Giunta regionale
Omissis
La giunta regionale
Vista la L.R. 17.03.04, n. 13, recante "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici", pubblicata sul BURA n. 11 del 2 Aprile 2004 ed in particolare:
- il comma 1) dell'art 3 che dispone che la Giunta Regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, emani apposito bando di concorso;
- il comma 2) dell'art 5 che dispone che gli interventi saranno sottoposti per la verifica dei requisiti stabiliti, all'esame di un Organismo tecnico;
- il comma 3) dell'art. 5 della L.R. 13/04 che dispone di approvare la graduatoria e definisce la misura dei contributi spettanti ai singoli Comuni collocati si in posizione utile;
- la norma finanziaria art. 8 con,cui si dispone l'assegnazione ai programmi di € 2.000.000,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 con la quale è stato approvato il "Programma di edilizia residenziale pubblica in attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi del D.lgs 112/98" e, tra l'altro, è stata aumentata la dotazione finanziaria della L. R. 13/2004 di € 8.000.000,00, fino ad un totale di € 10.000.000,00, da imputarsi sul cap. 262417;
Vista la Legge finanziaria n. 29 del 25.08.06 pubblicata sul BURA n. 82 speciale dell'08.09.06 con la quale è stato ulteriormente ampliata la dotazione finanziaria con € 4.500.000,00 utilizzando il cap. 272349;
Considerato che i Comuni in attuazione del comma 2) dell'art. 3 della L.R. n. 13/2004, assumono un ruolo cardine di promozione e di coordinamento di tutte le iniziative che si svolgono sul proprio territorio, e di predisposizione del programma pubblico - privato svolgendo altresì un ruolo anche di natura più strettamente gestionale di rendicontazione dell'intero programma;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 06.09.2004 è stato approvato il Bando Regionale relativo al "Recupero e valorizzazione dei centri storici" il quale oltre che a corrispondere per finalità e contenuto a quanto previsto nella L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. disciplina le "Modalità di formazione e selezione dei programmi che possono essere presentati ai Comuni;
Evidenziato che sono pervenute n. 261 proposte di programmi da parte dei Comuni, in qualità di soggetti proponenti;
Richiamata:
- la deliberazione di G. R. n. 693 del 18.07.2005, con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Organismo Tecnico, previsto dall'art. 5 comma 2 stessa legge regionale;
- la Determina Direttoriale n. 117/DC del 02.11.2005 con la quale è stato costituito apposito Organismo Tecnico composto da esperti in materia;
Dato atto che la Commissione si è insediata in data 10-11-2005 e concluso i lavori in data 05.09.06, rimettendo le schede di valutazione per ogni singolo programma comunale e relativa graduatoria regionale - allegato A - al Servizio Edilizia Residenziale ed aree urbane;
Ritenuto che prima di procedere all'ammissione definitiva, è necessario espletare una fase istruttoria dagli uffici, in cui sarà esaminata la documentazione che è stata soltanto dichiarata nel Bando dai Comuni e che ha determinato l'ammissibilità;
Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 5 comma 3) della L.R. 13/04 che la G. R. deve approvare la graduatoria redatta per ambito regionale e definire la misura dei contributi spettanti ai singoli Comuni collocatisi in posizione utile;
Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare la graduatoria regionale delle domande pervenute a seguito del Bando, emanato con deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 06.09.2004, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di attribuire i finanziamenti disponibili dalla L.R. 13/04 e s.m.i. e ammettere a contributo i Comuni indicati nell'elenco denominato allegato "Al", con la previsione della quota spettante ad ogni singolo programma.
- Di stabilire che:
- l'ammissione a finanziamento definitiva è condizionata ad una fase istruttoria espletata dagli uffici, in cui sarà esaminata la documentazione che è stata soltanto dichiarata nel Bando dai Comuni e che ha determinato l'ammissibilità e/o il punteggio, che dovrà essere fornita dagli stessi Comuni se non in possesso;
- le eventuali modifiche dei punteggi non discrezionali o le esclusioni per mancanza di requisiti di ammissibilità dalla graduatoria, a seguito della fase istruttoria, saranno assunti dal Dirigente del Servizio;
- di disporre acchè la Direzione LL.PP., tramite il competente Servizio, attivi un monitoraggio per verificare lo stato di attuazione e la coerenza degli obiettivi di qualità raggiunti con le finalità della legge, affidando un incarico esterno a un soggetto di alta qualificazione. Tale attività sarà utilizzata per l'aggiornamento del testo normativo oggi vigente e del relativo Bando;
- di fissare al 31.12.2007 il termine di validità della graduatoria; questo esecutivo s'impegna a destinare alla stessa le risorse che in tale arco temporale risultassero disponibili e coerenti con le finalità della legge
- Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono quelle previste nell' art. 8 del dispositivo della Deliberazione Giunta Regionale n. 789 del 06.09.2004:
- comma 2. "L'erogazione dei contributi ai soggetti privati saranno disposte previa presentazione di rendicontazione debitamente sottoscritta dal beneficiario e da tecnico abilitato."
- comma 3. "Per le opere realizzate da Soggetti pubblici le erogazioni dei finanziamenti saranno effettuate a stato di avanzamento dei lavori nelle forme di contabilità previste dalla legislazione dei LL.PP."
- L'inizio dei lavori di tutte le opere previste nel Programma, dovrà avvenire entro 1 anno dalla comunicazione della concessione definitiva del finanziamento, pena la decadenza del finanziamento concesso, in conformità al Piano Attuativo vigente.
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