Il dirigente del servizio

Vista la domanda presentata in data 25 OTTOBRE 2006, Protocollo RA 93071, dal Signor:

 

Cognome

Nome

Data di nascita

RAPACCHIA

LUIGI

12/05/1970

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

TERAMO

TE

NOTARESCO

TE

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

VIA CAPORETTO

2

64024

01639280674

 

Titolo di studio

Telefono

DIPLOMA DI LAUREA  
IN  MEDICINA   VETERINARIA

 

3491466380

 

per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione F - VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza; 

Vista la legge regionale n. 77/99;

dispone

1.      l’iscrizione del Signor:

 

Cognome

Nome

Data di nascita

RAPACCHIA

LUIGI

12/05/1970

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

TERAMO

TE

NOTARESCO

TE

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

VIA CAPORETTO

2

64024

01639280674

 

Titolo di studio

Telefono

DIPLOMA DI LAUREA
IN  MEDICINA   VETERINARIA

 

3491466380

 

nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F - VETERINARI -;

2.   al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

 

T

E

0

3

9

4

F

 

3.   di fare obbligo al Signor RAPACCHIA LUIGI:

3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;

3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

3.8. comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, pervenuta in data 25 ottobre 2006, protocollo n. RA 97071;

4.   di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D’Ascanio