GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti, anche attraverso direttive, linee guida, accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa, ..etc, finalizzati ad assicurare un’efficace protezione della salute e dell’ambiente;
Richiamate le azioni previste dal “VI° Piano d’azione per l’ambiente 2001 - 2010” (6th Environment Action Program, EAP), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 settembre 2002, entrato in vigore il 19.09.2002 con la Decisione n. 166/2002/CE, che ha individuato gli obiettivi generali da perseguire e le azioni prioritarie della futura politica ambientale dell’UE fino al 2010 (cambiamenti climatici, natura e biodiversità, salute e qualità della vita, gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti);
Richiamati gli obiettivi del “Protocollo di Kyoto”, entrato in vigore il 15.02.2006 e della “Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione” (1^ Conferenza delle Parti - Roma 1997), che prevedono l’adozione anche di piani regionali contro i fenomeni di degradazione dei suoli, connessi in particolare nel Sud Europa, ad un tendenziale processo di tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo;
Considerato che molti suoli sono sempre più soggetti ad una serie di processi degradativi con conseguenze sulla salute dell’uomo, sugli ecosistemi naturali e sul clima, nonché sui sistemi economici, rappresentati da: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione locale o diffusa, diminuzione della biodiversità, impermeabilizzazione, salinizzazione, smottamenti, ..etc; la sostanza organica garantisce la stabilità strutturale del terreno, la ritenzione idrica, la vita microbica e rappresenta la componente prioritaria della fertilità complessiva di un suolo (Annuario dei dati ambientali – APAT Edizione 2004);
Considerato che in Italia secondo i dati riferiti al 2003, circa l’80% del suolo ha un tenore in carbonio organico minore del 2%, mentre non sono praticamente presenti suoli con tenori superiori al 6%; si pone la necessità di stabilizzare il carbonio organico presente nei suoli, limitando la sua rapida mineralizzazione e le conseguenti massicce emissioni di CO2;
Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 – cd. “Decreto Ronchi”) e che, in particolare, ha previsto nella parte IV^ “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
Visto il Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti”, che all’art. 5, comma 1, dispone che ciascuna Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);
Visto il D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.”;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 3 ottobre 2002 (GUCE serie L 273 del 10.10.2002);
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Vista la Decisione 2006/799/CE della Commissione del 3.11.2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati ed i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (G.U.C.E. 24.11.2006 L 325/28), notificata con il numero C (2006) 5369;
Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;
Vista la L.R. 9.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” - Art. 7, che ha riformulato l’art. 36 della L.R. 83/00, prevedendo, in particolare:
a. la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
b. l’utilizzo degli ammendanti di cui alla ex legge n. 748/84 e s.m.i. per attività agronomiche e tutela dei suoli;
c. l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;
Vista la L.R. 23 giugno 2006, n. 22 “Integrazione dl Piano Regionale di gestione dei rifiuti .. omissis .. con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”, che ha approvato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti da collocare in discarica”, cosiddetto “Piano R.U.B.”;
Considerato che il programma regionale suddetto, ha lo scopo di ridurre progressivamente il conferimento in discarica di quella frazione di rifiuto deputata alla produzione di biogas il quale rappresenta un grave rischio per l’ambiente in considerazione della elevata presenza di metano gas serra. In particolare, gli specifici obiettivi da raggiungere sono:
- il conferimento di RUB in discarica in quantitativi inferiori a 173 Kg/anno/abitante entro il 27 marzo 2008;
- il conferimento di RUB in discarica in quantitativi inferiori a 115 Kg/anno/abitante entro il 27 marzo 2011;
- il conferimento di RUB in discarica in quantitativi inferiori a 81 Kg/anno/abitante entro il 27 marzo 2018;
Considerato inoltre, che il programma regionale “Piano R.U.B.”, al Cap. 5.3 “La strategia regionale e strumenti attuativi”, recita:
“Il programma regionale individua le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 36/03. L’obiettivo è di incrementare notevolmente le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in generale, ed in particolare dei rifiuti alimentari, dei rifiuti di giardino, dei rifiuti cartacei, legnosi e tessili, realizzando inoltre quelle strutture (stazioni ecologiche comunali e consortili, impianti di stoccaggio e valorizzazione, impianti di recupero di materia ed eventualmente di energia), che nel loro complesso assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Pertanto, particolare rilevanza assume in proposito:
1. la raccolta differenziata (RD) delle frazioni organiche prodotte dalle “utenze domiciliari” (famiglie) e dalle “grandi utenze” (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc) per la produzione di “compost di qualità”.
2. la raccolta e/o conferimento presso le stazioni ecologiche (riciclerie, ecocentri, ..etc) delle frazioni verdi (sfalci, potature, ..etc);
3. il compostaggio domestico, che riveste un’importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (soprattutto in contesti non urbanizzati) e, più in generale, nella programmazione sui rifiuti e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
4. il recupero e riutilizzo di Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS) provenienti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, per ripristini ambientali (definizione di una “Direttive tecnica”);
5. l’utilizzo di “compost di qualità” per usi agronomici.
Rilevato che il compostaggio rappresenta, quindi, un mezzo efficace per ridurre le emissioni di CO2 e fissare il carbonio in forma di sostanze umifiche che, concorrendo al ripristino della fertilità dei suoli, permettono l’assimilazione di ulteriore CO2 attraverso l’incremento della produzione vegetale (carbon sink); mentre l’utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS), può essere utilizzata in attività di gestione delle discariche (es. ricopertura giornaliera, ricopertura finale) ed è possibile, a determinate condizioni, l’effettiva possibilità di utilizzo differente di frazioni organiche stabilizzate per le attività di rivegetazione e recupero ambientale;
Tenuto conto che necessita, pertanto, definire strategie per l’utile e compatibile utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate nonché degli ammendanti, per perseguire politiche di tutela della fertilità dei suoli e contribuire alla puntuale attuazione del “Piano RUB”;
Considerato che la L.R. 83/00 e s.m.i., all’art. 4 prevede le competenze delle Province per le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ed in particolare per l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;
Considerato che l’art. 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 avente per oggetto: “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”, definisce i diversi compiti dell’ARTA;
Richiamata la D.G.R. 25.11.05, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000. n. 83;
Richiamata la DGR n. 400 del 26.05.2004, che ha stabilito, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 83/00, le “Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
Richiamata la DGR n. 1244 del 25/11/05 “L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04”, pubblicata sul BURA n. 1 Speciale del 04.01.06;
Vista la Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22.03.2005 “Indicazioni per l’operatività nel settore degli ammendanti, ai sensi del D.M. 08.03.2003, n. 203”;
Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto a richiedere all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, uno specifico parere tecnico, rimesso con nota prot. n. 18035 del 15.11.2006, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. 9943 del 20.11.2006;
Preso atto dei documenti costituenti le: “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”, direttive tecniche definite nell’Allegato 1, contenente anche i seguenti ulteriori documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Tabella A “Limiti di accettabilità per il CQ conforme all'Allegato 2 del D.Lgs.217/2006”;
2. Tabella B “Limiti di accettabilità per il Compost Grigio (CG) - Deliberazione C.I. 27.07.84, punto 3.4.1., Tab. 3.1 e 3.2 e D.Lgs 152/06, All. 5 al Titolo V della parte IV (Tab. 1 colonna A)”;
3. Tabella B1 “Limiti di accettabilità per il Compost Abruzzo (CA) - C.I.C (4.2 delle Direttive)”;
4. Tabella C “Limiti di accettabilità per la Frazione Organica Stabilizzata (FOS) - DGR n. 1244/05”;
5. Tabella D “Limiti per il contenuto in metalli nei fanghi di depurazione biologica (Allegato 1B del DLgs.99/92) e negli altri residui organici compatibili con il compostaggio, in ingresso agli impianti di produzione del CQ e del CA (4.2. delle Direttive)”;
6. Allegato A “Elenco rifiuti - Rifiuti ammessi per la produzione di CQ e CA - D.M. 02.05.2006”;
7. Allegato B “Disciplinare per gli Standard di Qualità per la Gestione del processo di Compostaggio (SQGC)”.
Considerato che l’implementazione delle direttive possono essere supportate da specifici “Protocolli tecnici d’intesa”, tra i diversi soggetti interessati, finalizzati all’utilizzo cautelativo ed ambientalmente sostenibile, anche caso per caso (singoli siti e/o impianti interessati), delle diverse tipologie di frazioni organiche, per gli usi previsti dalle stesse, mentre nel caso di utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate in discariche, è necessaria l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 36/03) e nel rispetto delle presenti disposizioni.
Ritenuto che si provvederà, pertanto, con la definizione di successivi “Protocolli tecnici d’intesa” tra la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, con:
1. il Consorzio Italiana Compostatori (C.I.C.), l’ARTA Direzione Centrale e l’ARSSA Abruzzo, per la definizione degli interventi operativi riguardanti gli utilizzi compatibili delle frazioni organiche stabilizzate e/o ammendanti e stabilire iniziative per promuovere lo sviluppo di un mercato dell’utilizzo delle frazioni organiche recuperate dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;
2. la Direzione Attività Produttive - Servizio Attività Estrattive, per la definizione dei programmi operativi riguardanti l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate e/o di qualità nei piani di coltivazione delle cave, regolarmente autorizzate, ai fini dell’attuazione dei “Piani di ripristino ambientali”;
3. i Parchi Nazionali e Regionali e Riserve naturali esistenti in Abruzzo, per l’utilizzo di frazioni organiche stabilizzate e di qualità per le attività di riforestazione, ripristino di versanti degradati, ..etc. e bonifica di siti inquinati e/o interessati da abbandoni di rifiuti ai sensi della Parte IV^ del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. il competente Servizio dell’Assessorato regionale all’agricoltura e le Associazioni agricole operanti nella Regione, al fine di valutare l’utilizzo sperimentale degli ammendanti per gli usi agronomici, in coerenza con disposizioni nazionali e/o regionali di settore vigenti e nell’ambito dell’affermazione delle buone pratiche agricole;
5. l’A.N.C.I., le Province abruzzesi, singole realtà e/o Comuni, altri Enti, ..etc., per favorire l’utilizzo degli ammendanti da parte degli stessi, per la tutela delle aree verdi (parchi, giardini, orti botanici, ..etc);
6. titolari di autorizzazioni e/o gestori delle diverse tipologie di impianti, proprietari e/o gestori di singoli siti interessati.
Considerato che si provvederà da parte del Servizio Gestione Rifiuti, ad attivare tutte le iniziative necessarie per aggiornare i diversi “Piani di adeguamento” delle discariche, piani approvati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/03, al fine di prevedere l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per la “ricopertura giornaliera” delle discariche e “ripristini finali” delle stesse, secondo le direttive tecniche allegate al presente provvedimento;
Ritenuto opportuno di incaricare, anche per la forte caratterizzazione tecnica della materia, la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, all’adozione di provvedimenti connessi all’eventuale aggiornamento degli allegati tecnici alla presente deliberazione in relazione ad evoluzioni e/o modifiche normative e/o regolamentari, a livello comunitario e nazionale in materia, nonché connessi con l’attuazione di protocolli tecnici da attuare, compatibilmente con il quadro normativo vigente;
Ritenuto necessario, pertanto, incaricare la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, per la definizione delle iniziative sopra accennate nonché all’attuazione degli atti amministrativi connessi e/o necessari per l’implementazione delle presenti disposizioni nel sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e per l’eventuale adeguamento degli impianti di smaltimento e/o recupero (tempistica, tecnologie, processi produttivi, ..etc);
Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
Richiamate le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;
Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 13.01.2003, n. 36;
Visto il D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217;
Vista la L.R. 83/00 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
di approvare il documento contenente le “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”, come definite nell’Allegato 1, contenente anche i seguenti ulteriori allegati tecnici, che nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Tabella A “Limiti di accettabilità per il CQ conforme all'Allegato 2 del D.Lgs 217/2006”;
2. Tabella B “Limiti di accettabilità per il Compost Grigio (CG) – Deliberazione
C.I. 27.07.84, punto 3.4.1., Tab. 3.1 e 3.2 e D.Lgs 152/06, All. 5 al Titolo V°
della parte IV^ (Tab. 1 - Colonna A)”;
3. Tabella B1 “Limiti di accettabilità per il Compost Abruzzo (CA) – C.I.C (4.2 delle Direttive)”;
4. Tabella C “Limiti di accettabilità per la Frazione Organica Stabilizzata (FOS ) - DGR n. 1244/05”;
5. Tabella D “Limiti per il contenuto in metalli nei fanghi di depurazione biologica (Allegato 1B del DLgs. 99/92) e negli altri residui organici compatibili con il compostaggio, in ingresso agli impianti di produzione del CQ e del CA (4.2. delle Direttive)”;
6. Allegato A “Elenco rifiuti - Rifiuti ammessi per la produzione di CQ e CA - D.M. 02.05.2006”;
7. Allegato B “Disciplinare per gli Standard di Qualità per la Gestione del processo di Compostaggio (SQGC)”.
di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, all’adozione dei provvedimenti connessi con la definizione dei “Protocolli tecnici d’intesa” e degli ulteriori provvedimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione e finalizzati alla promozione dell’utilizzo delle frazioni organiche provenienti dalle raccolte differenziate;
di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti, all’adozione di provvedimenti connessi all’eventuale aggiornamento degli allegati tecnici alla presente deliberazione in relazione ad evoluzioni e/o modifiche normative e/o regolamentari, a livello comunitario e nazionale in materia, nonché connessi con l’attuazione di “protocolli tecnici d’intesa” da attuare, coerentemente con il quadro normativo e/o regolamentare vigente;
di disporre l’invio del presente provvedimento all’ARTA - Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti connessi alla puntuale applicazione delle presenti disposizioni;
di disporre inoltre, l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, in relazione agli adempimenti ed azioni previste dal “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti da collocare in discarica”, cosiddetto “Piano R.U.B.”- punto 5.3, co. 4 “La strategia regionale e strumenti attuativi”, ai sensi del D.Lgs. 36/03;
di provvedere
alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1 e di tutti gli altri
allegati tecnici sopra elencati, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Segue allegato