STATUTO COMUNALE - COMUNE di BELLANTE (TE)
L’ART.
18 VA SOSTITUITO CON IL SEGUENTE NUOVO TESTO:
Art. 18
Nomina dei componenti della Giunta
1. I componenti la Giunta, tra cui un
Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco, nel nominare i componenti la
Giunta, dovrà assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, maschile
e femminile.
3. Il Sindaco può nominare alla carica di
Assessore, cittadini residenti nel Comune, non facenti parte del Consiglio, in
possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di
consigliere. Non potranno essere nominati i cittadini che, candidati alle
ultime elezioni, non siano stati eletti.
4. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla
data del suo insediamento, il Sindaco,
sentita la Giunta, presenta al Consiglio le Linee Programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.