IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, CO.VAL.PA. Abruzzo, con sede legale in  Borgo Strada,14 - 67043 Celano, allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), provenienti esclusivamente dal proprio impianto di industria agroalimentare, nei terreni agricoli ubicati nella Piana del Fucino (AQ), quale operazione R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia), di cui alla Parte 4^ - Allegato C, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

2)   di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata:

a.   al rispetto degli elaborati indicati in premessa, di seguito riportati:

b.   al rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate con nota n° 6575/CH/O1/SM del 15.09.2006 dell’A.R.T.A - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di seguito elencate:

1.   dovranno essere rispettati le condizioni di utilizzazione indicate nell’art. 3 del D.Lgs. 99/92; in particolare qualora la Ditta intenda impiegare quantità di fanghi superiore alle 15t/ha, dovrà riferirsi a limiti per metalli pesanti pari ad un quinto di quelli indicati nella documentazione tecnica, così come previsto al comma 5 del medesimo articolo;

2.   dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dell’art. 9, commi 1 lettera b e 3, dall’art. 10 e dall’art. 11 del D.Lgs. 99/92;

3.   dovranno essere rispettati i divieti di cui  all’art. 4 del D.Lgs. 99/92.

c.   alla comunicazione all’ARTA - Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed alla Provincia di L’Aquila, la data d’inizio delle operazioni di spandimento dei fanghi per poter presenziare alle stesse.

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

4)   di prescrivere, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi, divieti e prescrizioni richiamati dal D.Lgs 27 gennaio 1992,  n° 99 e dal verbale del Consiglio Regionale d’Abruzzo n° 61/5 del 28.05.1997;

5)   di prescrivere che i fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo la deposizione va effettuato l’interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata;

6)   di obbligare CO.VAL.PA. Abruzzo, con sede legale in Borgo Strada, 14 - 67043 Celano, a produrre prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22/02/2006, n° 132;

7)   di prescrivere alla ditta CO.VAL.PA. Abruzzo, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B), delle schede di accompagnamento di cui all’ex art. 13 del D.Lgs. 99/92 e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

8)   di prescrivere alla ditta CO.VAL.PA. Abruzzo, soggetto autorizzato, l’obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila ed all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, la comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e destinazione;

9)   di precisare che la presente  autorizzazione è subordinata  al  rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta applicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi,  infine, eventuali diritti di terzi;

11) di richiamare in particolare, la Provincia di L’Aquila a provvedere secondo le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 99/92;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o a modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata o nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dalla L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Celano (AQ),  all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila,  all’A.R.T.A. - Direzione Regionale e Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

14) di redigere il presente atto in  n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge,  alla ditta CO.VAL.PA. Abruzzo con sede legale in Borgo Strada,14 - 67043 Celano (AQ);

15) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al presidente della Repubblica  entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini