La giunta regionale
Omissis
delibera
per quanto espresso in narrativa:
1) di prendere atto delle risorse disponibili di cui all’art. 48 della Legge Regionale 26 aprile 2004, n. 15 che prevede per la “riqualificazione e ristrutturazione del complesso sportivo Piscine Le Naiadi di Pescara” l’istituzione nell’ambito della U.P.B. 10.01.003 del capitolo 91503 titolato “Contributo straordinario al Complesso sportivo Piscine Le Naiadi” con una disponibilità complessiva di € 100.000,00 e clic l’art. 11 della L.R. n. 42/06 dispone di assegnare tale contributo, per le finalità previste, all’Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara per il tramite del Commissario Liquidatore;
2) di prendere atto dell’impegno della complessiva somma di € 100.000,00 come assunto sul capitolo 91503 U.P.B. 10.01.003, giusta Determinazione DM1/120 del 29/11/2004 del Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva e modulo impegno n. 2004/4757 come comunicato al Servizio stesso in data 4/02/05, per le finalità previste;
3) di individuare quali modalità e disciplina per la erogazione dell’indicato contributo, al Commissario Liquidatore dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara, quelle previste dalla vigente L.R. 4 ottobre 2001, n. 56, che dispone in merito alle modalità per la erogazione di contributi per la realizzazione di opere ed infrastrutture, indicando in particolare, per la erogazione del previsto contributo, in via principale, le seguenti modalità:
- il 40% a domanda da parte del Soggetto individuato (Commissario Liquidatore quale Legale Rappresentante);
- il 50% a presentazione del certificato di inizio lavori rilasciato nelle forme di legge;
- il saldo pari al 10% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del provvedimento dell’Organo competente di approvazione del C.R.E. o Certificato di Collaudo nonché Relazione acclarante i rapporti economici tra ente e Regione;
4) di indicare che per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’impianto sportivo “Le Naiadi” di Pescara, a mezzo dell’assegnato finanziamento, trovano applicazione tutte le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, di impiantistica sportiva e quelle, per quanto applicabili, della L.R. 7 marzo 7000 n 20 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte di testo concernente l’impiantistica sportiva (in termini di documentazione e di uso pubblico dell’impianto sportivo nonché di presentazione delle richieste di contributo e relativa documentazione), nonché le ulteriori disposizioni in materia di erogazioni di contributi e finanziamenti pubblici;
5) di disporre, altresì, che il destinatario del finanziamento di clic trattasi assume diretta e solidale responsabilità anche in merito al rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati;
6) di autorizzare il Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica sportiva a curare ed effettuare ogni ulteriore adempimento discendente dal presente provvedimento, secondo prescrizioni di legge.