IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta DI GIUSEPPE BRUNO nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Puglie, 43 Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata apertura della cava di ghiaia sita in località “Stracca” del Comune di Atri (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n°2 particelle nn°215 (parte) e 220 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due), dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N.B/SVT6102600001981 emessa in data 26.10.2006 dalla “Albatross Invest S.p.A.” Roma.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   prima dell’inizio dei lavori di coltivazione la ditta deve installare un piezometro in prossimità del “fiume“Vomano”, alla presenza di un rappresentante dell’organo di vigilanza;

2.   al fine di contenere l’emissione delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare, deve essere realizzata un’idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita dall’’attività di cava;

3.   l’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

4.   la profondità di scavo deve essere limitata al di sopra di 2,00 mt. dalla quota del fiume Vomano, in corrispondenza della sezione trasversale;

5.   il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;

6.   il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Decreto L.vo N° 152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 85.814 e complessivamente di mc. 171.628 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 escavatori; b)n. 1 ruspa; c)vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta