IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 ((Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 28.04.2000 N° 83 e successive modifiche e integrazioni – il progetto presentato dalla Società EDIL-SIDER PRIMAVERA S.r.l. – Via Fraia n° 40 – 66016 GUARDIAGRELE (CH) – teso ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione regionale per la rinuncia all’attività di autodemolizione con contestuale ampliamento dell’attività di stoccaggio provvisorio e recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, su tutta l’area autorizzata, in variante a quanto precedentemente autorizzato con Ordinanza n° 208 del 04.11.1999 - Determina Dirigenziale n° DF3/01/05 del 10.01.2005, DN7/15 del 27.02.2006, identificabile nel N.C.T. alla partita 9042, foglio 8, particelle 53, 54, 824, 825, 826 - PIAZZALE DENOMINATO “A”, per una potenzialità complessiva dell’impianto di 12.500 t/a, equivalente alla fase “D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del D.Lgs. n° 152/2006, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Maggio Anno 2004
Allegato 1 - Relazione tecnica a cura del Dott. Ing. Stefano Dal Pozzo;
Mese di Ottobre Anno 2004
Piazzale denominato “A”
Allegato 2 - Planimetrie – Progettista Dott. Ing. Stefano Dal Pozzo;
Allegato 3 - Tavola – raccolta acque – Progettista Dott. Ing. Stefano Dal Pozzo;
Mese di Maggio Anno 2004/Aggiornamento
Mese di Novembre Anno 2006
Allegato 4 - Relazione tecnica a cura del Dott. Ing. Stefano Dal Pozzo;
Mese di Ottobre Anno 2004/Aggiornamento
Mese di Novembre Anno 2006
Allegato 5 - Elaborato grafico (Pianta piazzale A) – Progettista: Dott. Ing. Stefano Dal Pozzo;
2) di autorizzare la Società EDIL-SIDER PRIMAVERA S.r.l. – alla realizzazione e gestione ai sensi del predetto art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tale proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale N° 83/2000;
4) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/2006 e della L. R. n° 83/2000, art. 24, comma 5;
5) di autorizzare la Società Edil-Sider Primavera S.r.l. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) per le tipologie di rifiuti con codice C.E.R. di seguito elencati:
Per una potenzialità
complessiva dell’impianto di 12.500 t/a
– PIAZZALE DENOMINATO “A”,
alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
della Direzione Sanità –
Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica
1. Evitare che durante i cicli di lavorazione si sviluppino polveri;
2. Adottare speciali cautele e le tecnologie più avanzate al fine di garantire un alto grado di protezione dell’ambiente da inquinamenti acustici, del suolo, delle acque e dell’aria;
6) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
4) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
8) di richiamare la Società Edil-Sider Primavera S.r.l. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti – di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione, da quelli fuori regione;
9) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;
10) di obbligare la Società a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000 N° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22.02.2006 N° 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Società, previa verifica da parte di questo Servizio;
11) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
12) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, alla Società EDIL-SIDER PRIMAVERA S.r.l. – Via Fraia, 40 – 66016 GUARDIAGRELE (CH);
13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
15) di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini