Giunta regionale
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 dicembre 1978, n. 845;
vista la legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, modificata ed integrata;
vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernente: “Disciplina dell’attività di estetista”;
vista la deliberazione del 19 marzo 1992, n. 1635, concernente: “Programmi didattici per i corsi di formazione professionale di cui alla legge 4.1.90, n. 1”;
vista la deliberazione del 10 gennaio 2006, n. 12, concernente: “Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di cui all’art. 15, L.R. 111/95. Programmazione anni 2005/2006”;
tenuto conto
- che con nota n. 0628/06.F.PR. del 28/6/2006, allegato “A”, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) ha richiesto la modifica della citata D.G.R. n. 1635/1992 per l’inserimento del “profilo docenti” laureato nell’insegnamento delle discipline cosmetiche negli itinerari formativi della stessa;
- che con nota del 14 luglio 2006, allegato “B”, la Facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi – L’Aquila ha appoggiato “la richiesta presentata dalla Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche e dalla delegazione dei Cosmetologi dell’Aquila, presso il Settore Formazione Professionale di Pescara, per l’immissione del Laureato nelle discipline cosmetiche nelle docenze strettamente correlate alle cosmetologia.”;
vista la nota del Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione n. 41622/DL1/U2 del 4/10/2006, allegato “C”, con la quale si chiede al Preside della Facoltà di BIOTECNOLOGIE dell’Università degli Studi dell’Aquila di inviare “il Piano di Studio del corso di laurea nelle materie cosmetologiche, al fine di individuare le possibili materie di insegnamento nel percorso formativo di “Estetista”, di cui si allega il programma didattico (D.G.R. 1635 del 18/03/1992)”;
considerato che con nota n. 934 del 19/10/2006, allegato “D”, la Facoltà di Biotecnologie dell’Università degli Studi – L’Aquila ha ritenuto che i laureati del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche “per competenze acquisite possano insegnare le seguenti materie nell’ambito dei Corsi Professionali per estetisti e parrucchieri da Voi gestiti: Chimica generale e cosmetologica, Igiene, Alimentazione, Fisiologia, Anatomia, Dermatologia, Fisica Applicata, Estetica e Cultura generale, Cosmetologia”;
ritenuto
- di modificare ed integrare l’elaborato relativo ai programmi didattici e l’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato “A” alla D.G.R. n. 1635 del 19 marzo 1992, inserendo nei percorsi formativi per i corsi di estetista la figura del docente laureato nelle discipline cosmetiche;
- di consentire al laureato nelle discipline cosmetiche l’insegnamento, in qualità di docente teorico, delle materie elencate:
- Cultura Generale ed Etica Professionale;
- Cosmetologia;
- Nozioni di Chimica e di Dermatologia;
- Estetica – Trucco – Visagismo;
- Nozioni di Fisiologia e di Anatomia;
- Massaggio estetico del corpo,
ricomprese negli itinerari formativi “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” – MATERIE TEORICHE - dei “Programmi didattici per corsi di Estetista” dell’allegato “A” alla D.G.R. n. 1635/1992;
considerato che l’inserimento del docente laureato nelle discipline cosmetiche dei corsi in questione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Programmazione interventi Politiche del Lavoro, della Formazione, dell’Istruzione sulla regolarità tecnico amministrativa e sulla legittimità del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di modificare ed integrare l’elaborato relativo ai programmi didattici e l’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato “A” alla D.G.R. n. 1635 del 19 marzo 1992, inserendo nei percorsi formativi per i corsi di estetista la figura del docente laureato nelle discipline cosmetiche.
2. Di consentire al laureato nelle discipline cosmetiche l’insegnamento, in qualità di docente teorico, delle materie elencate:
- Cultura Generale ed Etica Professionale;
- Cosmetologia;
- Nozioni di Chimica e di Dermatologia;
- Estetica – Trucco – Visagismo;
- Nozioni di Fisiologia e di Anatomia;
- Massaggio estetico del corpo,
ricomprese negli itinerari formativi “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” – MATERIE TEORICHE dei “Programmi didattici per corsi di Estetista” dell’allegato “A” alla D.G.R. 1635/1992.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
4. Di rinviare per quanto non espressamente indicato nel presente atto alle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia.
5. Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURA e nel sito: www.regione.abruzzo.it.
Seguono allegati