IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Territori di
intervento
1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono i territori della Regione Abruzzo.
Art. 2
Soggetti
beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.
2. In particolare i soggetti beneficiari. sono:
a) le imprese artigiane, le PMI industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;
b) i consorzi e le società consortili fra le imprese;
c) le società consortili miste;
d) le società di servizi cosi come definite nell'ambito della legge 488/92.
3. Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre Leggi regionali, nazionali e comunitarie.
4. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.
Art. 3
Operazioni
ammissibili
1. Il contributo è concesso alle PMI di cui all'articolo 2, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso banche, e di indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti pubblici.
Art. 4
Spese
ammissibili
1. Sono ammesse operazioni di consolidamento sulla passività globale a breve termine intendendo per passività globale la sommatoria dei seguenti valori:
Pg = A+B.
1. Per valore "A" si intende la media aritmetica dell'indebitamento mensile a breve termine, calcolato nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, verso banche così come risultante dai relativi estratti conti e da apposite dichiarazioni bancarie. Si intendono per passività a breve, le passività verso le banche di durata originaria non superiore ai 18 mesi, che rientrino nelle seguenti categorie:
a) prestiti
diretti;
b) conti correnti;
c) operazioni con l'estero;
d) operazioni con garanzia reale.
3. Per valore "B" si intende l'indebitamento verso fornitori, dipendenti ed Enti Pubblici.
Art. 5
Misura
dell'agevolazione
1. La PMI, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatte di 2 punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.
2. I soggetti gestori della presente misura sono i Confidi operanti nella Regione, selezionati mediante avviso pubblico.
3. Le operazioni di consolidamento devono avere durata massima di cinque anni, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 – previa stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore di cui al comma precedente – anche se non vantano crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.
4. L'operazione di consolidamento dovrà essere effettuata da un'unica banca per l'importo complessivo.
5. Il tasso di interesse massimo applicabile è Euribor (6 mesi) + Spread 1.00 vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo rimarrà fisso anche nell'ipotesi di tasso variabile.
6. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di 100.000,00 Euro per ciascuna impresa.
7. La piccola o media impresa, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve una garanzia massima del 80% del finanziamento accordato, di cui il 50% a valere sui fondi di garanzia ordinari dei Confidi convenzionati ed il restante 50% a carico del Fondo Rotativo della Regione Abruzzo, previsto dalla presente norma.
8. L' ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare di 10 volte il capitale del fondo rotativo.
9. Il regime di aiuto è nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 "de minimis" - Contributo massimo € 100.000,00.
Art. 6
Norma
finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutata per l’anno 2006 in € 1.000.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul cap. 282460 UPB 08.02.002 denominato “Interventi per il consolidamento di debiti delle PMI”, di nuova istituzione, la cui copertura finanziaria è garantita mediante riduzione quota parte del cap. 324000.
Art. 7
Controlli e
ispezioni
1. La Regione Abruzzo, attraverso le strutture regionali competenti può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
Art. 8
Modalità di gestione
1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento di attuazione, contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria, nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 28 Dicembre 2006
ottaviano del turco