LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, relativo all’istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il Reg. CEE 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con il quale è stata introdotta, tra l’altro, la deroga al divieto di utilizzare, per la produzione di vino da commercializzare, le uve raccolte da superfici piantate irregolarmente.

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 ottobre 1999, con cui è stata affidata all’Azienda per gli interventi nel mercato agricolo – AIMA – in liquidazione - la realizzazione dell’inventario nazionale del potenziale viticolo, articolato per singole regioni e province autonome;

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, afferente la deroga all'impianto di vigneti;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione in data 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Visto il Regolamento Ce n° 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 200, che reca modalità d’applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la decisione 12 luglio 2001 della Commissione Europea, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del Reg. CE 1493/99;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate e successive integrazioni e proroghe;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione Europea;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto l'articolo 64 della legge 448/01, che modifica l'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 260/00 e introduce i commi 3−bis e 3−ter;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al titolo V della Costituzione;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164/92 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per l’iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 09.08.2000, recante “Adempimenti per l’attuazione dei Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00, relativi all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 13.02.2001, recante “ Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 14.06.2002, recante “ DGR n. 81 del 13.02.2001 – Punto 5: Regolarizzazione vigneti – Sostituzione “;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 13.11.2002, recante “Regolarizzazione vigneti – Criteri per l’assegnazione dei diritti d’impianto “virtuali” Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 e DGR n. 393 del 14.06.2002;

Vista la sentenza n. 12 del 13.01.2004 (G.U. n. 3 del 21.01.2004 I Serie Speciale C.C.) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 64 della Legge n. 488/2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 12.03.2004, recante “Adempimenti per l’attuazione dei Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00, relativi all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 09.08.2000. Riapertura termini di presentazione delle domande per la regolarizzazione delle superfici vitate”;

Vista la Legge Regionale 26.04.2004 n. 15 (Legge Finanziaria Regionale 2004), ed in particolare il disposto all’art. 130, che sancisce “ Disposizioni di carattere finanziario per la regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati in applicazione del Regolamento (CE) 1493/99 e sue modifiche e integrazioni”;

Visto il Regolamento Ce n° 1216/2005 della Commissione del 28 luglio 2005, che proroga al 31 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999

Ritenuto, pertanto, di dare l’opportunità ai produttori interessati di beneficiare dell’ulteriore concessione dalla Commissione Europea che con Reg. CE n. 1216 del 28 luglio 2005 proroga il termine di cui all'art. 2 comma 3 del Reg. CE 1493/99 al 31 dicembre 2007;

Ritenuto opportuno che la Regione Abruzzo si avvalga della facoltà concessa dall'art 2. comma 2 del Reg. CE n. 1227/2000 e dall'art. 2 comma 3 del Reg. CE 1493/99 e, pertanto, autorizzi i produttori che presentino domande di regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati anteriormente all’1.9.1998, mediante “ l’allegato A “, unito al presente atto, ad utilizzare le uve provenienti da detti vigneti per la produzione del vino destinato alla commercializzazione, nelle more della definizione dell’istruttoria delle domande stesse;

Ritenuto di individuare nei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli uffici competenti a ricevere ed istruire le suddette domande;

Ritenuto necessario, vista l’urgenza di aggiornare lo schedario viticolo regionale, che i SIPA possano avvalersi della collaborazione dell’ARSSA per l’espletamento di alcune competenze istruttorie;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato,per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1)   di consentire, per le motivazioni e argomentazioni esposte nelle premesse, ai conduttori delle superfici di viti per uva da vino, che sono state impiantate senza la prescritta autorizzazione regionale tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998, di regolarizzare dette superfici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, dell'articolo 2 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 e dell'articolo 130 dalla L.R. 15/2004;

2)   di stabilire che, ai fini della regolarizzazione di cui al precedente punto 1., possono essere assegnate ai conduttori, che ne facciano formale richiesta, le superfici relative ai diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c, del regolamento CE 1493/99, nella misura massima di ettari 232,6761 e secondo le modalità stabilite dalla DGR 911 del 13.11.2002;

3)   di stabilire che sono riaperti i termini di presentazione delle domande intese ad ottenere la regolarizzazione dei vigneti abusivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e fino al 15 marzo 2007;

4)   di stabilire che, i produttori presentino domande di regolarizzazione dei vigneti abusivi, impiantati anteriormente all’1.9.1998, mediante “ l’allegato A “, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5)   di stabilire che i diritti di impianto eventualmente presenti nella Riserva Regionale, di cui all’art. 5 del regolamento CE 1493/99, non sono concessi ai fini della regolarizzazione di cui al precedente punto 1;

6)   di stabilire che, in deroga a quanto previsto, si possono accogliere ed istruire anche le istanze riferite a superfici per le quali la medesima Regione Abruzzo ha già autorizzato l'estirpazione, ma ha subordinato la concessione del diritto di impianto alla preventiva regolarizzazione di dette superfici;

7)   di prevedere che i criteri e le condizioni per la concessione della deroga relativa all'utilizzazione delle uve per produrre vino da commercializzare, ottenute dalle superfici irregolarmente piantate di cui al precedente punto 1, sono quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8)   di stabilire che i provvedimenti di regolarizzazione riguardanti l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, ottenuto dalle uve raccolte dalle superfici irregolarmente piantate, devono essere assunti entro il 31 dicembre 2007;

9)   di stabilire che gli importi delle sanzioni sono quelli determinati con la legge regionale n. 15/2004, articolo 130, che restano validi a tutti gli effetti;

10) di stabilire che le sanzioni amministrative applicate in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 15/2004, art. 130, devono essere versate a carico di ciascuna ditta, nei termini di cui all’allegato B, potendo optare per una delle seguenti modalità:

a)   conto corrente postale n. 208678, intestato a Servizio Tesoreria della Giunta Regione D’Abruzzo;

b)  conto bancario, n. 40300 - abi 6040 - cab 3601 presso Cassa di Risparmio dell’Aquila intestato a Tesoreria Regione Abruzzo;

      con indicazione obbligatoria per entrambi i tipi di versamento della causale " regolarizzazione vigneti - art. 2 D. L.vo 10.08.2000 n° 260 - cap. n. 35016/E ";

11) di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al precedente punto 9, sono introitate nel capitolo d'entrata n. 35016/E denominato " entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura";

12) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 1143/2000, spetta ai SIPA competenti per territorio la gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento;

13) di dare atto che spetta alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura – Servizio Produzioni Agricole e Mercato il provvedimento di approvazione regionale finale, il coordinamento delle operazioni di regolarizzazione, il relativo monitoraggio, in raccordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA), relativamente alla rendicontazione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea;

14) di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie sia per l’applicazione del presente provvedimento che per l’operatività in materia di potenziale viticolo regionale;

15) di inviare, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE 1493/99, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA);

16) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura.

Segue Allegato