IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di autorizzare l’Azienda Agricola Costantini Massimo con sede legale in Cellino Attanasio (TE)- Contrada Artemisio- allo spandimento sul suolo, a beneficio dell’agricoltura, di rifiuti speciali non pericolosi codice CER 020204 provenienti dal ciclo depurativo delle acque reflue di macellazione, trasformazione e lavorazione di prodotti avicoli dell’azienda ALCOOP di Mosciano Sant’Angelo (TE), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Cellino Attanasio (TE), identificati catastalmente al successivo al punto 2) del presente atto, per una superficie totale di 30.42.60 Ha e per un quantitativo non superiore a 45t/ha di s.s. nel triennio, quale operazione R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia), di cui alla Parte 4^ - Allegato C, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2)   di stabilire che i terreni agricoli su cui possono essere effettuate le operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura dei fanghi di depurazione sono di seguito riportati:

 

Azienda Agricola Costantini Massimo

proprietaria dei terreni

ubicati nel Comune di Comune di Cellino Attanasio (TE)

in contrada Artemisio

 

 

Foglio n° 20

Particelle. nn°

1; 2; 7, 12; 178; 211; 377: 378

 

 

Foglio n° 12

Particelle. nn°

107;108,

 

 

3)   di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto dei contenuti degli elaborati indicati in premessa, di seguito riportati:

1.             consenso (datato 26/04/2006) allo spandimento dei fanghi sui terreni aziendali di Massimo Costantini dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione di acque reflue, presso il mattatoio Avicolo di Mosciano Sant’Angelo;

2.             relazione geologica a firma del Dott. Geol. Franco Marcattilli avente per oggetto: “ Studio geologico per la caratterizzazione dei terreni e finalizzato all’individuazione di aree idonee allo spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura”;

3.             relazione tecnico agronomica a firma del Dott. Nicola Centorame avente per oggetto “Impiego in agricoltura dei fanghi provenienti da una industria agroalimentare”;

4.   N° 4 Stralci planimetrici a firma del Dott. Nicola Centorame;

5.   Visura ordinaria dell’impresa individuale di Costantini Massimo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo datato 06/03/2006;

6.   Visura catastale, terreni e Fabbricati di Massimo Costantini, nel Comune di Cellino Attanasio (TE) (cod. C449) datata 24/02/2006;

7.   Analisi chimica dei terreni datato 10/02/2006 a firma del responsabile della Società SAGeM Scarl Dott. Stefania Lazzari ;

8.   Analisi chimica dei Fanghi (codice CER 020204) datato 14/03/2006, a firma del Dott. Michele De Berardis.

4)   di stabilire che la presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto di quanto dettato con note n° 6090/BT/GR del 24/07/2006 e n° 457/BT/GR del 18/01/2007 dall’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Teramo, che si elencano:

a.             stabilizzazione dei fanghi, questi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento atto a diminuirne la probabilità di diffusione di microrganismi patogeni, il carattere di putrescibilità e l’emanazione di odori sgradevoli;

b.             la biostabilizzazione dei fanghi deve avvenire all’interno del sito di produzione degli stessi, ossia all’interno dell'Azienda ALLCOOP di Mosciano Sant'Angelo (TE);

c.             comunicare all’ARTA Dipartimento di Teramo la data d’inizio delle operazioni di spandimento dei fanghi per poter presenziare alle stesse.

5)   di stabilire, infine, che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 ) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

6)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi, con particolare riguardo alle vigenti disposizioni in materia di attività di trasporto di rifiuti, disciplinata dal D.M. 28.04.1988, n° 406 e successive s.m.i., nonché alle disposizioni che disciplinano il regime autorizzatorio relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti;

7)   di obbligare l’Azienda Agricola Costantini Massimo, soggetto autorizzato:

a.   a produrre prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22/02/2006, n° 132;

b.   alla trasmissione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Teramo ed all’A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo ]di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006;

c.   alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B), delle schede di accompagnamento di cui all’ex art. 13 del D.Lgs. 99/92 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

8)   di prescrivere alla Azienda Agricola Costantini Massimo, soggetto autorizzato:

a.   che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n° 61/5 del 28.05.1997;

b.   che i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l’interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta applicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienco-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

h.   devono essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all’art. 187 del Decreto Legislativo 3 aprile n.152 ;

10) di richiamare in particolare, la Provincia di Teramo a provvedere secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 99/92;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o a modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

12) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, all’Azienda Agricola Costantini Massimo con sede legale in Cellino Attanasio (TE) Contrada Artemisio;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda ALLCOOP con sede in Strada Provinciale,22 Mosciano Sant’Angelo (TE), al Comune di Cellino Attanasio (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) – Dipartimento Provinciale di Teramo, all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Direzione Regionale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini