IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di autorizzare la Società “Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona”, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, allo spandimento dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività (codice CER 020705), nei terreni agricoli situati nei Comuni di Ortona (CH) e Frisa (CH) identificati catastalmente al successivo al punto 2) del presente atto, per un quantitativo non superiore a 15t/ha di s.s. nel triennio, quale operazione R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia), di cui alla Parte 4^ - Allegato C, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2) di stabilire che i terreni agricoli su cui possono essere effettuati le operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura dei fanghi di depurazione sono di seguito riportati:
Emidio Di Nardo proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Caldari
Stazione” |
Foglio 54 |
Particelle |
Superficie (are) |
141 |
8,50 |
||
127 |
34,60 |
||
486 |
0,40 |
||
487 |
24,90 |
||
231 |
30,50 |
||
552 |
7,20 |
||
522 |
14,90 |
||
235 |
14,10 |
||
234 |
41,30 |
||
506 |
29,30 |
||
236 |
19,00 |
||
488 |
3,60 |
||
239 |
0,72 |
||
243 |
70,20 |
||
508 |
3,80 |
||
245 |
19,30 |
||
4074 |
27,10 |
||
4075 |
2,40 |
||
4039 |
42,20 |
||
4076 |
0,50 |
||
4040 |
0,70 |
||
4041 |
5,75 |
||
4042 |
1,85 |
Giovanni Di Nardo affittuario dei terreni di proprietà della società
Tecnedi s.r.l. ubicati nel Comune di Ortona in località “Caldari
Stazione” |
Foglio 54 |
Particelle |
Superficie (are) |
193 |
23,50 |
||
194 |
6,60 |
||
195 |
5,70 |
||
196 |
31,50 |
||
197 |
3,90 |
||
198 |
41,70 |
||
200 |
17,00 |
||
201 |
11,60 |
||
202 |
12,20 |
||
203 |
25,80 |
||
444 |
6,00 |
||
233 |
2,10 |
||
208 |
5,80 |
||
209 |
12,30 |
||
244 |
1,40 |
||
211 |
7,50 |
||
247 |
6,80 |
||
212 |
19,20 |
Giovanni Di Nardo proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Caldari
Stazione” |
Foglio 54 |
Particelle |
Superficie (are) |
254 |
8,50 |
||
223 |
12,40 |
||
504 |
10,40 |
||
224 |
12,00 |
||
273 |
6,60 |
||
269 |
25,00 |
||
228 |
9,60 |
||
503 |
4,50 |
||
225 |
5,50 |
||
509 |
8,70 |
||
229 |
12,40 |
||
227 |
1,00 |
||
505 |
7,50 |
Giovanni Di Nardo proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Bivio di
Villa Torre” |
Foglio 56 |
21 |
52,50 |
299 |
15,31 |
||
8 |
69,09 |
||
420 |
92,60 |
||
6 |
51,08 |
Tommaso D’Alessandro e Giacinta Civitarese proprietari dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Piano del
Duca |
Foglio 70 |
particelle |
Superficie (are) |
25 |
52,00 |
||
26 |
4,00 |
||
565 |
7,15 |
||
331 |
23,40 |
||
566 |
7,60 |
Tommaso D’Alessandro e Giacinta Civitarese proprietari dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Gagliardi” |
Foglio 56 |
32 |
28,40 |
Giacinta Civitarese proprietaria dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Piano del
Duca” |
Foglio 70 |
particelle |
Superficie (are) |
27 |
20,50 |
Giacinta Civitarese proprietaria dei terreni ubicati
nel Comune di Ortona in località “Piano del Duca” |
Foglio 68 |
4052 |
31,70 |
Giuseppe Dragani proprietario dei terreni ubicati
nel Comune di Ortona in località “Caldari” |
Foglio 66 |
particelle |
Superficie (are) |
121 |
26,30 |
||
122 |
0,93 |
||
123 |
1,50 |
||
124 |
22,60 |
||
374 |
9,90 |
||
522 |
17,00 |
||
104 |
19,80 |
Giuseppe D’Alessandro, Legale rappresentante della Caldari Vini s.r.l. proprietaria dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Cucullo” |
Foglio 55 |
particelle |
Superficie (are) |
182 |
18,60 |
||
224 |
10,20 |
||
628 |
8,30 |
||
630 |
7,60 |
Alfredo Sarchese nato proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Ortona in località “Piano di
Morregine” |
Foglio 35 |
particelle |
Superficie (are) |
92 |
15,80 |
||
93 |
56,70 |
Gabriele D’Alessandro proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Frisa in località “Piano di
Maggio” |
Foglio 1 |
particelle |
Superficie (are) |
125 |
49,60 |
||
140 |
27,50 |
4) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto degli elaborati indicati in premessa, di seguito riportati:
- consensi allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura dei fanghi di depurazione della Distilleria D’Auria S.p.A. e dichiarazioni sostitutivi atti di notorietà attestanti la condizione di affittuari/proprietari dei terreni sottoindicati dei Signori/a:
- Emidio Di Nardo, nato a Ortona (CH) il 09/09/1920
- Giovanni Di Nardo, nato a Ortona (CH) il 13/11/1946
- Tommaso D’Alessandro nato a Ortona (CH) il 11/11/1948
- Giacinta Civitarese nata a Ortona (CH) il17/11/1992
- Giuseppe Dragani nato a Ortona (CH) il 03/07/1948
- Giuseppe D’Alessandro, nato a Ortona (CH) il 08/11/1956
- Alfredo Sarchese nato a Ortona (CH) il 13/10/1963
- Gabriele D’Alessandro nato a Frisa (CH) il 13/02/1938
- Relazione geologica (redatta ai sensi del D.Lgs. 92/99) dal dott. Pasqualino D’Angelo, per lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli ubicati nel :
- Comune di Ortona in località “Caldari”
- Comune di Ortona in località “Caldari Stazione”
- Comune di Ortona in località “Bivio di Villa Torre”
- Comune di Ortona in località “Piano del Duca
- Comune di Ortona in località “Gagliardi”
- Comune di Ortona in località “Cucullo”
- Comune di Ortona in località “Piano di Morregine”
- Comune di Frisa in località “Piano di Maggio”
- Relazione tecnica (smaltimento di fanghi derivanti dalla depurazione di effluenti della distilleria D’Auria S.p.A.) a firma del Tecnico V. Aquilano;
- Relazione tecnica (impianto depurazione acque potenziamento e ristrutturazione) della distilleria D’Auria S.p.A. a firma del Tecnico dott. Ing. Luciano Ceccaroni;
- Tavola TO1 – Planimetria Aziendale in scala 1:250 datata 06/03/2006 a firma del dott. Ing. Italo Bona.
- Rapporto di prova, a firma del dott. Francesco D’Alessandro, del fango impianto di depurazione n. 928/LAB/06 del 01/01/06;
- Rapporto di prova, a firma del dott. Francesco D’Alessandro, dei terreni n. 839/1/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/2/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/3/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/4/LAB/06 del 26/05/06-- n.839/5/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/6/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/7/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/8/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/9/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/10/LAB/06 del 26/05/06-- n. 839/11/LAB/06 del 26/05/06;
5) di stabilire che la presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate con nota n. 5783 del 09/10/2006 dell’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Chieti che si elencano:
1. Le analisi dei terreni dovranno essere ripetute prima della successiva fase di spargimento, al fine di dimostrare il non superamento dei limiti tabellari previsti dal D.Lgs. n. 99/92;
2. successive aliquote di fanghi prodotti dopo il primo spandimento dovranno essere analizzate prima di ogni ciclo di utilizzazione, al fine di dimostrare che la loro utilizzazione non muti nel tempo;
3. Copia dei risultati dovranno essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A di Chieti al fine di verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 99/92.
6) di stabilire, infine, che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 ) è concessa per un periodo pari ad anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
7) di prescrivere, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;
8) di prescrivere che i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l’interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;
9) di obbligare la Ditta Distilleria D’Auria S.p.A, a produrre prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22/02/2006, n. 132;
10) di prescrivere alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B), delle schede di accompagnamento di cui all’ex art. 13 del D.Lgs. 99/92 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
11) di prescrivere alla Ditta in oggetto, l’obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, la comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e destinazione;
12) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta applicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
13) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
14) di richiamare in particolare, la Provincia di Chieti a provvedere secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 99/92;
15) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o a modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;
16) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali di Ortona (CH) e Frisa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Regionale e Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
17) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari 66026 Ortona;
18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al
presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini