GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

-    il Regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

-    il Regolamento (CE) N. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

-    il Regolamento (CE) N. 1685/2000 della Commissione Europea del 28 luglio 2000 recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) N. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

-    il Regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) N. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003;

-    la Decisione della Commissione COM (2006) 3424def recante “Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000/2006 dei Fondi strutturali”;

-    il Programma Operativo della Regione Abruzzo Obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)2080 del 21 settembre 2000, così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2004)1966 del 25 maggio 2004;

-    il Complemento di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 26/5 del 23 gennaio 2001, come modificato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta, conclusasi in data 21 febbraio 2005 e successiva modifica delle tabella finanziaria intervenuta attraverso procedura scritta conclusasi il 25 novembre 2005;

-    il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 2006 recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale”;

-    il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 “che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale”

-    la L.R. n. 77/1999 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

-    la L.R. n. 27/2001 del 17 luglio 2001 recante “Norme concernenti la revisione contabile e finanziaria, la semplificazione e certificazione in materia di corsi di formazione professionale finanziati a decorrere dall’anno 1997”;

-    la Deliberazione della Giunta Regionale n. 890 del 3 agosto 2006 concernente “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive gestionali e strumenti operativi per l’attuazione”;

considerato che l’applicazione della Decisione della Commissione COM (2006) 3424def, recante “Orientamenti sulla chiusura degli interventi 2000/2006 dei Fondi strutturali”, rende necessaria l’attuazione di specifiche  attività di controllo per la redazione, anche sulla base dei loro esiti, dei documenti di chiusura del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006;

considerato inoltre, che tali specifiche attività di controllo integrano quelle ordinariamente svolte durante la gestione degli interventi e in sede di verifica della rendicontazione  finale, anche con riguardo agli interventi di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97, per i quali la gestione finanziaria è affidata alla FIRA S.p.a., nell’ambito delle Misure A2, D3 ed E1;

considerato inoltre, che l’immediata prescrittività dell’art. 60 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea del 11 luglio 2006 recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale” rende necessario:

-    disporre l’adozione di un sistema di contabilità separata che possa assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni relative alle attività formative svolte;

-    verificare la residua applicabilità, in relazione alle nuove disposizioni regolamentari, della Legge Regionale 17.07.2001 n. 27, recante “Norme concernenti la revisione contabile e finanziaria, la semplificazione e certificazione in materia di corsi di formazione professionale finanziati a decorrere dall’anno 1997” ed avviarne la revisione sostanziale.

Considerato infine che ai fini dell’efficace attuazione della fase di chiusura della Programmazione 2000/2006 e dell’immediata operatività dell’avvio della programmazione 2007/2013 si impone una revisione complessiva delle modalità dell’azione amministrativa in materia di controllo degli interventi cofinanziati dal FSE, anche in riferimento a quanto disposto dalla LR 27/2001.

ritenuto a tal fine improcrastinabile che il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione adotti una specifica “Check list per la verifica di conformità degli interventi” che supporti l’attività di controllo finale su tutti gli interventi di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97 svolta da Abruzzo-Lavoro;

ritenuto che, per gli interventi di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97 per i quali la FIRA S.p.a. abbia già erogato il saldo, deve essere organizzata ed attuata  da Abruzzo Lavoro, ai fini della verifica del rispetto del vincolo quinquennale di destinazione degli investimenti finanziati, anche una specifica attività di controllo a campione, successiva a quella di cui al punto precedente;

ritenuto che, sempre per gli interventi di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97,  deve essere organizzata una attività di controllo a campione, a cura del Servizio Ispettivo della suddetta Direzione, in merito alle procedure  applicate dalla FIRA S.p.a nella verifica documentale degli stati  di avanzamento dell’attuazione degli interventi e nella conseguente erogazione degli incentivi;

ritenuto pertanto, nelle more della compiuta revisione della L.R. 27/2001, ai sensi dell’art. 4 – Indirizzo politico-amministrativo - della L.R. 77/99, di fissare i seguenti indirizzi all’azione amministrativa:

a)   l’adozione obbligatoria, non oltre l’1/3/2007, della contabilità separata per le attività formative e per i percorsi integrati in cui sia presente attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

b)   la regolamentazione dell’attività di revisione contabile e finanziaria, relativa ai rendiconti delle attività di cui al precedente punto a), che siano presentati in data successiva a quella di pubblicazione sul BURA dell’elenco speciale di cui al successivo punto g);

c)   la predisposizione, d’intesa con l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, di specifiche chek list finalizzate a standardizzare l’attività di controllo in sede di verifica finale sui progetti finanziati nell’ambito delle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97;

d)   la predisposizione, d’intesa con l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, di un trasparente meccanismo di selezione  e di specifiche chek list finalizzati a standardizzare l’attività di controllo da effettuare a campione in via successiva (finalizzata alla verifica del rispetto del vincolo quinquennale di destinazione degli investimenti finanziati) in relazione agli interventi beneficiari di contributi a norma delle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97 per i quali la FIRA abbia già erogato il saldo;

e)   l’obbligo, per i soggetti affidatari delle attività di cui al precedente punto a), di produrre un rendiconto con l’esposizione analitica delle voci di costo e di ricavo per ciascun progetto finanziato svolto;

f)    l’obbligo di presentazione, in allegato al rendiconto di cui al precedente punto e), di apposita certificazione di revisione contabile rilasciata da Società di Revisione regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente  nonché da Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti in possesso dei requisiti stabiliti al successivo punto g), che si iscrivano in un apposito Elenco da istituire presso la Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione;

g)   l’obbligo, per l’iscrizione nell’apposito Elenco di cui al precedente punto f), di accettazione delle condizioni di cui ai successivi punti h), i), j), k) e l), nonché di documentazione del possesso di tutti i seguenti requisiti:

-             iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti da più di cinque anni;

-             iscrizione al registro dei Revisori Contabili da più di cinque anni;

-             esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società, enti pubblici o privati.

h)   l’obbligo, per i soggetti affidatari di cui al punto a), di  conferire incarichi per l’attività di certificazione di durata non superiore a due anni e non rinnovabili;

i)    l’obbligo, per il revisore incaricato, di:

1)  attestare la corrispondenza del risultato contabile del progetto con quello di gestione delle attività rendicontate, nonché la rispondenza dello stesso all’attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, in relazione all’esposizione analitica per ogni categoria di costo, operata nell’ambito della relazione di cui al successivo punto 2), di tutte le spese sostenute con l’indicazione degli estremi delle fatture quietanzate, o dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che le comprovano;

2)  esporre l’attività svolta in una apposita relazione che evidenzi i criteri di svolgimento dell’incarico e le modalità di attuazione dei controlli operati, a cui sia allegata l’esposizione analitica, per ogni categoria di costo, di tutte le spese sostenute con l’indicazione degli estremi delle fatture quietanzate, o dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che le comprovano;

3)  redigere apposita certificazione del rendiconto da cui dovranno emergere gli importi richiesti dal soggetto attuatore e spettanti quale saldo definitivo dell’intera azione svolta;

j)    al fine di informare l’attività del soggetto incaricato della revisione ai più rigorosi principi di imparzialità ed indipendenza, ai soggetti affidatari di cui al punto a) è fatto divieto di attribuire incarichi  al/ai revisori che abbiano legami di parentela o di affinità entro il quarto grado alternativamente:

-    con almeno uno tra i componenti dell’organo amministrativo del soggetto affidatario;

-    con almeno uno tra i soci o tra i comproprietari del soggetto affidatario;

-    con almeno uno tra i dipendenti/collaboratori del soggetto affidatario investiti di funzioni direttive e/o dirigenziali.

Per le società di revisione i predetti legami di parentela e/o affinità preclusivi dell’attribuibilità di incarichi si intendono riferiti ad uno o più amministratori, soci, sindaci e partner con delega di firma.

L’inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione  deve formare oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 445/2000 da parte del revisore o società incaricati, fermo restando il dovere di verifica da parte del soggetto affidatario ed il potere di controllo del competente Servizio Ispettivo.

Sono conseguentemente inammissibili le rendicontazioni supportate da certificazioni formate in contrasto con quanto stabilito nel presente punto che siano presentate in data successiva alla pubblicazione sul BURA del presente Deliberato.

k)   Per l’attività di cui al precedente punto i) il soggetto incaricato della revisione potrà conseguire un compenso, rendicontabile come spesa ammissibile, determinato entro i massimali stabiliti nelle Direttive gestionali e strumenti operativi per l’attuazione del Piano 2006 (cap. 6 – Rendicontazione delle spese), come approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 890 del 3 agosto 2006.

l)    In caso di gravi e reiterati errori commessi dal soggetto incaricato della certificazione, previo contraddittorio, con provvedimento motivato adottato dal Dirigente del Servizio Ispettivo  il soggetto stesso è escluso dall’elenco. Si considera grave un errore che comporti uno scostamento tra il totale delle spese rendicontate ed il totale delle spese effettivamente sostenute superiore al  3% del secondo dei due importi.

m)  I controlli relativi alle spese reali e alla loro rendicontazione devono essere effettuati su un campione da incrementare progressivamente dal 1/1/2007 al 31/12/2013 nella misura di almeno il 2% all’anno, fino ad arrivare ad un campione del 20% alla fine del predetto periodo.

Ritenuto infine che tali indirizzi debbano essere articolati in uno o più appositi disciplinari attuativi, a cura della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema integrato regionale di formazione ed Istruzione;

dato atto che l’attuale meccanismo di garanzia degli acconti erogati non soddisfa appieno l’esigenza di coprire integralmente gli importi corrisposti a titolo di anticipazione;

ritenuto pertanto di modificare puntualmente la Deliberazione G.R. n. 890 del 3 agosto 2006, concernente “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive gestionali e strumenti operativi per l’attuazione” all’Allegato A - Capitolo 4 – Gestione, monitoraggio e certificazione della spesa – Paragrafo 4.1. Interventi formativi - Procedura per l’erogazione delle risorse finanziarie  nella parte in cui prevede che “Il 2^ acconto verrà erogato dal Servizio DL2 – Implementazione (ovvero DL3 – Sviluppo sistemi e comunicazione per gli interventi formativi di competenza) direttamente sulla base della certificazione del revisore di cui sopra, che sarà verificata dal Servizio DL5 – Ispettivo unitamente a quella finale che verrà esibita dopo la conclusione dell’intervento”, prescrivendo, con effetto immediato, che l’erogazione della anticipazione ivi indicata consegua alla produzione di una Polizza fideiussoria integrativa pari al 30% dell’importo ammissibile, di modo che l’anticipazione complessiva dell’80% del finanziamento sia interamente garantita;

dato atto che il Direttore regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1)   Di adottare i seguenti indirizzi per l’azione amministrativa in materia di controllo:

a)             l’adozione obbligatoria, non oltre l’1/3/2007, della contabilità separata per le attività formative e per i percorsi integrati in cui sia presente attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

b)  la regolamentazione dell’attività di revisione contabile e finanziaria, relativa ai rendiconti delle attività di cui al precedente punto a), che siano presentati in data successiva a quella di pubblicazione sul BURA dell’elenco speciale di cui al successivo punto g);

c)   la predisposizione, d’intesa con l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, di specifiche chek list finalizzate a standardizzare l’attività di controllo in sede di verifica finale sui progetti finanziati nell’ambito delle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97;

d)  la predisposizione, d’intesa con l’Ente strumentale Abruzzo Lavoro, di un trasparente meccanismo di selezione  e di specifiche chek list finalizzati a standardizzare l’attività di controllo da effettuare a campione in via successiva (finalizzata alla verifica del rispetto del vincolo quinquennale di destinazione degli investimenti finanziati) in relazione agli interventi beneficiari di contributi a norma delle LL.RR. 55/98, 136/96, 143/95 e 96/97 per i quali la FIRA abbia già erogato il saldo;

e)             l’obbligo, per i soggetti affidatari delle attività di cui al precedente punto a), di produrre un rendiconto con l’esposizione analitica delle voci di costo e di ricavo per ciascun progetto finanziato svolto;

f)             l’obbligo di presentazione, in allegato al rendiconto di cui al precedente punto e), di apposita certificazione di revisione contabile rilasciata da Società di Revisione regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente nonché da Dottori Commercialisti o Ragionieri Commercialisti in possesso dei requisiti stabiliti al successivo punto g), che si iscrivano in un apposito Elenco da istituire presso la Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione;

g)             l’obbligo, per l’iscrizione nell’apposito Elenco di cui al precedente punto f), di accettazione delle condizioni di cui ai successivi punti h), i), j), k) e l), nonché di documentazione del possesso di tutti i seguenti requisiti:

-       iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti da più di cinque anni;

-       iscrizione al registro dei Revisori Contabili da più di cinque anni;

-       esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società, enti pubblici o privati.

h)             l’obbligo, per i soggetti affidatari di cui al punto a), di conferire incarichi per l’attività di certificazione di durata non superiore a due anni e non rinnovabili;

i)             l’obbligo, per il revisore incaricato, di:

1.       attestare la corrispondenza del risultato contabile del progetto con quello di gestione delle attività rendicontate, nonché la rispondenza dello stesso all’attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, in relazione all’esposizione analitica per ogni categoria di costo, operata nell’ambito della relazione di cui al successivo punto 2), di tutte le spese sostenute con l’indicazione degli estremi delle fatture quietanzate, o dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che le comprovano;

2.       esporre l’attività svolta in una apposita relazione che evidenzi i criteri di svolgimento dell’incarico e le modalità di attuazione dei controlli operati , a cui sia allegata l’esposizione analitica, per ogni categoria di costo, di tutte le spese sostenute con l’indicazione degli estremi delle fatture quietanzate, o dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che le comprovano;

3.       redigere apposita certificazione del rendiconto da cui dovranno emergere gli importi richiesti dal soggetto attuatore e spettanti quale saldo definitivo dell’intera azione svolta;

j)   al fine di informare l’attività del soggetto incaricato della revisione ai più rigorosi principi di imparzialità ed indipendenza, ai soggetti affidatari di cui al punto a) è fatto divieto di attribuire incarichi  al/ai revisori che abbiano legami di parentela o di affinità entro il quarto grado alternativamente:

-    con almeno uno tra i componenti dell’organo amministrativo del soggetto affidatario;

-    con almeno uno tra i soci o tra i comproprietari del soggetto affidatario;

-    con almeno uno tra i dipendenti/collaboratori del soggetto affidatario investiti di funzioni direttive e/o dirigenziali.

Per le società di revisione i predetti legami di parentela e/o affinità preclusivi dell’attribuibilità di incarichi si intendono riferiti ad uno o più amministratori, soci, sindaci e partner con delega di firma.

L’inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione  deve formare oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 445/2000 da parte del revisore o società incaricati, fermo restando il dovere di verifica da parte del soggetto affidatario ed il potere di controllo del competente Servizio Ispettivo.

Sono conseguentemente inammissibili le rendicontazioni supportate da certificazioni formate in contrasto con quanto stabilito nel presente punto che siano presentate in data successiva alla pubblicazione sul BURA del presente Deliberato.

k)  Per l’attività di cui al precedente punto i) il soggetto incaricato della revisione potrà conseguire un compenso, rendicontabile come spesa ammissibile, determinato entro i massimali stabiliti nelle Direttive gestionali e strumenti operativi per l’attuazione del Piano 2006 (cap. 6 – Rendicontazione delle spese), come approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 890 del 3 agosto 2006.

l)    In caso di gravi e reiterati errori commessi dal soggetto incaricato della certificazione, previo contraddittorio, con provvedimento motivato adottato dal Dirigente del Servizio Ispettivo,  il soggetto stesso è escluso dall’elenco. Si considera grave un errore che comporti uno scostamento tra il totale delle spese rendicontate ed il totale delle spese effettivamente sostenute superiore al  3% del secondo dei due importi.

m)  I controlli relativi alle spese reali e alla loro rendicontazione devono essere effettuati su un campione da incrementare progressivamente dal 1/1/2007 al 31/12/2013 nella misura di almeno il 2% all’anno, fino ad arrivare ad un campione del 20% alla fine del predetto periodo. 

2)   Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione di provvedere a redigere, entro e non oltre il 15/2/2007, uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi.

3)   Di disporre che, con effetto immediato, per gli interventi formativi, ai fini dell’erogazione del 2° acconto la polizza fidejussoria debba essere di consistenza complessiva pari alla somma degli acconti erogati;

4)   Di modificare conseguentemente la Deliberazione G.R. n. 890 del 3 agosto 2006, concernente “POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 – FSE – Piano degli Interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma – Direttive gestionali e strumenti operativi per l’attuazione” all’Allegato A - Capitolo 4 – Gestione, monitoraggio e certificazione della spesa – Paragrafo 4.1. Interventi formativi - Procedura per l’erogazione delle risorse finanziarie  nella parte in cui prevede che “Il 2^ acconto verrà erogato dal Servizio DL2 – Implementazione (ovvero DL3 – Sviluppo sistemi e comunicazione per gli interventi formativi di competenza) direttamente sulla base della certificazione del revisore di cui sopra, che sarà verificata dal Servizio DL5 – Ispettivo unitamente a quella finale che verrà esibita dopo la conclusione dell’intervento”, prescrivendo, con effetto immediato, che l’erogazione della anticipazione ivi indicata consegua alla produzione di una Polizza fideiussoria integrativa pari al 30% dell’importo ammissibile, di modo che l’anticipazione complessiva dell’80% del finanziamento sia interamente garantita.

5)   .Di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel BURA e nel sito http://www.regione.abruzzo.it/ a cura del Servizio Ispettivo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione.