IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, delle aziende regionali, dei consorzi e di tutti gli altri enti è ridotto ad un massimo di tre componenti. I membri dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi componenti sono nominati entro i successivi 45 giorni. Con direttiva del Presidente della Giunta, su proposta degli assessori competenti, sono definiti gli indirizzi volti al riassetto organizzativo degli enti di cui sopra e alla determinazione delle aree di intervento della stessa con l’obiettivo di ridurre i complessivi costi di gestione di almeno il 10%. Per il conferimento di nuovi incarichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti di tali enti in misura non superiore ad un tetto massimo dell’80% del trattamento attuale. Le medesime amministrazioni non possono deliberare clausole contrattuali che prevedano per gli stessi soggetti benefici economici superiori.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso e la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, il Presidente della Giunta, entro il 30 giugno 2007, su proposta degli assessori competenti, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi regionali nonché di strutture amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgano attività analoghe o complementari;
2) fusione o trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico;
3) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi.
3. La stessa finalità di cui ai commi 1 e 2 è raggiunta mediante misure idonee al controllo e contenimento dei costi degli organismi politici ed amministrativi della Giunta e del Consiglio regionali da predisporre entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 settembre 2006 ha espresso la propria condivisione, gli Enti del Servizio Sanitario regionale effettuano una ricognizione puntuale della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato in relazione alla possibilità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e adottano le determinazioni conseguenti per il raggiungimento degli obiettivi.
5. Per contribuire al processo di risanamento complessivo del deficit strutturale e per destinare alle politiche di sviluppo i risparmi conseguiti, sono ridotte del 20% le spese di rappresentanza comunque denominate di Giunta, Consiglio e di tutti gli Enti Pubblici sotto controllo della Regione.
6. Con decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) nella misura del 5,25%.
7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 4,25%, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l’aliquota del 5,25%:
1) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)”, come modificata dall’art. 84 comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”;
2) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)”;
3) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)”;
4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
8. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 3 dell’art. 50 del D.Lgs n. 446 del 1997 è fissata all’1,4%.
9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all’articolo 1 comma 180 della Legge 311 del 30 dicembre 2004, finalizzato alla stipula dell’accordo di cui all’articolo 8 dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, le aliquote dell’Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’Imposta regionale sulle attività produttive si applicano, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino all’integrale copertura degli obiettivi.
10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sarà fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilità di esenzione.
11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 Dicembre 2006
OTTAVIANO DEL TURCO