IL DIRETTORE

Premesso che l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale”, ha definito un nuovo quadro normativo nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto che l’art. 227, comma 1, lett. b), del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, prevede che per la gestione dei rifiuti sanitari si continua ad applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

Visto che il D.P.R 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, ha provveduto a dettare disposizioni in materia di rifiuti sanitari, previsti nell’allegato I allo stesso, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci;

Visto che l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 254/03, prevede che le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti sanitari che devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;

Richiamata la D.G.R. n. 174 del 21.02.05, avente ad oggetto: D.Lgs. n. 22/97, articoli 2, comma 4, 3, comma 1, e 4, comma 4. Approvazione della bozza di Accordo di Programma denominato “Progetto rifiuti sanitari sicuri - gestione dei rifiuti sanitari nelle strutture pubbliche e private e attività professionali”. (DLgs. 22/97, art. 45), dalla quale emerge l’opportunità di promuovere e stipulare Accordi di Programma al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti di origine sanitaria, per la quale viene approvata una bozza di Accordo di Programma;

Considerato, pertanto, che si rende indispensabile elaborare un “Protocollo d’intesa”, da sottoscrivere con la competente struttura regionale dell’Assessorato alla Sanità, al fine di attivare le conseguenti iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti nelle strutture sanitarie, nonché a migliorare l’organizzazione dei servizi collegati alla loro gestione, come previsto dal D.P.R. 254/03;

Ritenuto necessario il conferimento di un incarico di consulenza per un supporto tecnico-scientifico alle attività già in essere presso il Servizio Gestione Rifiuti, relative all’elaborazione ed all’organizzazione delle diverse e complesse attività derivanti dall’attuazione del “Protocollo d’intesa” e delle iniziative in esso previste;

Dato atto che con nota del 02.11.2004, l’Ing. Franco Tavani ha trasmesso il proprio curriculum vitae al fine di proporre una collaborazione, in materia di rifiuti sanitari, con la Regione Abruzzo;

Dato atto, inoltre, che con successiva nota dell’11.07.05, l’Ing.Franco Tavani ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con il Servizio Gestione Rifiuti fornendo un elenco delle attività oggetto della eventuale consulenza;

Preso atto che con nota prot. n. 892 del 31.01.2006, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha richiesto all’Ing.Tavani una offerta tecnico-amministrativa-economica, da sottoporre alla valutazione della Regione Abruzzo, avente come obiettivo l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti sanitari mediante l’attuazione di varie iniziative;

Tenuto conto dei colloqui intercorsi per via telefonica e/o informatica con l’Ing. Tavani, mediante i quali è stata concordata l’offerta dallo stesso proposta consistente in un progetto avente ad oggetto: “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti sanitari nella Regione Abruzzo”(All. 1);

Presa visione del curriculum dell’Ing. Tavani, contenente l’elenco e la descrizione sommaria degli incarichi espletati (All. 2);

Ritenuto che il predetto incarico di consulenza possa essere affidato.all’Ing. Franco Tavani in considerazione della lunga ed approfondita esperienza maturata sulle problematiche in questione, nonché dell’impegno e della professionalità già evidenziate in altre occasioni con gli Uffici del Servizio Gestione Rifiuti;

Dato atto che l’Ing. Franco Tavani ha fatto pervenire alla competente Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, l’attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, ha dichiarato che non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione stabilite dalla L.R. 9 settembre 1986 n. 52 (All. 3);

Ritenuto di stabilire, per lo svolgimento delle attività di cui al presente incarico, un compenso complessivo di  € 30.000,00, I.V.A., oneri previdenziali ed ogni altro onere compresi;

Dato atto che all’onere derivante dall’incarico di consulenza di che trattasi può farsi fronte con lo stanziamento iscritto sul cap. 292210 relativo al fondo regionale di cui all’art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 83/00 “Realizzazione di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge ”;

Visto lo schema di convenzione che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 4);

Dato atto infine, che si darà luogo, con successivi specifici atti, a tutto quanto risulti, comunque, preordinato, conseguente o connesso all’attuazione delle attività previste nella convenzione (All. 4), che con il presente atto viene approvata;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Viste

la L.R. n. 52/86;

la L.R. n. 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.   di revocare la D.G.R. n. 174 del 21.02.05 avente ad oggetto: “DLgs. 22/97, articoli 2, comma 4, 3, comma 1, lett. f) e 4, comma 4. Approvazione della bozza di Accordo di Programma denominato “Progetto rifiuti sanitari sicuri - gestione dei rifiuti sanitari nelle strutture pubbliche e private e attività professionali”. (DLgs. 22/97, art. 45);

2.   di conferire l’incarico di consulenza all’Ing. Franco Tavani – Via De Sanctis, 56 - 65122 Pescara, finalizzato ad attuare iniziative comuni, tra gli Assessorati all’Ambiente ed alla Sanità della Regione Abruzzo, nella gestione sostenibile dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie regionali, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che deve tendere prioritariamente a realizzare:

1.   un’elevata protezione ambientale durante lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti sanitari;

2.   la riduzione delle quantità da avviare a smaltimento, promuovendo il recupero, il riciclaggio e/o la sterilizzazione dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo;

3.   una specifica attenzione alla prevenzione, alla raccolta differenziata dei materiali riciclabili ed ai costi di gestione dei rifiuti sanitari prodotti nelle diverse strutture sanitarie abruzzesi;

4.   alla collaborazione con il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per l’elaborazione delle diverse linee guida e direttive tecniche da emanare, con particolare riferimento alle attività di consulenza tecnico-scientifica nella fase istruttoria;

5.   al supporto ed alla consulenza tecnica per le attività del Servizio Gestione Rifiuti, relativi a specifici aspetti di natura impiantistico-gestionale ed ambientale;

3.   di approvare il progetto, predisposto dall’Ing. Tavani, avente ad oggetto: “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti sanitari nella Regione Abruzzo”(All. 1);

4.   di prendere atto del curriculum dell’Ing. Franco Tavani inviato con propria nota facente parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2);

5.   di prendere atto dell’attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, l’Ing. Franco Tavani ha dichiarato che non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione stabilita dalla L.R. 9 settembre 1986, n. 52 (All. 3);

6.   di approvare lo schema di convenzione, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi -Territorio –Ambiente- Energia che, allegato al presente provvedimento (All. 4), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7.   di rinviare a propri successivi specifici atti amministravi l’impegno, le liquidazioni ed i pagamenti degli oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico, nel rispetto dei tempi, delle modalità e degli importi indicati nello schema di convenzione approvato con il presente atto (All. 4);

8.   di acquisire, prima della sottoscrizione della convenzione, la certificazione con la quale il professionista dichiari, sotto la propria responsabilità, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/65;

9.   di affidare al Servizio Gestione Rifiuti l’incarico di provvedere ai successivi adempimenti necessari a dar corso a quanto stabilito nello schema di convenzione approvato con il presente atto, nonché a quelli necessari per la pubblicazione integrale della convenzione d’incarico sul B.U.R.A., successivamente alla sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE

Arch. Antonio Sorgi

Segue allegato