il dirigente del servizio

Visti gli artt. 1 e 13 del R.D. 3298 del 20.12.28 recante “Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto il Reg. CE n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005 recante “Regolamento della Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni”;

Vista la L.R. 33/81 e successive modificazioni “Organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie”;

Posto che secondo quanto disposto dall’art. 1 punto 3 del Reg. CE 853/2004, sono escluse dall’applicazione dei vigenti regolamenti (pacchetto-igiene) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo domestico privato.

Visto il D. L.vo 1° Settembre 1998 n. 333 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento;

Vista la Legge Regionale n. 146 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche recante “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs 502/1992 «riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal D. Lgs. 517/1993;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2490 del 24 dicembre 1999;

Ritenuto necessario dover fornire le linee di indirizzo per la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare e per la profilassi della trichinosi e della echinococcosi/idatidosi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15.10.1999 “Aggiornamento tariffe in materia di Igiene e Sanità Pubblica veterinaria per prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse ed effettuato dalle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo;

Considerato che la macellazione dei suini a domicilio, viene effettuata prevalentemente nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 gennaio e che tutto ciò incrementa sensibilmente la mole di lavoro a carico dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL.;

Rilevata la necessità di garantire la salubrità delle carni, destinate appunto all’uso familiare;

Atteso che nel territorio regionale non risultano segnalati, casi di epidemie trasmissibili all’uomo, riguardanti la specie suina;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni riportate in premessa -

1)   I Sindaci, sentiti i competenti Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL., devono provvedere ad autorizzare nel periodo che va dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007, la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare, individuando i luoghi riservati alle visite ispettive della carni e stabilendo un calendario per l’espletamento dei predetti controlli; resta inteso che le carni non possono essere immesse nel circuito commerciale, ma destinate all’esclusivo consumo familiare;

2)   il servizio di ispezione delle carni deve essere effettuato da medici veterinari dipendenti delle Aziende UU.SS.LL.. Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti, precisando che l’incarico assume carattere specifico di rapporto libero-professionale;

3)   I proprietari di suini che intendano usufruire della possibilità di macellare a domicilio, dopo aver ottemperato ai previsti adempimenti amministrativi - ferme restando le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e dell’echinococcosi/idatidosi - devono sottoporre i visceri degli animali macellati ai seguenti controlli:

a)   esame visivo della lingua e parte della gola. Asportazione delle amigdale;

b)  esame visivo dei polmoni, della trachea e dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare;

d)  esame visivo del diaframma, del fegato, dei linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo;

4)   la macellazione degli animali deve avvenire, di norma, negli impianti autorizzati, agevolando l’utilizzo degli stessi anche mediante sedute separate e al di fuori del consueto orario di funzionamento: ove ciò non fosse possibile, i Sindaci autorizzano la macellazione a domicilio;

5)   i comuni interessati avranno cura di garantire la possibilità di effettuare i controlli sanitari all’interno di strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di organi che, ove sequestrati, devono essere distrutti in conformità delle norme previste dal Reg. 1774/02 e successive modificazioni;

6)   nei giorni che precedono la macellazione, l’allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario della Az. U.S.L. competente, ogni eventuale alterazione fisio-patologica dell’animale. Lo stesso Servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione;

7)   i servizi veterinari preposti, ognuno per la propria competenza, dovranno intensificare controlli, onde scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati altresì di inviare al Servizio Veterinario Regionale tutta la documentazione delle attività svolte, entro il trenta aprile di ogni anno;

8)   in caso di sospetto, l’intera carcassa ed organi, devono essere sottoposti ad ispezione e, al riguardo, vanno effettuati tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Qualora le carni venissero dichiarate non idonee, dovranno essere sequestrate e distrutte;

9)   in caso di eventuale positività all’esame trichinoscopico, le carni dovranno essere avviate a distruzione. In nessun caso comunque, potranno essere utilizzate per l’alimentazione umana;

10) la tariffa da applicare per l’ispezione sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15.10.1999;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002;

12) di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Pescara, lì 29 Novembre 2006

IL DIRIgENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli