IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INERENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1

(Entrata)

1.   E' approvato in € 6.823.918.034,12 il totale generale dell'entrata del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

2.   E' approvato in € 5.759.862.000,00 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2007, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di € 313.345.000,00 risultante al 1° gennaio 2007.

Art. 2

(Residui attivi)

1.   Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2006 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 è di € 3.493.548.000,00.

Art. 3

(Accertamento, riscossione e versamento)

1.   Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2007 giusta lo stato di previsione dell'entrata.

Art. 4

(Spesa)

1.   E' approvato in € 6.823.918.034,12 il totale generale della spesa del bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

2.   E' approvato in €  5.759.862.000,00 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 5

(Residui passivi)

1.   Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2006 dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 è di  € 2.263.268.000,00.

Art. 6

(Unità Previsionali di Base)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate, le singole unità previsionali di base iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa come indicato nel bilancio di previsione.

Art. 7

(Contabilità Speciali)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, sono approvate , nel loro complesso, le contabilità speciali, iscritte nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa,  per complessivi €  2.414.351.000,00. 

Art. 8

(Autonomia del Consiglio regionale)

1.   L'unità previsionale di base riferita all'autonomia e organizzazione del Consiglio regionale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 18 è la 01.01.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2.   Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 del Consiglio regionale.

Art. 9

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

1.   E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2007, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, 1° comma, della presente legge.

2.   E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2007, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.

Art. 10

(Quadro Generale Riassuntivo)

1.   E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 previsto dall'art. 17 della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 11

(Saldo Finanziario)

1.   Ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25.03.2002, n. 3, è approvato il saldo finanziario positivo presunto di € 1.543.625.000,00 riportato nello stato di previsione dell'entrata, che è destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa nei capitoli 323600 (U.P.B. 15.01.003), 323700 (U.P.B. 15.02.003), 323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002) a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria e dall'eliminazione dei residui passivi perenti delle spese in conto capitale e delle spese correnti.

Art. 12

(Residui passivi spese in conto capitale)

1.   E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 323500 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. a) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di €  55.000.000,00.

2.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3.   I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

-    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

-           dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza;

-           dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 13

(Residui passivi spese correnti)

1.   E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamate dai creditori”, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, con lo stanziamento per competenza di €  6.000.000,00.

2.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dal predetto fondo, con propria determina, le somme occorrenti per la corresponsione a favore dei creditori degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa.

3.   I prelevamenti e le conseguenti reiscrizioni di cui al secondo comma sono disposti previo accertamento e certificazione da parte della Direzione competente:

-    della non sopravvenuta prescrizione delle somme relative;

-           dell’avvenuto perfezionamento, nell’esercizio originario di competenza;

-           dell’impegno che diede luogo al residuo passivo successivamente caduto in perenzione amministrativa.

Art. 14

(Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione)

1.   Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. b) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui” con lo stanziamento per competenza di €  490.000.000,00.

2.   Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lett. c) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato “Fondo per la riassegnazione di economie vincolate” con lo stanziamento per competenza di €  992.625.000,00.

3.   I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2  ed i capitoli di cui agli artt. 12 e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad € 1.543.625.000,00 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11.

4.   Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle Direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1.   Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321940 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   Al bilancio di previsione è allegato l’elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unità previsionali di base, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3,

3.   Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio inclusi nell’elenco allegato al bilancio di cui al comma precedente.

Art. 16

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1.   Nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del cap. 321930 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per le spese impreviste”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   I prelevamenti dal “Fondo di riserva per le spese impreviste” sono disposti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla adozione.

Art. 17

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1.   Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilità è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato “Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti” con uno stanziamento di €  90.000.000,00.

2.   Nello stato di previsione della spesa, è autorizzata, altresì, l’iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato “Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale” con uno stanziamento  di €  130.000.000,00  ai sensi dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

3.   I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del 2° comma dell’art. 20 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

Art. 18

(Variazioni al bilancio)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l’incremento di unità previsionali di base presenti o per l’istituzione di nuove unità previsionali di base  per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.

Art. 19

(Variazioni compensative tra capitoli della medesima U.P.B.)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 25 marzo 2002, n, 3, ad apportare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito, e per quelle direttamente regolate con legge.

2.   Le variazioni di bilancio di cui al precedente comma sono disposte su proposta del competente Direttore regionale e, qualora le variazioni riguardino più Direzioni, la proposta viene formulata di concerto fra i Direttori interessati.

3.   I relativi provvedimenti sono sottoposti a verifica da parte del Servizio Bilancio prima dell’approvazione e, nell’ipotesi prevista al comma 7, dell’art. 25, della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, successivamente comunicati al Consiglio regionale dal Servizio Affari della Giunta.

Art. 20

(Rinumerazione dei capitoli)

1.   La Giunta regionale può procedere nel corso dell’esercizio finanziario alla rinumerazione dei capitoli, ferma restando l’appartenenza degli stessi alle relative U.P.B..

Art. 21

(Garanzie prestate dalla Regione)

1.   Nello stato di previsione della spesa, è iscritto il capitolo 312600 (U.P.B. 16.03.003) ai sensi dell’art. 24 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

2.   Lo stanziamento relativo è destinato a fronteggiare gli obblighi discendenti dalla concessione di garanzie fidejussorie in corso e, ove ne ricorrano i presupposti, di garanzie fidejussorie pregresse fatte salve le garanzie fidejussorie concesse con specifiche leggi e gravanti su ulteriori individuati capitoli.

Art. 22

(Variazioni relative alle contabilità speciali)

1.   La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nello stato di previsione dell’entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, variazioni relative alle contabilità speciali, strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

Art. 23

(Restituzioni di importi a destinazione vincolata)

1.   Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa riguardanti la restituzione di somme a destinazione vincolata.

Art. 24

(Disposizioni contabili)

1.   Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo 11.02.003 – 21635, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputate al capitolo di spesa 11.01.003 – 21635.

2.   Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo 05.02.002 – 151414, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputate al capitolo di spesa 05.01.007 - 151414.

3.   Le erogazioni di spesa a valere sul capitolo 10.02.008 – 62430.19, relative alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputate al capitolo di spesa 10.02.008 – 62430.1.

4.   Gli importi a valere sul cap. 02.02.004 – 36219 dello stato di previsione dell’entrata, relativi alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputati al capitolo di entrata 02.02.014 – 36219.

5.   Gli importi a valere sul cap. 03.05.001 – 23519 dello stato di previsione dell’entrata, relativi alle annualità precedenti, dal 1° gennaio 2007 vengono imputati al capitolo di entrata 02.02.004 – 23519.

Art. 25

(Pubblicità degli atti)

1.   Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio devono essere pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI  GENERALI  DI  NATURA FINANZIARIA E GIUSCONTABILE

Art. 26

(Mutui passivi)

1.   La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, nel corso dell’anno finanziario 2007 e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente articolo a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell’importo di € 165.500.000,00 conformemente alla sussistenza dei limiti dell’indebitamento ai sensi dell’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

2.   I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

-    tasso massimo: 5,00%

-    durata massima del periodo di ammortamento: anni 40, con possibilità di rinegoziazione o estinzione anticipata in sede di stipulazione.

3.   Le rate di ammortamento dei mutui stipulati al 31 dicembre 2007 e di quelli per i quali si autorizza la contrazione a valere per l’anno 2007, pari a presumibili € 10.000.000,00, sono iscritte nei capitoli appartenenti alle U.P.B. 16.01.002 e 16.03.002 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, in rapporto alla loro determinazione definitiva, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti.

4.   In alternativa alla contrazione dei mutui di cui al primo comma del presente articolo o per il rifinanziamento dei mutui pregressi, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere obbligazioni.

Art. 27

(Annullamento dei diritti di credito)

1.   La Giunta regionale è autorizzata, individuandone opportunamente le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati  dalla Regione quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

2.   Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in € 10,00.

Art. 28

(Limite per gli impegni)

1.   Gli stanziamenti di spesa per competenza costituiscono, a termini dell’ordinamento vigente, limiti insuperabili nell’assunzione degli impegni da parte dei competenti Organi.

2.      L’operatività di tutte le leggi regionali autorizzative di spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.

3.   Ove di necessità, gli interventi contemplati dalle leggi stesse devono essere proporzionalmente ridotti in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti per competenza.

Art. 29

(Erogazione delle spese)

1.      L’erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l’andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla Legge 29.10.1984, n. 270 e dell’art. 66 della Legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 30

(Disposizioni per i pagamenti)

1.   L’invio dei documenti contabili di spesa alla Tesoreria regionale segue le disponibilità regionali esistenti sul conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

2.   Devono essere comunque inviati alla Tesoreria regionale i documenti contabili di spesa il cui ritardo nella loro estinzione potrebbe comportare un aggravio di oneri a carico della Regione.

3.   Le eventuali anticipazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie per quanto stabilito nei commi precedenti sono concesse nel corso dell’esercizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’art. 10, comma 5, della L. 16.5.1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni e della legislazione statale vigente in materia.

Art. 31

(Bilancio pluriennale)

1.   E’ approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25.03.2002, n. 3 il bilancio relativo al triennio 2007 - 2009 quale allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2007.

Art. 32

(Agenzia regionale per l’informatica e la telematica – A.R.I.T.)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica – A.R.I.T..

2.   Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25/2000, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.I.T.:

-      1.100.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517  – per spese di funzionamento;

-      500.000,00 al capitolo 02.02.011 - 12432  - per spese di investimento;

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di  inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 33

(Ente Abruzzo Lavoro)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Ente Abruzzo Lavoro.

2.   Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’Ente Abruzzo Lavoro:

-      800.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 - per attività ed iniziative dell’istituto;

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 34

(Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..

2.   Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell’A.R.S.S.A.:

-      14.100.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 - per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;

-      2.500.000,00 al capitolo 07.02.017 - 102380 - per attività ed iniziative d'istituto.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di  inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 35

(Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R.)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R..

2.   Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 26.6.1997, n. 54, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.P.T.R.:

-      4.600.000,00 al cap. 09.01.002- 241585 - per contributi per il funzionamento dell’Azienda.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Azienda di Promozione Turistica Regionale - A.P.T.R. - è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 36

(Agenzia regionale per la Tutela Ambientale – A.R.T.A..)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l’allegato bilancio per l’esercizio finanziario 2007 dell’Azienda regionale per la Tutela Ambientale – A.R.T.A..

2.   Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 64/1998, è autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell’A.R.T.A.

        2.200.000,00  al cap. 05.01.020 - 291550 – per il funzionamento dell’Agenzia.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Azienda regionale per la Tutela Ambientale – A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 37

(Aziende per il Diritto allo Studio Universitario)

1.   Ai sensi dell’art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l’esercizio finanziario 2007 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L’Aquila.

2.   Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:

 

UPB

Cap.

di spesa

 

Codice

S.I.O.P.E.

Descrizione capitolo

Previsione

2007 variazione

02.02.010

12490

02.02.03.2234

Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali di interventi di programmazione negoziata

- 1.000.000,00

02.02.001

12103

02.01.02.2121

Spese di investimento per le attività della struttura speciale di supporto sistema informativo regionale

+ 1.000.000,00'

 

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di  inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

Art. 38

(Urgenza)

1.   La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2006

ottaviano del turco