Il dirigente del servizio

Vista la domanda presentata in data 13 OTTOBRE 2006, Protocollo RA 93082, dal Signor:

 

Cognome

Nome

Data di nascita

PAONE

ALBERTO

31/10/1981

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

LANCIANO

CH

LANCIANO

CH

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

VIA DEL MARE

50

66034

02100890694

 

Titolo di studio

Telefono

 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

 

0872712162

 

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione L – OPERATORI PRATICI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

Vista la legge regionale n. 77/99;

dispone

1.   l’iscrizione del Signor:

 

Cognome

Nome

Data di nascita

PAONE

ALBERTO

31/10/1981

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

LANCIANO

CH

LANCIANO

CH

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

VIA DEL MARE

50

66034

02100890694

 

Titolo di studio

Telefono

 

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

 

0872712162

 

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione L – OPERATORE PRATICO -;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

C

H

0

0

1

2

L

 

3.   di fare obbligo al Signor PAONE ALBERTO:

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

3.8. comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 13 ottobre 2006 protocollo n. 93082;

3.9. di praticare l’inseminazione artificiale nel proprio allevamento ubicato in comune di Castel Frenano (CH) ed in altrui allevamenti ricadenti nell’ambito territoriale della A.S.L. Lanciano-Vasto

4.   di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D’Ascanio