Art. 25
Nomina della Giunta

1.   Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 26
Composizione della Giunta

1.   La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 Assessori.

2.   Possono essere nominati Assessori anche cittadini scelti tra personalità non rivestenti la qualifica di Consigliere Comunale, purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che abbiano particolari competenze o esperienze utili ai fini di una corretta gestione amministrativa ed ai fini dell’attuazione del programma amministrativo.

3.   Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere, lo status de componenti l’organo e gli istituti della decadenza sono disciplinati dalla legge.

4.   Gli Assessori operano nei settori nei quali vengono delegati dal Sindaco, il conferimento di deleghe e la loro variazione deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emessi nelle materie delegate.

5.   Gli assessori non consiglieri partecipano ed intervengono nella discussione alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la loro delega.

6.   Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

7.   Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

8.   Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 28
Attribuzioni della Giunta

1.   Le competenze della Giunta sono disciplinate dall’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.                  L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.