IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI
INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
(Entrata)
1. E' approvato in € 6.823.918.034,12 il totale
generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio
finanziario 2007.
2. E' approvato in € 5.759.862.000,00 il totale
generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio
finanziario 2007, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 313.345.000,00
risultante al 1° gennaio 2007.
Art. 2
(Residui attivi)
1. Il totale generale dei residui attivi
presunti al 31 dicembre 2006 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 è di € 3.493.548.000,00.
Art. 3
(Accertamento, riscossione e versamento)
1. Sono autorizzati l'accertamento, la
riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute
alla Regione per l'esercizio finanziario 2007 giusta lo stato di previsione dell'entrata.
Art. 4
(Spesa)
1. E' approvato in € 6.823.918.034,12 il totale
generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio
finanziario 2007.
2. E' approvato in € 5.759.862.000,00 il totale generale della spesa del bilancio di
cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2007.
Art. 5
(Residui passivi)
1. Il totale generale dei residui passivi
presunti al 31 dicembre 2006 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 è di € 2.263.268.000,00.
Art. 6
(Unità Previsionali di Base)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base
iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione
della spesa come indicato nel bilancio di previsione.
Art. 7
(Contabilità Speciali)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 25
marzo 2002, n. 3, sono approvate , nel loro complesso, le contabilità speciali,
iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione
della spesa, per complessivi € 2.414.351.000,00.
Art. 8
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. L'unità previsionale di base riferita
all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9
maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio
regionale".
2. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007 del Consiglio regionale.
Art. 9
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della
Regione per l'esercizio finanziario 2007, nei limiti degli stanziamenti di
competenza di cui all'art. 4, 1° comma, della presente legge.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della
Regione per l'esercizio finanziario 2007, nei limiti degli stanziamenti di
cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.
Art. 10
(Quadro Generale Riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 previsto dall'art.
17 della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.
Art. 11
(Saldo Finanziario)
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R.
25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di €
1.543.625.000,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è
destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di
previsione della spesa nei capitoli 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B.
15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) a seguito
dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite
derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei
residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti.
Art. 12
(Residui passivi spese in conto capitale)
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di
previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto
capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai
sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo
stanziamento per competenza di €
55.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato
a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per
la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma
precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti
capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni
di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da
parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle
somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento,
nell’esercizio originario di competenza;
- dell’impegno che diede luogo al
residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 13
(Residui passivi spese correnti)
1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di
previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di
riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti
agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di
€ 6.000.000,00.
2. Il Dirigente del Servizio Bilancio è
autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme
occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al
comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti
capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.
3. I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni
di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da
parte della Direzione competente:
- della non sopravvenuta prescrizione delle
somme relative;
- dell’avvenuto perfezionamento,
nell’esercizio originario di competenza;
- dell’impegno che diede luogo al
residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.
Art. 14
(Risorse perenti ed economie con vincolo di
destinazione)
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b)
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione
della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo per la
riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui”
con lo stanziamento per competenza di €
490.000.000,00.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c)
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello
stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003)
denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” con lo
stanziamento per competenza di €
992.625.000,00.
3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e
2 ed i capitoli di cui agli artt. 12 e
13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei
residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.543.625.000,00 e sono
coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.
4. Il Dirigente del Servizio Bilancio è
autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su
richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione
degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti
necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 15
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della spesa è
autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo
di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R.
25 marzo 2002, n. 3.
2. Al bilancio di previsione è allegato l’elenco
delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi
dell’art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
3. Il Presidente della Giunta regionale è
autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo
di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di
bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.
Art. 16
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione della spesa è
autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo
di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3.
2. I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le
spese impreviste” sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere
alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.
Art. 17
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del
rispetto del patto di stabilità è autorizzata l’iscrizione, nello stato di
previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di
riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti” con uno
stanziamento di € 90.000.000,00.
2. Nello stato di previsione della spesa, è
autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003)
denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in
conto capitale” con uno stanziamento di
€ 130.000.000,00 ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3.
3. I prelevamenti dai predetti fondi sono
disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del 2° comma
dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.
Art. 18
(Variazioni al bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi
dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni
al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per
l’istituzione di nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste
siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.
Art. 19
(Variazioni compensative tra capitoli della medesima
U.P.B.)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi
dell’art. 25, comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n, 3, ad apportare variazioni
compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con
legge.
2. Le variazioni di bilancio di cui al
precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale
e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata
di concerto fra i Direttori interessati.
3. I relativi provvedimenti sono sottoposti a
verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi
prevista al comma 7, dell’art. 25, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,
successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della
Giunta.
Art. 20
(Rinumerazione dei capitoli)
1. La Giunta regionale può procedere nel corso
dell’esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando
l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..
Art. 21
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. Nello stato di previsione della spesa, è
iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell’art. 24 della L.R.
25 marzo 2002, n. 3.
2. Lo stanziamento relativo è destinato a
fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie
fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie
fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con
specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.
Art. 22
(Variazioni relative alle contabilità speciali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad
introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità
speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.
Art. 23
(Restituzioni di importi a destinazione vincolata)
1. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di
bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di
entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione
vincolata.
Art. 24
(Disposizioni contabili)
1. Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo
11.02.003 – 21635, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007
vengono imputate al capitolo di spesa 11.01.003 – 21635.
2. Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo
05.02.002 – 151414, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007
vengono imputate al capitolo di spesa 05.01.007 - 151414.
3. Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo
10.02.008 – 62430.19, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007
vengono imputate al capitolo di spesa 10.02.008 – 62430.1.
4. Gli importi a valere sul cap. 02.02.004 –
36219 dello stato di previsione dell’entrata, relativi alle annualità
precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputati al capitolo di entrata
02.02.014 – 36219.
5. Gli importi a valere sul cap. 03.05.001 –
23519 dello stato di previsione dell’entrata, relativi alle annualità
precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputati al capitolo di entrata
02.02.004 – 23519.
Art. 25
(Pubblicità degli atti)
1. Tutti gli atti amministrativi con i quali
sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
DI NATURA FINANZIARIA E
GIUSCONTABILE
Art. 26
(Mutui passivi)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 23
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell’anno finanziario
2007 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare
mutui passivi fino a concorrenza dell’importo di € 165.500.000,00 conformemente
alla sussistenza dei limiti dell’indebitamento ai sensi dell’art. 10 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.
2. I mutui predetti possono essere stipulati
alle seguenti condizioni:
- tasso massimo: 5,00%
- durata massima del periodo di ammortamento:
anni 40, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di
stipulazione.
3. Le rate di ammortamento dei mutui stipulati
al 31 dicembre 2007 e di quelli per i quali si autorizza la contrazione a
valere per l’anno 2007, pari a presumibili € 10.000.000,00, sono iscritte nei
capitoli appartenenti alle U.P.B. 16.01.002 e 16.03.002 dello stato di
previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto
alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli
esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.
4. In alternativa alla contrazione dei mutui di
cui al primo comma del presente articolo o per il rifinanziamento dei mutui
pregressi, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.
Art. 27
(Annullamento dei diritti di credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata,
individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre
l’annullamento dei diritti di credito vantati
dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna
entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito
annullabile è fissato in € 10,00.
Art. 28
(Limite per gli impegni)
1. Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono,
a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli
impegni da parte dei competenti Organi.
2. L’operatività di tutte le leggi regionali
autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
3. Ove di necessità, gli interventi contemplati
dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto
all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.
Art. 29
(Erogazione delle spese)
1. L’erogazione delle spese a valere sugli
stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di
deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la
Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto
delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e
dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.
Art. 30
(Disposizioni per i pagamenti)
1. L’invio dei documenti contabili di spesa alla
Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di
contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato.
2. Devono essere comunque inviati alla Tesoreria
regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione
potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.
3. Le eventuali anticipazioni di cassa che si
dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono
concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite
dall’art. 10, comma 5, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni
ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.
Art. 31
(Bilancio pluriennale)
1. E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R.
25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2007 - 2009 quale allegato al
bilancio di previsione per l’esercizio 2007.
Art. 32
(Agenzia regionale per l’informatica e la telematica –
A.R.I.T.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Agenzia
regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T..
2. Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25/2000, è
autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore
dell’A.R.I.T.:
- €
1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 – per spese di funzionamento;
- €
500.000,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 - per spese di investimento;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge l'A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di
variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni
disposte.
4. In caso di
inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 33
(Ente Abruzzo Lavoro)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007
dell’Ente Abruzzo Lavoro.
2. Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre
1998, n. 76, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in
favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:
- €
800.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 - per attività ed iniziative
dell’istituto;
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti
di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni
disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via
sostitutiva.
Art. 34
(Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
– A.R.S.S.A.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007
dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..
2. Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1 giugno
1996, n. 29, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in
favore dell’A.R.S.S.A.:
- €
14.100.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 - per oneri per il
personale e per le spese di funzionamento;
- €
2.500.000,00 al capitolo 07.02.017 - 102380 - per attività ed iniziative
d'istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di
variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni
disposte.
4. In caso di
inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 35
(Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R.)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007
dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R..
2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 26.6.1997,
n. 54, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in
favore dell’A.P.T.R.:
- €
4.600.000,00 al cap. 09.01.002- 241585 - per contributi per il
funzionamento dell’Azienda.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. -
è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da
renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via
sostitutiva.
Art. 36
(Agenzia regionale per la Tutela Ambientale –
A.R.T.A..)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007
dell’Azienda regionale per la Tutela Ambientale – A.R.T.A..
2. Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 64/1998, è
autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore
dell’A.R.T.A.
€
2.200.000,00 al cap. 05.01.020 -
291550 – per il funzionamento dell’Agenzia.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge, l’Azienda regionale per la Tutela Ambientale – A.R.T.A. è
tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo
compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via
sostitutiva.
Art. 37
(Aziende per il Diritto allo Studio Universitario)
1. Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo
2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2007
delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e
L’Aquila.
2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre
1994, n. 91 è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in
favore delle suddette Aziende:
UPB
|
Cap.
di spesa
|
Codice S.I.O.P.E. |
Descrizione capitolo
|
Previsione 2007 variazione |
02.02.010 |
12490 |
02.02.03.2234 |
Oneri per interventi di cofinanziamento di
programmi comunitari e nazionali di interventi di programmazione negoziata |
- 1.000.000,00 |
02.02.001 |
12103 |
02.01.02.2121 |
Spese di investimento per le attività della
struttura speciale di supporto sistema informativo regionale |
+ 1.000.000,00' |
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le
Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i
provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili
con le assegnazioni disposte.
4. In caso di
inadempimento, si provvede in via sostitutiva.
Art. 38
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con
effetto dal 1° gennaio 2007.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2006
ottaviano del turco