IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N. 83 e successive modifiche e integrazioni – Decreto Legislativo 24.06.2003 N. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) – il progetto presentato dalla Ditta Autodemolizioni TALVACCHIA EMIDIOLA - VIA Mincio n. 3 – 64022 GIULIANOVA (TE) – Zona Industriale Località Colleranesco – teso ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un centro di autodemolizione, raccolta e messa in riserva di metalli ferrosi e non ferrosi, da ubicarsi nella Zona Industriale in Località Colleranesco – Via Mincio n. 3 – 64022 Giulianova (TE), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 31 Particelle nn. 240 – 355 – 642 – 540 – 315 – 645 – 536 – 641 – 640 – 643 – 644 – Area classificata dal P.R.G. come Zona D2 (Zona consolidamento e completamento degli insediamenti a carattere artigianale e industriale esistente) – della superficie complessiva di mq 3.438 e una potenzialità dell’impianto di 500 t/a, equivalente alla fase “D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito elencati:

Mese di Febbraio Anno 2006

1)  Comune di Giulianova (TE) – Area 3 – Settore 4 - Manutenzioni e servizi tecnici –

      Autorizzazione immissione delle acque meteoriche nella  canalizzazione esistente presso la zona industriale – artigianale alla Ditta Talvacchia Emidiola a firma del Responsabile Dott. Ing. Silvio Stirparo;

2)             Relazione tecnica asseverata a firma del Geom. Gabriele Tomassetti;

Mese di Marzo Anno 2006

3)             Certificato di collaudo finale a firma del Geom. Gabriele Tomassetti;

4)  Verbale di collaudo a firma della Società Consulprogett S.r.l.;

Mese di Maggio Anno 2006

5)             Relazione tecnica a firma del Perito Industriale David Marco;

6)             Relazione della Società Consulprogett S.r.l.;

7)             Relazione fotografica;

8)  Tavola – Planimetria generale scala 1:200 – Progettista Geom. Gabriele Tomassetti;

9)  Tavola Planimetria generale scala 1:200 – Progettista Geom. Gabriele Tomassetti;

10)             Tavola – Impianto disoleatore – acque di prima pioggia – profilo trasversale –

  Progettista Geom. Gabriele Tomassetti;

Mese di Agosto Anno 2006

11)             Relazione integrativa a firma del Perito Industriale David Marco;

12)             Tavola - Planimetria generale dell’impianto aggiornata al 15.07.2006 scala 1:200 –

 Progettista: Geom. Gabriele Tomassetti. 

2)   di autorizzare la Ditta Talvacchia Emidiola – alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tale proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale N. 83/2000;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. N. 152/2006 e dalla L.R. N. 83/2000, art. 24, comma 5;

5)   di autorizzare la Ditta Autodemolizione Talvacchia Emidiola in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) per le tipologie di rifiuto con codice C.E.R. di seguito elencati:

Attività di autodemolizione

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

13 02 04*

Scarti di olio minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06*

 Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione

13 02 07*

Olio per motori ingranaggi e lubrificazione facilmente biodegradabili

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio-acqua

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele)

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 03

Pneumatici fuori uso

16 01 04*

Veicoli fuori uso

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07*

Filtri dell’olio

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11*

Pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*

Liquidi per freni

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

Serbatoi per gas liquido

16 01 17

Metalli ferrosi

16 01 18

Metalli non ferrosi

16 01 19

Plastica

16 01 20

Vetro

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti

16 06 01*

Batterie al piombo

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

Attività di recupero di metalli ferrosi e non ferrosi non provenienti dall’attività di autodemolizione:

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

11 05 01

Zinco solido

12 01 01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

Polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04

Polveri e particolato di materiali non ferrosi

15 01 04

Imballaggi metallici

16 01 17

Metalli ferrosi

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

17 04 02

Alluminio

17 04 03

Piombo

17 04 04

Zinco

17 04 05

Ferro e acciaio

17 04 06

Stagno

17 04 07

Metalli misti

19 01 02

Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

19 01 18

Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 12 02

Metalli ferrosi

19 12 03

Metalli non ferrosi

20 01 40

Metallo

 

Per una potenzialità complessiva dell’impianto di 500 t/a;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

8)   di richiamare la Ditta Talvacchia Emidiola autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo – di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione, da quelli fuori regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152;

10) di obbligare la Ditta a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 N. 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 N. 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;

11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta TALVACCHIA EMIDIOLA – Via Mincio n. 3 – 64022 GIULIANOVA (TE) - Zona Industriale Loc. Colleranesco;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini