IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   DI RINNOVARE ai sensi D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n. 077 del 08.11.2001, a favore della Ditta Coccia Nicola, per l’esercizio dell’attività di un centro di raccolta e demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, sito in località Villa Volpe S.S. 80 del Comune di Giulianova (TE), particella catastale n. 664 foglio di mappa n. 29, potenzialità dell’impianto stesso è pari a 600 veicoli/anno (5 mq.-1 veicolo);

2)   DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;

3)   DI OBBLIGARE, per quanto stabilito ai punti 1), 2), 3) e 4) della nota A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le dell’Aquila n. 7723 del 22.09.2006, citati in premessa, la ditta in indirizzo all’adempimento delle prescrizioni della suddetta nota, qui di seguito rielencate:

omissis……………

-    In risposta al punto 1), si può constatare il pressocchè corretto utilizzo dei codici CER.

Nello specifico vengono di seguito riportati i codici CER afferenti all’attività di autodemolizione che la ditta può trattare:

 

 

130110*-

-

130111*

-

130204

-

130205*

-

130206*

-

130207*

-

130506*

-

130701*

-

130702*

-

130703*

-

140601*

-

160103

-

160104*

-

160106

-

160107*

-

160108*

-

160109*

-

160110*

-

160111*

-

160112

-

160113*

-

160114*

-

160115

-

160116

-

160117

-

160118

-

160119

-

160120

-

160121*

-

160122

-

160214

-

160216

-

160601*

-

160801

-

160803

-

160805*

-

160807*

-

191003*

-

191004

 

 

 

 

-    In risposta al punto 2), e con la presa visione dei registri di carico e scarico, si può confermare che tutti i codici CER utilizzati provengono dall’attività di autodemolizione.

-    Così come richiesto al punto 3), dai sopralluoghi, è emerso quanto segue:

1)  Per quanto concerne la captazione delle acque meteoriche si è riscontrato un efficiente sistema di raccolta e allontanamento,

2)             L’attività di bonifica degli autoveicoli avviene in modo corretto come prescritto dalle norme, e cioè, in area pavimentata e coperta, con la captazione di eventuali fuoriuscite di liquidi inquinanti;

3)             L’impianto è perimetrato da una recinzione costituita da barriera che riduce l’impatto visivo e la rumorosità, così come previsto dalla normativa;

4)  Lo stoccaggio dei liquidi pericolosi, provenienti dalla messa in sicurezza degli autoveicoli, avviene in modo conforme;

5)  La pavimentazione presente nell’area utilizzata per lo stoccaggio di vetture bonificate e non bonificate, risponde alle dovute caratteristiche di impermeabilità, fatta eccezione per la parte riguardante l’ampliamento dell’esercizio che è in via di realizzazione (il tempo di esecuzione dei lavori è di due anni a partire dalla Determinazione datata 17 novembre 2005).

-    Per quanto richiesto al punto 4) si confermano i dati del precedente rinnovo: nello specifico l’area dell’impianto insiste sul Comune di Giulianova, foglio 29 particella n. 644 e parte della n. 658 con  una potenzialità dell’impianto stesso che si attesta sulle 1200 unità/anno.

omissis………….

E nel quale altresì si afferma:

omissis……

“a seguito di richiesta regionale n. 4231 del 07.09.2006 si è  provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la Ditta di Autodemolizione Coccia Nicola verificando quanto segue:

1.   si è riscontrata la corretta conduzione e gestione dell’impianto in oggetto così come previsto dalla vigente normativa.

2.   i codici CER verificati nell’impianto corrispondono a quanto autorizzato, non sono presenti altri codici derivanti da altre attività.

3.   vengono confermati i dati riportati al 1° progetto inerenti n. di particella e potenzialità dell’impianto.”

omissis……

4)   DI STABILIRE che i codici CER ammissibili all’impianto trattati in ingresso e in uscita  sono qui di seguito elencati:

Elenco1:

C.E.R.2002

DESCRIZIONE

16 01 04*

Veicoli fuori uso

Tale codice può essere trattato solo in ingresso all’impianto di autodemolizione.

Da detta attività di autodemolizione si producono (possono quindi essere trattati) i rifiuti riportati nel seguente elenco 2:

Elenco 2: i seguenti codici di rifiuto possono essere trattati solo in uscita.

 

 

C.E.R. 2002

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 01*

Olio per circuiti idraulici contenitori PCB.

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio acqua.

14 06 01*

Clorofluoricarburi. HCFC, HFC.

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi e altri componenti pericolosi.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio <air bag>).

16 01 11*

Pastiglie per freni, contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diverso da quelli di cui alla voce  16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da                               16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 02 14

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09           a 16 02 13.

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso. Doversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

19 10 04

Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

Tali codici di rifiuto possono essere trattati solo in uscita.

5)   DI STABILIRE quanto riportato nella successiva nota dell’Arta di Teramo del 12.12.2006 prot. n. 10173, citata in premessa, in risposta alla nota del servizio Scrivente n. 9804 del 14.11.2006 in merito ai chiarimenti circa le particelle e la potenzialità dell’impianto, si esprime come segue:

omissis……

“L’impianto della Ditta Coccia Nicola è situato nel comune di Giulionava, in località villa Volpe, interessando le particelle n. 664 e n. 658 del foglio catastale n. 29.

Nello specifico l’impianto di demolizione “nasce” con una Autorizzazione Regionale (n. 77 del 08.11.2001) che riguarda esclusivamente la particella n. 664 e successivamente ottiene una Determinazione (DN7/107 del 17.11.2005) che ne autorizza l’ampliamento su parte della particella n. 658.

In fase di sopralluogo, avvenuto in data 21 settembre 2006, non si è tenuto conto di tale distinzione e si è eseguito un controllo su tutta l’area interessata dall’impianto.

Nel rivedere quindi le coordinate  catastali e la potenzialità dell’impianto si può confermare come da autorizzazione n. 077 del 8.11.2001 che l’impianto, al momento, opera integralmente sulla particella n. 664 foglio n. 29  di superficie di circa 3130 mq e che la potenzialità dello stesso sono il risultato, in base alla L.R. 83/00, del calcolo basato sulla superficie funzionale dell’impianto stesso.”

omissis……

6)   DI PRESCRIVERE che le operazioni di trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett.f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs.209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.             effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. n. 209/03;

b.             effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.             rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.             rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono esser promossi, con l’osservanza di criteri di economicità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

7)   DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   DI OBBLIGARE  la Ditta Coccia Nicola beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 della Regione Abruzzo;

9)   DI CONFERMARE, quanto stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione, per quanto applicabile;

10) DI PRESCRIVERE che nell’impianto in oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, N. 152/06 e s.m.i.;

13) DI RICHIAMARE la Ditta Coccia Nicola, autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

14) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), l’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Regionale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Teramo;

15) DI REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Coccia Nicola sede Legale Frazione Collenaresco – Via Nazionale per Teramo 181/A – 64021 Giulianova (TE);

16) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini