DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
Servizio Gestione Rifiuti
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PREMESSA
La L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006, è stata approvata in attuazione delle disposizioni nazionali di cui alla legge 28.12.1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 3, commi da 24 a 40 (legge Finanziaria 1996), di seguito denominata “legge statale”, riformula la normativa regionale in materia ed abroga tutte le disposizioni emanate negli anni precedenti.
La presente circolare intende agevolare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 17/06. In assenza di riferimenti specifici nell’applicazione della normativa regionale, si osserva quanto previsto dalla “legge statale”, nonché dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 190/96 del 24.07.96 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). Criteri applicativi”, per quanto compatibile.
ENTRATA
IN VIGORE
La L.R. 17/06, si applica a partire dal 1° gennaio 2007. Relativamente all'imposta per chilogrammo dei rifiuti conferiti in discarica, l'art. 3 comma 29 della legge statale, dispone che è compito della singola Regione fissarne la misura, con propria legge, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.
Per i rifiuti conferiti agli impianti entro il 2006, sarà obbligatorio il versamento del tributo entro il 31.01.2007, si applica la L.R. 3 marzo 2005, n. 14 “Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36”, pubblicata sul B.U.R.A. Ordinario n. 15 del 18 marzo 2005,
FINALITÀ
DELLA LEGGE
L’obiettivo della legge è quello di disincentivare la produzione di rifiuti e favorire l’effettivo recupero dagli stessi di materia prima ed energia. In particolare, la L.R. 17/06 intende favorire anche il trattamento dei rifiuti al fine di diminuirne l’impatto ambientale ed i costi di esercizio degli impianti.
Le risorse provenienti dall’applicazione della disciplina in materia di tributo speciale, sono destinate in un apposito fondo regionale di cui all’art. 34 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e sm.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti” - Cap. 11690. Il 35% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto destinato alle Province, è iscritto al Cap. 292210 del Bilancio regionale, denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”.
OGGETTO
DEL TRIBUTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 25 della richiamata legge n. 549/95, il presupposto impositivo del tributo regionale in argomento é dato dall’effettivo deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. Il tributo, si applica ai rifiuti solidi, come attualmente disciplinati dal D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, riferiti all’allegato “A”, compresi i fanghi anche palabili, conferiti:
a) in discarica autorizzata;
b) tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia;
c) in discarica abusiva, abbandonati o
depositati in modo incontrollato.
SOGGETTI
OBBLIGATI
Sono tenuti al pagamento del tributo (art. 3), i soggetti passivi, ai sensi dell’art. 3, comma 32 della legge statale, che hanno, altresì, l’obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento dei rifiuti. Il tributo, pertanto, è dovuto:
a) dal gestore dell’impresa di stoccaggio
definitivo (discarica);
b) dal gestore dell’impianto di incenerimento per
rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
c) da chiunque esercita, ancorché in via non
esclusiva, attività di discarica abusiva;
d) da chiunque abbandona, scarica o effettua
deposito incontrollato di rifiuti.
Sono altresì obbligati in solido (art. 4), l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. L’utilizzatore è tenuto in solido:
a) agli oneri di bonifica;
b) al risarcimento del danno ambientale;
c) al pagamento del tributo e delle sanzioni
pecuniarie previste.
MODALITÀ
DI VERSAMENTO
Il tributo deve essere versato direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, con accredito sul c/c n. 000000040300 ABI CAB 03601 o tramite il c/c postale n. 208678 intestato a Regione Abruzzo Entrate Regionali, con l'obbligo di indicare nella causale, almeno, il nome della discarica o impianto di incenerimento, la provincia in cui è ubicata la discarica, il trimestre di riferimento.
QUANDO SI
PAGA
Il tributo deve essere versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento (art. 7), nel rispetto dei seguente termini:
rifiuti conferiti in gennaio, febbraio e
marzo |
entro il 30 aprile |
rifiuti conferiti in aprile, maggio e giugno |
entro il 31 luglio |
rifiuti conferiti in luglio, agosto e settembre |
entro il 31 ottobre |
rifiuti conferiti in ottobre, novembre e dicembre |
entro il 31 gennaio |
Per
informazioni:
REGIONE ABRUZZO
Servizio Risorse Finanziarie
Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’AQUILA
Tel. 0862.363394 – 0862.363764
Fax 0862.363466
DICHIARAZIONE
ANNUALE
Il soggetto passivo deve presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la “dichiarazione” redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul B.U.R.A., da parte del competente servizio regionale in materia tributaria (art. 8, comma 1), direttamente allo stesso, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita al Servizio stesso in plico raccomandato. In questo caso, quale data di presentazione, fa fede il timbro a data, apposto dall'ufficio postale accettante.
Copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, a cura del competente Servizio, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.
La dichiarazione presentata, ma priva di sottoscrizione del legale rappresentante o difforme dal modello regionale, è da considerare omessa se, entro 30 gg (trenta) dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l’inadempienza.
A tal fine per semplificare il procedimento di un eventuale adeguamento da parte del soggetto obbligato, la copia originale della dichiarazione viene inviata dal competente servizio della regione alla Provincia territorialmente competente, presso la quale, pertanto, sarà possibile sanare l’inadempienza come previsto dall’art. 8, comma 4 della L.R. 17/06.
BASE
IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
L'importo complessivo del tributo per ogni singola operazione di conferimento, si determina molti-plicando l’imposta per ogni mille chilogrammi (t), per il quantitativo di rifiuti, come classificati dall’art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., conferito in discarica (kg), determinato sulla base delle annotazioni effettuate sui registri di cui all’art. 190 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. Gli importi, definiti dall’art. 5, comma 2 della L.R. 17/06 sono riassunti nella tabella che segue:
Art.
5, comma 2 |
Tipologie rifiuti |
Tributo €/t |
lett. a) |
rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario,
estrattivo, edilizio (costruzione e demolizione - di seguito denominati “C
& D”), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti
da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento |
€ 3 |
lett. b) |
rifiuti speciali pericolosi dei settori minerario, estrattivo,
edilizio (C & D), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti
provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento |
€ 6 |
lett. c) |
rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti in quelli di cui
alla lett.a) |
€ 10 |
lett. d) |
rifiuti speciali pericolosi, non rientranti in quelli di cui
alla lett.b) |
€ 20 |
lett. e) |
rifiuti urbani
conferiti tal quali, rifiuti urbani provenienti da fuori ATO e da fuori
regione |
€ 25 |
lett. f) |
per tutti i
restanti tipi di rifiuti |
€ 11. |
In attesa della costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), di cui all’art. 200 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., nonché dell’approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), questi corrispondono al territorio delle Province, come disposto dall’art. 13, comma 1 della L. 83/00 e s.m.i.
RIDUZIONI
La Regione Abruzzo ha inteso introdurre specifiche agevolazioni in modo particolare per incentivare la riduzione della produzione, favorire il loro trattamento, premiare la raccolta differenziata, intesa come avvio ad effettivo recupero dei materiali, favorire il recupero di frazioni organiche stabilizzate (FOS) per la ricopertura giornaliera delle discariche ed il riutilizzo dei rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati e di bonifiche, effettuati all’interno del territorio regionale.
Le diverse riduzioni solo tra loro cumulabili e non si applicano ai rifiuti prodotti da territori extraregionali. Il quadro delle diverse agevolazioni/riduzioni del tributo, introdotte con la L.R. 17/06, è il seguente:
Articolo |
Tipologia rifiuti |
Riduzione |
5, comma 3, lett.a) |
rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza
recupero di energia |
30% di 25 € |
5, comma 3, lett.b) |
rifiuti trattati, esclusa la sola riduzione volumetrica senza
selezione, scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da
impianti a tecnologia complessa ove vengono svolte operazioni, ai sensi degli articoli 27, 28, 31 e 33 del
decreto, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, nonché le scorie
dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti
non pericolosi |
30% di 25 € |
5, comma 3, lett.c) |
rifiuti non pericolosi di cui all’art.6, comma 1, lett.b) del
D.M.03.08.2005 |
30% di 25 € |
5, comma 3, lett.d) |
fanghi palabili, conferiti in discariche controllate |
30% di 25 € |
5, comma 3, lett.e) |
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime,
lacuali e fluviali, come individuati dall’art.7, comma 2, lettera d) del
decreto |
30% di 25 € |
5, comma 4 |
rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti
inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche
in tema di amianto, effettuate all’interno del territorio regionale |
30% di 2 € |
5, comma 5 |
per i rifiuti dei Comuni in cui la produzione totale
procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a), sia inferiore del 20% rispetto alla produzione totale
media procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a) della Provincia
territorialmente interessata, riferita all’anno precedente. |
20% di 25€ (pari all’80% del tributo) |
5, comma 6 |
la Frazione Organica Stabilizzata (FOS), utilizzata per la
ricopertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri
materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del
tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di
discarica, autorizzate e riportate nei registri di cui all’art. del D.Lgs.152/06
e s.m.i. |
Non dovuto (nei limiti quantitativi
previsti nel progetto) |
ULTERIORI
RIDUZIONI
Articolo |
Tipologia rifiuti |
Riduzione |
6, comma 1, lett.a |
si applica la riduzione pari al 30%
del tributo, qualora nell'anno precedente, il Comune produttore abbia
assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di rifiuti urbani
effettivamente avviati a recupero; |
30% (del
tributo dovuto) |
6, comma 1, lett.b) |
si applica la riduzione pari al 50%
del tributo, qualora nell'anno precedente, il Comune produttore abbia
assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 35% di rifiuti urbani effettivamente
avviati a recupero |
50%
(del tributo
dovuto) |
6, comma 2 |
le riduzioni di cui all’art. 6, comma 1 lett. a) e b), si applicano anche
ai Comuni che raggiungono il 50%
ed il 35%, aggiungendo alle
percentuali di rifiuti effettivamente avviati a recupero (% RD), quelle
ottenute (%) attraverso la riduzione a monte della quantità procapite annua
di rifiuti prodotti (kg/ab/a) |
Come sopra |
ASPETTI
APPLICATIVI
Per la Frazione Organica Stabilizzata (FOS), utilizzata per la ricopertura giornaliera delle discariche, il pagamento non è dovuto, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.R. 17/06, solo nel caso in cui l’utilizzo della stessa sia stato previsto nel progetto di approvazione /adeguamento dell’impianto ed in cui sia specificata la quantità effettivamente ammessa che deve risultare in seguito dai registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. L’utilizzo della FOS, per gli usi consentiti, è disciplinato da apposite direttive regionali, ai sensi della DGR n. 1528 del 27.12.2006.
In relazione alla definizione di trattamento, la nozione è ricavabile dall’art. 2 del D.Lgs. 13 .01.2003, n. 36 (cd “Decreto discariche”), da cui si evince che in tale nozione rientrano anche le attività di cernita. La norma infatti definisce il trattamento come: “i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in sicurezza”. Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, di attuazione della legge 15.12.2004, n. 308, conferma tali disposizioni. Quindi per “trattamento” di rifiuti, non deve intendersi solo il trattamento chimico-fisico degli stessi, ma anche tutte le operazioni che modificano le caratteristiche dei rifiuti per ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, compresa la semplice cernita.
Il raggiungimento delle percentuali di RD e l’effettivo
recupero dei rifiuti, devono essere “attestati” e “documentati” dal soggetto
interessato. La Provincia territorialmente interessata provvede, tramite gli
Osservatori Provinciali Rifiuti, ad effettuare i necessari controlli, ai sensi
dell’art. 6, comma 3 della L.R. 17/06.
DELEGA
ALLE PROVINCE
Le Province sono tenute ad inviare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. 17/06. Si richiamano le Province al rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. 17/06, in relazione all’utilizzo delle somme introitate dall’applicazione del tributo che deve avvenire in conformità dell’art. 3, comma 27 della legge statale nonché dell’art. 15 della L.R. 17/06.
SANZIONI
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della L.R.17/06.
RAVVEDIMENTO
I soggetti interessati possono avvalersi del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, come recita l’art. 11, comma 7 della L.R. 17/06.
DECADENZE,
RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Le diverse disposizioni sono contenute nell’art. 13 della L.R. 17/06.
IL DIRIGENTE
Dott. Franco Gerardini