Il presidente della giunta regionale
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 3 del 17.07.2006, pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 del 16.08.2006, con la quale si è provveduto da parte della Regione Abruzzo ad affrontare una situazione di emergenza ambientale creatasi in Provincia di Teramo, riguardante le attività di smaltimento dei rifiuti urbani;
Evidenziato che nella Provincia di Teramo permane ancora una situazione di emergenza, caratterizzata da un’insufficiente disponibilità di impianti di smaltimento e/o recupero, per il conferimento dei rifiuti urbani, per i seguenti motivi:
1. permane l’indisponibilità della discarica “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), interessata da un evento calamitoso (frana) e dall’intervento della Protezione Civile con la nomina di un commissario (Prefetto di Teramo);
2. permane l’indisponibilità della discarica “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale dell’area circostante, come rilevato dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo (con provvedimento del 07.02.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, per gli accertamenti del caso);
3. la discarica “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;
4. la discarica “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), dissequestrata con decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non può essere ancora utilizzata, come da parere ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo rimesso con nota prot.n. 8884 del 16.10.2006;
5. la discarica “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellato (TE), è stata chiusa con provvedimento del Sindaco, per raggiunta saturazione del bacino di smaltimento;
6. la discarica di servizio all’impianto di compostaggio del CIRSU SpA, ubicato in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del 7.07.2006 prot.n.5213/05, per essere utilizzata, in attesa di nuove disposizioni ed interventi, dai soli Comuni del Consorzio (Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi);
Vista la nota del CO.R.S.U., Consorzio comprensoriale per i rifiuti di Teramo, prot.n. 6 del 3.01.2007, avente per oggetto: “Ordinanza Regionale n..3/06. Scadenza autorizzazione);
Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot.n. 222 del 9.01.2007, con la quale sono state richieste e sollecitate agli Enti interessati (CO.R.S.U. e Provincia di Teramo), alcune informazioni e chiarimenti;
Vista la successiva nota della Provincia di Teramo prot.n. 354 del 15.01.2007, con la quale si richiede di provvedere alla prima reiterazione dell’Ordinanza regionale n. 3/06, con modifiche interessanti il conferimento di rifiuti da parte dell’Unione di Comuni “Val Vibrata” (giusta Ordinanza regionale n. 4/06), per il conferimento di rifiuti urbani non differenziati – CER 200301, interessanti alcuni Comuni della stessa Provincia fuori dall’ambito territoriale, perdurando l’assenza di impianti idonei al loro smaltimento ed esprimendo parere tecnico favorevole;
Visto il D.Lgs 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, art. 191 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”;
Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”
Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni s.m.i;
Visto l’art. 11, comma quaterdecies della L. 02.12.2005 n. 248, che ha ulteriormente posticipato il termine del 31.12.2005, di cui al D.Lgs 13.01.03, n. 36, al 31.12.2006;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – Legge Finanziaria 2007” che, all’art. 1, comma 184, lett. c), ha ulteriormente prorogato il termine del 31.12.2006, di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 36/03, al 31.12.2007;
Vista la L.R. 28/04/00, n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti” - art. 31, comma 1, lett.a),
Visto altresì, l’art. 13, comma 1 della L.R.83/00 e s.m.i., che prevede che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;
Vista la L.R. 9.08. 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”, che all’art. 7, comma 3 prevede: “Le Province, per accertate necessità, tramite accordi tra i soggetti interessati, possono autorizzare il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti nella Regione, in impianti localizzati in ambiti territoriali diversi …. Omissis”;
Preso Atto che la situazione in Provincia di Teramo, permane critica, come già descritto nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 17.07.2006, pubblicata sul B.U.R.A. n. 44 del 16.08.2006;
Evidenziato che le richieste degli Enti interessati sono riferibili a tipologie di rifiuti classificati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. rifiuti urbani e/o assimilati agli stessi e sono conferibili in impianti di smaltimento, classificati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/03, come “discariche per rifiuti non pericolosi”, per le quantità riportate in tabella;
Tab.1 – Quadro riassuntivo.
Comuni
interessati |
CER |
ATO di provenienza |
Impianto di smaltimento |
t/g |
Comuni del Comprensorio CO.R.S.U. di Teramo: Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela. |
200301 |
TE |
Discarica “Casoni” ATO - CH |
50 |
Totale |
|
|
|
50 |
Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – Regione Abruzzo.
Considerato che la situazione di criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell’ambito della Provincia di Teramo, con conseguenti ripercussioni negative sull’organizzazione dei servizi di igiene urbana rivolti ai cittadini;
Ritenuto di dover emettere un’ordinanza regionale ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell’art. 31, comma 1, lett. a) della L.R.83/00 e s.m.i.;
Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative;
Preso atto che le Province di Teramo e di Chieti, hanno evidenziato difficoltà operative ad applicare le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. 9.08.2006, n. 27, soprattutto a causa dei tempi ristretti a loro disposizione;
Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, per le vie brevi, data l’urgenza, ha provveduto preliminarmente a consultare:
1. il Sindaco del Comune di Chieti, per avere la disponibilità a ricevere un ulteriore quantitativo di rifiuti urbani presso la discarica “Casoni”, ubicata nel Comune di Chieti, rifiuti provenienti dai Comuni della Provincia di Teramo che conferivano nella discarica “Colle Coccu”, ubicata nel Comune di Castellalto (TE);
2. le Province di Chieti e Teramo, per il necessario coordinamento delle attività connesse con l’organizzazione dei servizi di raccolta, smaltimento e/o recupero;
3. il Consorzio comprensoriale per i rifiuti urbani CO.R.S.U. di Teramo;
Richiamato il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
Richiamato il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la L.R.28/04/00, n. 83 e s.m.i., avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;
Richiamata la L.R. 9.08. 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”,
Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006 recente le nuove disposizioni inerenti l’applicazione dell’ecotassa per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;
Richiamata la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. 27057 del 09.06.05;
Considerato che l’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicato in località “Casoni” nel Comune di Chieti, individuato nello specifico, presenta sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere i rifiuti da ambiti territoriali diversi;
Visto l’art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. che prevede la possibilità, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Ritenuto di individuare nel 1° comma dell’art. 13 della predetta L.R.83/00 e s.m.i., la norma che, ai sensi del presente atto, si intende derogare, in quanto l’utilizzazione degli impianti presenti nella Regione, regolarmente autorizzati ed in esercizio, nei limiti e prescrizioni imposti dalle rispettive autorizzazioni rilasciate dalla Regione, non comporta il ricorso a forme speciali di gestione dei rifiuti urbani che determinino pregiudizio per la salute pubblica e per l’ambiente;
Ritenuto di accogliere favorevolmente le richieste formulate dal CO.R.S.U. di Teramo (Comuni interessati), nonché dalla Provincia di Teramo, come da note sopra riportate;
Dato atto che la Provincia di Teramo ha espresso, con nota prot.n. 354 del 15.01.2007, parere tecnico favorevole al conferimento dei rifiuti urbani interessati dal presente provvedimento, in un ambito territoriale diverso, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, anche ai sensi dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs.152/06 (non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale);
ordina
per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di Provvedere, in deroga a quanto disposto dall’art. 13, comma 1 della L.R.28.4.2000, n. 83, affinché i rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301), dei Comuni riportati in Tab. 1 (e/o per loro conto: il Consorzio comprensoriale e/o i soggetti gestori dei servizi d’igiene urbana), per un quantitativo complessivo di circa 50 t/g; siano smaltiti nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Casoni”, nel Comune di Chieti; nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, nonché dei limiti, condizioni e prescrizioni riportate nella relativa autorizzazione regionale rilasciata a favore del titolare dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti;
Tab.1 – Quadro riassuntivo.
Comuni
interessati |
CER |
ATO di provenienza |
Impianto di smaltimento |
t/g |
Comuni del Comprensorio CO.R.S.U. di Teramo: Basciano, Canzano, Castellalto, Castel Castagna, Cellino Attanasio, Cermignano, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela. |
200301 |
TE |
Discarica “Casoni” ATO - CH |
50 |
Totale |
|
|
|
50 |
Fonte: Servizio Gestione Rifiuti – Regione Abruzzo.
2. di stabilire che le presenti disposizioni, costituiscono la 1^ reiterazione dell’Ordinanza regionale n. 3 del 17.07.2006, limitatamente ai Comuni indicati nella Tab. 1 ed hanno validità temporale di mesi 6 (sei), dalla data di emissione del provvedimento, eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
3. di richiamare i soggetti interessati dalla presente disposizione, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, riservandosi di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 191, comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;
4. di rimandare ad accordi tra le parti interessate: la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta e smaltimento dei RU, la definizione delle “tariffe di conferimento” dei RU agli impianti che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore all’atto dell’emissione della presente ordinanza. A tal fine, entro 7 giorni dall’emanazione della presente ordinanza, il gestore dell’impianto di smaltimento comunica alla Regione – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, la tariffa/e di conferimento applicata/e. Eventuali modifiche della/e tariffa/e di conferimento all’impianto interessato, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza di cui all’art. 8, comma 1, lett. m) ed All. 2, punto 6 del D.Lgs.36/03 “Piano Finanziario”;
5. di richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06 nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i.;
6. di prescrivere alle Province, l’effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, con apposite relazioni trimestrali da rimettere al competente Servizio della Regione, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
7. di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province interessate, al Consorzio Comprensoriale CO.R.S.U. di Teramo, al Comune di Chieti ed al gestore dell’impianto di smaltimento, alla Direzione Centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti (Chieti e Teramo),;
8. di demandare alla Provincia di Teramo, il compito di informare tempestivamente i diversi Comuni interessati per l’adozione degli adempimenti conseguenti;
9. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.A.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A.
Il Presidente della Giunta Regionale
On. Ottaviano Del Turco