LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente “Nuove disposizioni per le zone montane”, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Vista la Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95 recante: “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” ed in particolare, l’articolo 5 relativo al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” il quale, al comma 4, lettera b), prevede che il 5% delle risorse finanziarie del Fondo è destinato al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della legge medesima;

Richiamato altresì l’articolo 48 della legge regionale suddetta ai sensi del quale “la Giunta Regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, aventi lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della legge stessa, da finanziarsi con le somme derivanti dall’attribuzione suindicata, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane e le quote non attribuite alle Comunità Montane”;

Tenuto conto che le iniziative e le azioni di carattere regionale sono genericamente indicate al Titolo II della L.R. 18.05.2000, n. 95 quelle inerenti il sistema economico e territoriale e al Titolo III quelle inerenti il sistema sociale e culturale;

Considerato altresì che i progetti pilota, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 della L.R. 18.05.2000, n. 95, possono essere predisposti dalla Regione, dagli Enti pubblici ovvero presentati da una o più Amministrazioni provinciali, oppure da almeno due Comunità montane o da almeno due Comuni appartenenti a due diverse Comunità montane o da aziende ed enti regionali che operano nelle zone montane;

Vista la Legge Regionale 25.08.2006, n. 29 concernente: “I° provvedimento di variazione alle LL.RR. nn. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria)”, pubblicata sul B.U.R.A. speciale n. 82 del 08.09.2006, con la quale è stata apportata, tra l’altro, la seguente variazione in termini di competenza e di cassa allo stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio in corso:

U.P.B. 14.01.001 Cap. 121532 denominato “Fondo regionale per la montagna per spese correnti” € 1.000.000,00 in aumento;

Tenuto conto della previsione contenuta nell’articolo 17 della L.R. 08.11.2006, n. 32 recante: “Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo”, ai sensi del quale “Per l’esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse relative al “Fondo della montagna per gli interventi speciali” di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, derivante dalla approvazione della Legge Regionale 25.08.2006, n. 29 recante “ I° provvedimento di variazione alle LL.RR. nn. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria)” è destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95”;

Atteso che, pertanto, la somma resasi disponibile, pari al 5% delle predette risorse, ammonta a complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00);

Considerato che i Comuni di Popoli e Bussi sul Tirino, appartenenti rispettivamente alle Comunità Montane Maiella e Morrone e Vestina, hanno ideato e predisposto il progetto, acquisito alla segreteria del Componente la Giunta in data 14.11.2006 al prot. n. 65, denominato “Popoli - Bussi Montagna 2006/2007” avente quale finalità la valorizzazione e promozione del territorio dei relativi Comuni attraverso la realizzazione dell’intervento ivi descritto;

Ritenuto che tale progetto sia, per contenuto e finalità, in linea con le previsioni di cui alla normativa regionale soprarichiamata, tendendo a favorire lo sviluppo turistico ed economico del territorio montano;

Tenuto conto altresì, che la spesa prevista per la sua realizzazione, è stata quantificata, a seguito di apposita richiesta di integrazione e chiarimenti formulata con nota prot. n. 5903 del 20.11.2006 dal Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, in complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00);

Ritenuto di approvare il progetto pilota denominato “Popoli - Bussi Montagna 2006/2007” allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuto di destinare alla realizzazione del medesimo, ex articolo 17 della L.R. 08.11.2006, n. 32, la quota di risorse afferenti al “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali” derivante dalle disposizioni di cui alla Legge Regionale 25.08.2006, n. 29, ammontante ad 50.000,00;

Ritenuto di approvare le modalità di attuazione e gestione del progetto pilota denominato “Popoli - Bussi Montagna 2006/2007”, così come indicato nelle direttive di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nell’“Allegato A” alla presente deliberazione, nonchè dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;

Vista la L.R. n. 77/1999 e s.m.i.;

Considerato che il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, ha espresso parere favorevole per quanto attiene in propria competenza in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1.   di dare atto che la quota del 5% delle risorse relative al “Fondo della montagna per gli interventi speciali” di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. 18 maggio 2000 n. 95, derivante dalla approvazione della Legge Regionale 25.08.2006, n. 29 recante “I° provvedimento di variazione alle LL.RR. nn. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria)” e destinata, ex articolo 17 della L.R. 08.11.2006, n. 32, al finanziamento dei progetti pilota di cui all’articolo 48 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, ammonta a complessivi € 50.000,00 (cinquantamila/00);

2.   di approvare il progetto pilota denominato: “Popoli - Bussi Montagna 2006/2007”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ideato e predisposto dai Comuni di Popoli e Bussi sul Tirino ed avente quale finalità la valorizzazione e promozione del territorio dei relativi Comuni attraverso la realizzazione dell’intervento ivi descritto;

3.   di destinare, ex articolo 17 della L.R. 08.11.2006, n. 32, alla realizzazione del medesimo la somma suddetta;

4.   di approvare le modalità di attuazione e gestione del progetto pilota denominato “Popoli - Bussi Montagna 2006/2007”, così come indicato nelle direttive di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

5.   di incaricare il Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto all’Allegato “A” alla presente deliberazione, nonchè dell’assunzione dell’impegno delle risorse predette;

6.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato