STATUTO COMUNALE - COMUNE di BELLANTE (TE)

L’ART. 18 VA SOSTITUITO CON IL SEGUENTE NUOVO TESTO:

Art. 18
Nomina dei componenti della Giunta

1.   I componenti la Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2.   Il Sindaco, nel nominare i componenti la Giunta, dovrà assicurare la rappresentanza di entrambi i generi, maschile e  femminile. 

3.   Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, cittadini residenti nel Comune, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Non potranno essere nominati i cittadini che, candidati alle ultime elezioni, non siano stati eletti.

4.   Entro il termine di 60 giorni  decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco,  sentita la Giunta, presenta al Consiglio le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.