dirigenziale n. n. DE5/33 del 29.11.2005 (impegno n. 4477 del 27.12.2005), con la finalità di ripianare ciascuna azienda per la quota parte di perdita derivante dall’applicazione del secondo anno di UNICO (1° settembre 2005- 31 agosto 2006) come da relazione allegata (All. 1);

7)   di stabilire che le somme corrisposte quale ripiano delle quote derivanti dal secondo anno di applicazione siano da intendersi quali entrate tariffarie;

8)   di stabilire, altresì, che la somma occorrente per il ripiano degli eventuali “minori introiti”eventualmente derivanti dalla presente proroga (1° gennaio/ 30 giugno 2007) sarà resa disponibile al capitolo 181511 del bilancio esercizio 2007 e che tale eventuale erogazione di somme sarà da considerare per le aziende percepienti, a tutti gli effetti, una entrata tariffaria;

9)   di stabilire, infine, che il sistema di integrazione tariffaria denominato “UNICO, in questa sede prorogato, impegna la Regione per le sole ed esclusive determinazioni in questa medesima sede adottate, null’altro disponendo in materia di riparto dei contributi a qualsiasi altro titolo e voce;

10) di confermare che le aziende procedano, unitamente agli Uffici regionali, ad una verifica periodica al fine di monitorare l’andamento dell’integrazione sia in termini di costi che in termine di soddisfazione dell’utenza e che entro il 31 luglio 2007 le aziende presentino una ulteriore relazione riepilogativa per il primo semestre 2007;

11) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Servizi della Direzione Trasporti affinché provvedano, per quanto di loro competenza, all’esecuzione di quanto disposto in questa sede con riferimento al ripiano di dette perdite, alla proroga e alla raccolta dei dati: in particolare al Servizio Economico finanziario del TPL per quanto riguarda la procedura attinente al ripiano del delta negativo  per il secondo anno di applicazione del sistema tariffario “Unico”e di quello eventualmente risultante nell’ulteriore periodo di proroga approvato in questa sede; al Servizio Interventi gestionali del TPL  per quanto riguarda la raccolta e analisi dei dati di traffico e dei proventi;

12) di comunicare il presente atto, per i conseguenti atti competenti, ai Comuni interessati quali  enti concedenti le linee del servizio urbano gestito dalle aziende coinvolte nel progetto;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.