Vista la nota della Regione Abruzzo - Direzione Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere, Prot. 12883/AR del 20.9. 2006, acquisito al protocollo del Comune al n. 3986 del 25.9. 2006, con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria affinchè questo Ente predisponga il provvedimento di autorizzazione relativo all’oggetto;

Vista l’istanza in data 7.9.2004 della ditta F.lli Tiberio Snc con sede in Tollo Via Casale Gervasio,tendente ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva di sabbia in ampliamento alla preesistente cava, in località San Rocco,mappali nn. 291-14- 238-15 del Foglio 3 di questo Comune in base agli elaborati tecnici e relativi atti allegati;

Vista la L.R. n. 54 del 26.7.1983 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la zona non ricade in area sottoposta a vincoli;

Preso atto, del parere favorevole espresso ai sensi del DPR 12.4.1996 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale con giudizio n. 664/2005, contenuto nella nota prot. 15318/05 del 23.12.2005 della Direzione Parchi,Territorio, Ambiente, Energia;

Preso atto, del parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi,convocata ai sensi dell’Art 14 della Legge n. 241/90 in data 16.5.2006;

Vista l’art. 5 della L.R. n. 67/1987;

Vista la Convenzione per l’esercizio di attività estrattiva, art. l3 bis L.R. 54/83 introdotto, dalla L.R. 6/2005 in data 25.8.2006 Registrata a Chieti in data 25.8.2006 al n. 2365, Mod. III; Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

autorizza

La ditta F.lli Tiberio Snc, con sede in Tollo, Via Casale Gervasio, ad esercitare attività di coltivazione “Ampliamento della preesistente cava per sabbia” in località San Rocco di questo Comune, individuata in Catasto al Foglio 3, P.lle 291-14-238-15, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1 - Obbligo dell’osservanza delle nonne contenute nel disciplinare approvato con delibera della G.R. n. 204 del 23.01.1985 della osservanza delle modalità indicate nei disegni. elaborati ed atti tutti timbrati e firmati, allegati alla presente autorizzazione, costituenda da Istanza del 7.4.2004,disciplinare approvato con delibera di G.R. n. 204 del 23.1.85, nota della Direzione Territorio della G.R.A. Serv. V.IA. n. 15318/05 del 23.12.2005, Relazione tecnico Economica, Relazione Geologico-Tecnica, Documentazione fotografica (Tav. ) Planimetria Catastale e Piante, (Tav.2) Sezioni, Relazione di verifiche stabilità del versante oggetto di ampliamento; Art.2 - La Zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata; Art.3 - L’Autorizzazione è valida per 5 (Cinque) anni dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività deve essere intrapresa entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla predetta data di notifica. La comunicazione di inizio dei lavori e idonea documentazione attestante l’avvenuto nel rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata ai sensi dell’art. 28 dei DPR n. 128/59 anche ai Servizio Attività Estrattiva e Mineraria. Qualora entro i termini suddetti non pervenga la denuncia di inizio dei lavori la presente Autorizzazione si intende decaduta; Art.4 - Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 120.000,00 (Centoventimila/00)é stato effettuato con polizza fidejussoria 11188 emessa in data 08.01.2007 dalla Reale Mutua Assicurazione - Agenz. Lanciano; Art. 5 - La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e Controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria; Art.6 - La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni: Le scarpate devono essere sagomate con materiale imposto nella fase di coltivazione; Art.7 - La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Estrattivo e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva; Art. 8 - La quantità media estraibile annualmente è di circa mc.6.760 e complessivamente mc. 33.800 per l’intera durata dell’attività estrattiva; Art.9 - La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e allegati alla presente e mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici :n. 2 Escavatori meccanici, n. 2 Pale meccaniche. n. 3 Camion per il trasporto; Art. 10 - La ditta, circa le modalità della sistemazione ambientali è tenuta a rispettare il progetto approvato timbrato e firmato, allegato alla presente autorizzazione. art. 6 L.R. 67/l987; Art. 11 - La ditta è tenuto al rispetto della Convenzione richiamata in premessa, (primo pagamento annuale del Contributo entro 30 giorni dal rilascio della presente); Art. 12 - La presente autorizzazione dovrà essere pubblicata sul B.U.R.A. e notificata alla ditta nei modi consentiti dalla legge. Una copia del presente provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso a: “Regione Abruzzo- Servizio Attività Estrattive e Minerario di Pescara” e “Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti”, entrambi competenti all’espletamento dei compiti di vigilanza in base all’art. 11 della L.R.67/1987;

Il Respon. dell’Ufficio Tecnico

Geomn. Mario Faiulli