GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la D.G.R. n. 1071 del 27.10.2005, con la quale è stato approvato il Programma P.A.R.I., e successive integrazioni;

Richiamata la D.G.R. n. 433 del 26.04.06, relativa alla proroga delle attività socialmente utili per il trimestre 01.05.06/31.07.06;

Richiamato in particolare l’Allegato 1 di tale deliberazione, concernente il programma di misure a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili aderenti al Programma P.A.R.I.;

Richiamata la D.G.R. n. 849 del 24.07.06, con la quale sono state sia prorogate le attività socialmente utili sino al 31.12.2006 per i lavoratori che gli enti utilizzatori avevano dichiarato di voler stabilizzare entro tale data, che confermati ed incrementati gli incentivi regionali destinati a favorire la ricollocazione occupazionale di tali lavoratori, nonché di quelli individuati come beneficiari del sussidio speciale P.A.R.I. sino al 31.01.07;

Richiamata la legge 27.12.2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Considerato che, in attesa dell’acquisizione di chiarimenti in merito al contenuto della richiamata legge n. 296/06, molti degli enti utilizzatori, impegnatisi nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, hanno confermato la volontà di ricollocare detti lavoratori ma, prudenzialmente, hanno stipulato con gli stessi solo contratti di lavoro di natura temporanea per un massimo di quattro mesi;

Considerato che altri contratti temporanei sono in corso di definizione mentre alcuni enti, per mancanza di risorse finanziarie, hanno comunicato di non poter mantenere l’impegno di stabilizzazione a suo tempo assunto;

Considerato, altresì, che i lavoratori, già utilizzati in A.S.U., destinatari del sussidio speciale P.A.R.I. per sei mesi, decorrenti da agosto 2006, in virtù della D.G.R. n. 849/2006, alla data del 31.01.2007, cesseranno di percepire tale sostegno finanziario;

Rilevato che alcuni lavoratori, in attesa di sottoscrivere i relativi contratti di lavoro, risultano privi di qualsiasi sostegno al reddito;

Ravvisata la necessità di dare un sostegno economico a tali lavoratori attraverso il sussidio speciale PARI per i giorni compresi tra il primo gennaio 2007 e la data di inizio dell’ attività nel rapporto di lavoro;

Ritenuto di dover continuare a sostenere i datori di lavoro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno contratti di lavoro temporaneo, non superiori a quattro mesi, con i lavoratori già utilizzati in attività socialmente utili sino al 31.12.2006;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere ai datori di lavoro un contributo a fondo perduto di €. 500,00= (cinquecento/00) mensili, per ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo, per un massimo di quattro mesi, decorrenti da gennaio 2007, erogabili, su richiesta degli interessati, solo dopo che avranno stabilizzato i lavoratori secondo le tipologie contemplate dalla D.G.R. n. 433/06;

Considerato che tale contributo dovrà essere proporzionalmente ridotto in ragione del sussidio speciale PARI che sarà concesso ai lavoratori prima della data di inizio dell’ attività nel rapporto di lavoro;

Ritenuto di dover concedere in maniera preventiva il contributo di cui sopra a quegli enti che, per impedimenti posti dalla normativa finanziaria nazionale, hanno dichiarato alla competente struttura della Regione, di trovarsi nell’impossibilità, in mancanza di tale anticipazione, di stipulare contratti di lavoro temporaneo con i lavoratori destinati alla stabilizzazione presso terzi;

Dato atto che tale contributo preventivo dovrà essere restituito alla Regione in caso di mancata stabilizzazione entro il mese di aprile 2007;

Ravvisata la necessità di prorogare l’efficacia degli incentivi stabiliti con la D.G.R. n. 433/06, Allegato n. 1 - per altri quattro mesi, decorrenti da gennaio 2007, apportando agli stessi le variazioni di seguito specificate:

      Lettera B:

    Punto 1) Incentivi alla stabilizzazione occupazionale: l’importo del contributo da €. 18.000,00= viene elevato ad €. 20.000,00= (ventimila/00);

    Punto 3) Incentivo per la volontaria e definitiva fuoriuscita dalle attività socialmente utili: l’importo di €. 18.000,00= viene elevato per tutti i lavoratori, compresi quindi gli ultracinquantenni, che richiederanno l’esodo incentivato, ad €. 26.000,00= (ventiseimila/00);

    Punto 3) Maggiorazione per i soggetti ultracinquantenni: la maggiorazione di €. 4.000,00= per i soggetti che entro il 31.12.2006 abbiano compiuto i cinquanta anni di età, cessa di avere efficacia dalla data di approvazione della presente deliberazione;

Ritenuto di dover confermare il punto 4) del dispositivo della D.G.R. n. 849/06 per gli enti utilizzatori che stabilizzeranno i lavoratori entro il quadrimestre in considerazione;

Ritenuto di dover, comunque, sostenere i lavoratori, prevedendo che, qualora gli stessi non vengano stabilizzati entro il quadrimestre gennaio/aprile, beneficeranno del sussidio speciale P.A.R.I. sino alla scadenza di tale Programma. Qualora da parte ministeriale venga prorogata l’efficacia del Pari tale sussidio potrà essere concesso sino al raggiungimento dei dieci mesi massimi ivi previsti;

Dato atto che le modalità di richiesta degli incentivi saranno le stesse previste dall’Allegato 1 della D.G.R. n. 433/06 , con conseguente slittamento del termine ultimo per la presentazione al 30.06.07;

Ritenuto di dover concedere la proroga da sei a dieci mesi del sussidio speciale P.A.R.I. ai lavoratori in godimento di tale sussidio a decorrere dal mese di agosto 2006, in quanto ritenuti incollocabili dagli enti utilizzatori;

Ritenuto, altresì, di dover concedere anche ai lavoratori sussidiati P.A.R.I., contemplati dal presente provvedimento, gli incentivi alla stabilizzazione occupazionale e/o all’esodo volontario per tutto l’arco temporale di godimento del sussidio stesso;

Rilevato che l’onere finanziario connesso alle presenti misure, con esclusione di quello discendente dalla proroga del sussidio P.A.R.I., che ricade su risorse ministeriali non trasferite alla Regione, nonché di quello relativo agli incentivi stabiliti con D.G.R. n. 433/06, ammontante presumibilmente a circa €. 700.000,00= (settecentomila/00) trova adeguata capienza nel capitolo 21635 del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario;

Preso atto di quanto riferito dal Relatore in merito al parere favorevole espresso sulle presenti misure dal Commissione Tripartita Regionale nella seduta del 18.01.07;

Ritenuto di delegare la competente Direzione regionale alla stipula della Convenzione con l’I.N.P.S. Regionale di L’Aquila per il pagamento del sussidio speciale P.A.R.I.;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro della Formazione e dell’Istruzione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Ai lavoratori, già utilizzati in A.S.U. sino al 31.12.2006, in caso di ritardo rispetto al tempo di stabilizzazione programmato, verrà concesso il sussidio speciale PARI per i giorni compresi tra il primo gennaio 2007 e la data di inizio dell’attività lavorativa;

2.   Di concedere, in favore dei datori di lavoro, un contributo a fondo perduto di €. 500,00= (cinquecento/00) mensili, per ciascun lavoratore, già utilizzato in attività socialmente utili sino al 31.12.2006, assunto con contratto di lavoro temporaneo, per un massimo di quattro mesi, decorrenti da gennaio 2007;

3.   Che tale contributo potrà essere richiesto dagli interessati, solo dopo che avranno stabilizzato definitivamente i lavoratori secondo le tipologie contemplate dalla D.G.R. n. 433/06;

4.   Che tale contributo sarà ridotto in misura proporzionale ai giorni di sussidio speciale PARI spettante ai lavoratori sino alla data di inizio dell’ attività lavorativa;

5.   Di concedere in maniera preventiva il contributo di cui al precedente punto 3) a quegli enti che abbiano dichiarato alla competente struttura della Regione, che a causa di impedimenti posti dalla normativa finanziaria nazionale, si trovano nell’impossibilità, in mancanza di tale anticipazione, di stipulare contratti di lavoro temporanei con i lavoratori destinati alla stabilizzazione presso terzi nel quadrimestre in considerazione;

6.   Che tale contributo preventivo dovrà essere restituito alla Regione in caso di mancata stabilizzazione, da effettuare entro il mese di aprile 2007;

7.   Di prorogare l’efficacia degli incentivi stabiliti con la D.G.R. n. 433/06, Allegato n. 1 - per altri quattro mesi, decorrenti da gennaio 2007, apportando agli stessi le variazioni di seguito specificate:

      Lettera B:

a.   Punto 1) Incentivi alla stabilizzazione occupazionale: l’importo del contributo da €. 18.000,00= viene elevato ad €. 20.000,00= (ventimila/00);

b.   Punto 3) Incentivo per la volontaria e definitiva fuoriuscita dalle attività socialmente utili: l’importo di €. 18.000,00= viene elevato per tutti i lavoratori, compresi quindi gli ultracinquantenni, che richiederanno l’esodo incentivato, ad €. 26.000,00= (ventiseimila/00);

c.   Punto 3) Maggiorazione per i soggetti ultracinquantenni: la maggiorazione di €. 4.000,00= per i soggetti che entro il 31.12.2006 abbiano compiuto i cinquanta anni di previste nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 433/06, cessa di avere efficacia dalla data di approvazione della presente deliberazione;

8.   Le modalità di richiesta degli incentivi per la stabilizzazione occupazionale, nonché le eventuali riduzione connesse alla tipologia del rapporto di lavoro, saranno le stesse previste nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 433/06, con conseguente slittamento del termine ultimo per la presentazione delle relative domande al 30.06.07;

9.   Di confermare il punto 4) del dispositivo della D.G.R. n. 849/06 per gli enti che stabilizzeranno i lavoratori entro il quadrimestre in considerazione;

10. I lavoratori che non verranno stabilizzati entro il quadrimestre gennaio/aprile, beneficeranno del sussidio speciale P.A.R.I. sino alla scadenza di tale Programma. Qualora da parte ministeriale venga prorogata l’efficacia del Pari, tale sussidio potrà essere concesso sino al raggiungimento dei dieci mesi massimi ivi previsti;

11. Di concedere la proroga da sei a dieci mesi del sussidio speciale P.A.R.I. ai lavoratori già in godimento di tale sussidio a decorrere dal mese di agosto 2006, in quanto ritenuti incollocabili dagli enti utilizzatori;

12. Di concedere anche ai lavoratori sussidiati P.A.R.I., contemplati dal presente provvedimento, gli incentivi alla stabilizzazione occupazionale e/o all’esodo volontario per tutto l’arco temporale di godimento del sussidio stesso;

13. Le modalità di richiesta degli incentivi di cui al precedente punto 12) saranno le stesse previste nell’Allegato 1 della D.G.R. n. 433/06, con conseguente slittamento del termine per la presentazione delle relative domande che viene fissato nel sessantesimo giorno successivo all’avvenuta stabilizzazione occupazionale o all’esodo volontario;

14. Che l’onere finanziario connesso alle presenti misure, con esclusione di quello discendente dalla proroga del sussidio P.A.R.I., ricadente su risorse ministeriali non trasferite alla Regione, nonché di quello relativo agli incentivi stabiliti con D.G.R. n. 433/06, ammonta presumibilmente a circa €. 700.000,00= (settecentomila/00) e che lo stesso trova adeguata capienza nel capitolo 21635 del bilancio regionale relativo al corrente esercizio finanziario;

15. Di delegare la competente Direzione regionale alla stipula della Convenzione con l’I.N.P.S. Regionale di L’Aquila per il pagamento del sussidio speciale P.A.R.I.