Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Ricorso n. 4 depositato il 30 gennaio 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12
contro
La regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., con sede in L’Aquila per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge regionale del 8.11.2006 n. 33 (pubbl. in B.U.R. n. 66 del 22.11.2006) recante “Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica”; con specifico riguardo agli artt. 2, co. 2 e 7, co. 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, co. 2 Cost.
e a ciò a seguito ed in forza
della determinazione dei Consiglio dei Ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta del 19.1.2007.
Nel B.U.R. n. 66 del 22.11.2006 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Abruzzo n. 33/05, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di leggi che sono intervenute a dettare norme nelle materie dei lavori pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica.
Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 2, co.2 e 7 co.1, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale (artt. 117, co. 2 Cost.) delle competenze in materie di legislazione esclusiva il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell’art. 127, 1° co., Cost. e dell’art. 31 legge 11.3.1953 n. 87 (come sostituito dall’art 9, 1° co., della legge 5.6.2003 n. 131) a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi l’annullamento, della epigrafata legge provinciale, con specifico riguardo alle disposizioni degli artt. 2, co.2 e 7 co.1; e ciò sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.
La legge regionale dell’Abruzzo, che apporta modifiche ed integrazioni ad alcune precedenti leggi regionali in materia di lavori pubblici e di edilizia residenziale pubblica, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1.
Tali disposizioni mantengono in vigore, in. materia di collaudo, le vigenti norme regionali di settore, e pertanto si pongono in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
L’articolo 4 di detto Codice ha delineato l’assetto delle competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome, in conformità all’art. 117 Cost., facendo rientrare, tra l’altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale.
Le Regioni non possono quindi prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei contratti, in quanto ciò si pone in contrasto con l’articolo 117, comma secondo della Costituzione.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso
CHIEDE
che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, co. 2 e 7, co. l della legge della Regione Abruzzo del 22.11.2006 n. 33.
Si depositeranno, con l’originale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 19.1.20067
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, 17.1.2007
Avvocatura dello stato
Avv. Paolo Cosentino