IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare , ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 e successive modifiche e integrazioni – il progetto presentato dalla Società DISTILLERIA D’AURIA S.p.A. – Sede Legale e Operativa: C.da Caldari Stazione n° 48 – 66026 ORTONA (CH) – per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di stoccaggio in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi in C.da Caldari Stazione – del Comune di Ortona (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 65 Particella 1 (le Particelle 423 e 424 sono state soppresse a seguito di variazioni catastali e inglobate nella Particella 1) – Area classificata nel Piano Regolatore Generale come “ Zona artigianale D2” – della superficie complessiva di mq 1.100 e una potenzialità dell’impianto di 2.200 mc, equivalente alla fase “D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del D.Lgs. n° 152/2006, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Mese di Settembre Anno 2001

Allegato 1 - Relazione tecnica generale a cura dello Studio tecnico di ingegneria industriale ed ambientale – Dott. Ing. Luciano Ceccaroni (Priva di validità in quanto sprovvista di timbro e firma del tecnico)

Giorno 22 Mese di Febbraio Anno 2006

Allegato 2 - Tavola TO1 – Corografia – Carta dei vincoli – Stralcio di P.R.G. – Stralcio catastale scala varie – Progettista: Studio Bona - Dott. Ing. Italo Bona;

Allegato 3 - Tavola TO2 – Planimetria con l’indicazione delle distanze dai fabbricati limitrofi, estesa per un raggio di 1.000 m – scala 1:5.000 – Progettista: Studio Bona - Dott. Ing. Italo Bona;

Allegato 4 - Tavola TO3 – Planimetria generale – Piano quotato scala 1:250 – Progettista: Studio Bona - Dott. Ing. Italo Bona;

Giorno 07 Mese di Marzo Anno 2006

Allegato 5 - Scheda informativa generale;

Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

Allegato 7 - Autocertificazione della piena e completa disponibilità dell’immobile (terreno e costruzioni ivi presenti) nell’ambito del quale viene realizzato l’impianto di stoccaggio rifiuti;

Allegato 8 - Relazione tecnica a cura della Società Galeno Engineering S.r.l. - Dott. Francesco D’Alessandro;

Giorno 21 Mese di Marzo Anno 2006

Allegato 9 - Relazione geologica – geotecnica – idrogeologica a cura del Dott. Geologo Domenico Pellicciotta.

Giorno 31 Mese di Agosto Anno 2001

Allegato 10 - Relazione tecnica generale redatta e sottoscritta dal Dott. Ing. Luciano Ceccaroni;

Allegato 11 - Tavola T3a – Stralcio Planimetria generale - Piano Quotato – Tavola integrativa scala 1:375 – Progettista Dott. Ing. Italo Bona;

Allegato 12 - Copie Visure comprovanti l’esatta menzione delle particelle interessate dall’intervento;

Allegato 13 - Copia concessione edilizia n. 161 del 04.08.1997;

Allegato 14 - Copia concessione edilizia n. 6 del 08.02.2002;

Allegato 15 - Copia concessione edilizia n. 117 del 09.04.2003;

2)   di autorizzare la Società Distilleria D’Auria S.p.A. alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 Art. 24, comma 5;

5)   di autorizzare la Società in oggetto, ai sensi dell’Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 e dell’Art. 24 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) per la tipologia di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencato:

 

CODICE C.E.R.

DESCRIZIONE

02 07 05

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Per una capacità massima di stoccaggio dell’area di 2.200 mc/anno;

alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:

del Comune di Ortona (CH)

1.   che in prossimità dei confini delle particelle nn. 423 e 424 venga realizzata una barriera per mezzo di alberi e fogliame persistente e ciò per motivi di salvaguardia ambientale e per un corretto inserimento nell’ambiente circostante e che la Ditta si munisca delle prescritte autorizzazioni relativamente allo smaltimento dei reflui fognari;

dell’Azienda Unità Sanitaria Locale – Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Presidio di Ortona

1.   Lungo il confine perimetrale esterno dovrà essere realizzata una cortina di piante a medio –alto fusto con essenze sempreverdi, conseguentemente l’area di stoccaggio dovrà essere arretrata dal recinto perimetrale;

2.   La Ditta dovrà comunque porre in essere ogni altro accorgimento utile per evitare inconvenienti da eventuale formazione di aerosol e/o cattivi odori;

3.   Gli addetti alla raccolta e movimentazione dei fanghi dovranno essere sottoposti alle vaccinazioni antitetaniche – antidifteriche e antitifiche ed essere immunizzati contro la poliomielite in special modo se tra le acque depurate sono incluse anche quelle di natura domestica;

4.   Siano in ogni caso fatte salve le specifiche norme tecniche di cui al D.Lgs. n° 99/92 e fermo restando che l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura resti subordinata alla specifica autorizzazione di cui all’art. 9 del suddetto Decreto;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettiva e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)   di richiamare la Società Distilleria D’Auria S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’Art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dall’Art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e la loro destinazione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.

      Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

10) di obbligare la Società a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 delle Legge Regionale 28.04.2000 n° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 n° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di richiamare la Società all’invio alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Via Passolanciano n° 75 – 65100 Pescara – di una comunicazione concernente la tipologia e il quantitativo dei rifiuti trattati, recuperati e smaltiti provenienti da fuori regione;

12) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

13) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società Distilleria D’Auria S.p.A. – Sede legale e operativa: C.da Caldari Stazione n° 48 – 66026 ORTONA (CH);

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’Art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) N° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini